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DIRITTO PENALE. 15 GENNAIO 2015: LA CASSAZIONE, I REATI TRIBUTARI E LA LEGGE 231/2001

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

15 GENNAIO 2015: LA CASSAZIONE, I REATI TRIBUTARI E LA LEGGE 231/2001

La sentenza di pochi giorni della Suprema Corte di Cassazione si occupa dell’annosa questione relativa all’ammissibilità del sequestro, strumentale alla confisca per equivalente, dei beni della persona giuridica per i reati di natura tributaria commessi a suo vantaggio o nel suo interesse.

Come è noto la questione problematica investe il profilo dell’applicazione legge 231/2001 per i reati tributari commessi dall’ente societario, poiché reati di tale natura non sono previsti nella lista dei reati presupposti addebitabili alla persona giuridica. La risoluzione della vicenda ruota attorno la corretta interpretazione dell’art. 6, comma 5,  D. lgs. 231/2001, nella parte in cui dispone che è “comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”. Trattasi, come è evidente, di una previsione di carattere generale che impone la confisca, diretta o per equivalente, del profitto derivante da reato, secondo una prospettiva non di tipo sanzionatorio, essendo fuori discussione la “irresponsabilità” dell’ente, ma di ripristino dell’ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l’ente, ad “obiettivo” vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante.

L’importanza della tematica in esame aveva occasionato anche l’intervento delle Sezione Unite nel 2014, le quali, con la sentenza n. 10561, avevano affermato che “la confisca del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa. Si deve invece ritenere che non sia possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi, salva l’ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisca come effettivo titolare, come affermato in numerose pronunzie. In una simile ipotesi, infatti, la trasmigrazione del profitto del reato in capo all’ente non si atteggia alla stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente fraudolento non dissimile dalla figura della interposizione fittizia; con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in «apparente» vantaggio dell’ente ma, nella sostanza, a favore proprio” ( Cass. pen. Sez. Unite, 30/01/2014, n. 10561).

Con la sentenza del 15 gennaio 2015 n. 1738, la Cassazione, in primo luogo, prende atto del fatto che la questione problematica necessita di un improrogabile intervento legislativo teso ad inserire nel corpo della 231 del 2001 i reati tributari quali fattispecie presupposte penalmente rilevanti addebitabili all’ente societario.

Ciò premesso, la sentenza indicata ribadisce l’ammissibilità di un sequestro finalizzato alla confisca nei confronti della persona giuridica, specificando che deve trattarsi di beni direttamente riconducibili al prezzo o al profitto del reato, previamente individuati compatibilmente con i tempi e le esigenze tipici della fase cautelare.

In conclusione, si auspica l’intervento legislativo, incoraggiato  dalla Cassazione nella sentenza in esame,  quantomeno per conformare i precetti della L. 231/2001 al principio di legalità, altrimenti opinando la confisca in esame avrebbe la natura di una vera e propria pena sostanziale incompatibile con i principi più volte richiamati dalla Corte EDU.