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Diritto Civile. ASTREINTES: se comminate per favorire l’adempimento sono compatibili con l’ordinamento italiano

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto Civile. ASTREINTES: se comminate per favorire l’adempimento sono compatibili con l’ordinamento italiano

Le astreintes previste in altri ordinamenti (nella specie in quello belga), dirette ad attuare, con il pagamento di una somma crescente con il protrarsi dell’inadempimento, una coercizione per propiziare l’adempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, non sono incompatibili con l’ordine pubblico italiano.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Presidente: M.G. Luccioli – Relatore: L. Nazzicone con la sentenza n. 7613 del 15 aprile 2015.

Nel caso di specie il giudice belga, nel condannare il ricorrente alla consegna di azioni societarie al sequestratario nominato dal Tribunale, aveva previsto una somma di denaro per ogni giorno di mancata ottemperanza al provvedimento giudiziario, in applicazione dell’art. 1385-bis del “Code judiciaire” belga, il quale prevede che: “Le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail”.

La Suprema Corte, aveva ritenuto in passato la non compatibilità dei “punitive damages” con l’ordine pubblico (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1183 e Cass. 8 febbraio 2012 n. 1781), escludendo la possibilità di riconoscere in Italia due sentenze straniere di condanna al risarcimento sul presupposto che “nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso”.

Con la sentenza n. 7613/2015 ha chiarito che “risarcimento del danno ed astreinte costituiscono tra loro misure diverse, con funzione l’uno reintegrativa e l’altra coercitiva al di fuori del processo esecutivo, volta a propiziare l’induzione all’adempimento”. Dunque, il danno punitivo ha struttura e funzione non coincidenti con l’astreinte.

Per la Cassazione, l’astreinte può operare sia come strumento sanzionatorio sia come forma di coazione indiretta all’adempimento.

Ebbene, nel caso di specie, la misura pecuniaria era stata comminata non in aggiunta alla condanna risarcitoria, ma a quella di consegna (azioni rappresentative del capitale sociale) sicché l’astreinte non ha assunto i caratteri della liquidazione del danno punitivo (funzione deterrente propria) ma quelli dell’induzione all’adempimento mediante pressione (funzione deterrente indiretta).

In conclusione, la misura comminata tutela il diritto del creditore alla prestazione principale accertata con provvedimento giudiziale assicurando il rispetto di fondamentali principi quali il giusto processo civile ed il diritto alla libera iniziativa economica.

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