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Diritto Civile. L’interesse del minore deve orientare il giudice nella modifica dell’affido condiviso

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

L’interesse del minore deve orientare il giudice nella modifica dell’affido condiviso

È recente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione nella quale si ribadisce che nell’Affido condiviso della prole il Giudice può derogarne le condizioni solo se rispondenti all’interesse del minore.

Secondo gli ermellini “le decisioni riguardanti i figli minori, compresa la scelta della sua residenza, non devono tenere conto degli interessi dei genitori, ma esclusivamente dell’interesse del minore stesso, anche nei casi in cui questo possa eventualmente coincidere, in via di fatto, con quello di uno dei genitori affidatari che non abbia rispettato il metodo di accordo in tema di indirizzo della vita familiare fissato dall’art. 144 c.c., applicabile anche per la scelta della residenza del figlio affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso dopo la separazione tra i coniugi o l’interruzione della convivenza tra i genitori non coniugati”.

Nella sostanza, il filo conduttore che orienta il ragionamento della Corte di legittimità parte dal presupposto in base al quale il giudice, nel modificare gli effetti dell’affido congiunto, non può non tener conto del contesto concreto sottoposto al suo esame. Ciò soprattutto in relazione a tutte quelle situazioni peculiari – come la vicenda sottesa al caso vagliato dalla Cassazione – in cui vengono a crearsi accesi conflitti tra i genitori i quali, per cercare di far prevalere le proprie opportunistiche ragioni, tendono a marginalizzare le prerogative essenziali da riconoscere al minore onde garantirgli che lo sviluppo della propria personalità avvenga in un contesto sociale consono alle sue esigenze di vita e alle sue preferenze.

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