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Diritto civile. Danno da Caduta sul marciapiede: la responsabilità della P.A. si esclude solo se si prova il caso fortuito

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto civile. Danno da Caduta sul marciapiede: la responsabilità della P.A. si esclude solo se si prova il caso fortuito

La caduta di un pedone causata da un avvallamento presente sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, lasciato aperto al calpestio del pubblico e privo di ogni segnalazione delle condizioni di pericolo, offre lo spunto alla Suprema Corte per ribadire i principi che governano la responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione della sede stradale.

La presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato. Il principio, aderente ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela relative alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, è stato ribadito dal giudice di legittimità in una recente pronuncia.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata con la quale la corte distrettuale aveva accolto l’appello proposto da una amministrazione comunale nel quadro di un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale causato dallo scivolamento del ricorrente, all’epoca dei fatti minore, su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile né segnalato e produttivo di lesioni personali. Secondo la Suprema Corte, la presunzione delle predette circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.

 

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Cass. Civ., Sez. VI, 23 ottobre 2014, n. 22528