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Diritto Civile. Anche il dirigente può essere licenziato in caso di riorganizzazione dell’assetto aziendale

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto Civile. Anche il dirigente può essere licenziato in caso di riorganizzazione dell’assetto aziendale

Il casusu decisus attiene alla proposizione del ricorso alla Suprema Corte da parte di un ex-dirigente, responsabile dell’area amministrativa di un’impresa, licenziato durante una fase di crisi aziendale, mediante il trasferimento della funzione dirigenziale svolta dallo stesso in capo all’amministratore delegato.

Tra i motivi del ricorso, il ricorrente lamenta in particolare il fatto che la soppressione del posto di lavoro indotta da un’esigenza di risparmio finanziario per lo stato di crisi aziendale, non rientrasse nella tutela giuridica della libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost. e soprattutto che il trasferimento della funzione dirigenziale in capo all’amministratore delegato, non equivalesse alla soppressione di quest’ultima, ma soltanto ad una ripartizione all’interno dell’azienda.

Secondo il ragionamento della Cassazione, il licenziamento determinato da ragioni oggettive, quali il riassetto organizzativo dell’attività produttiva, è una scelta riservata all’imprenditore, che nell’ambito della valutazione della gestione dell’azienda può decidersi per la soppressione di un settore o reparto organizzativo, purché tale scelta non sia determinata soltanto da ragioni simulate e meramente pretestuose. E tale scelta non può essere sindacata.

 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-05-2015, n. 11204

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7052-2012 proposto da:

P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato BASSI Stefano, rappresentato e difeso dall’avvocato TUCCI Massimo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COSMOPROD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato FUSILLO Matteo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BUSSO CORINNE, ANTONELLA MUSY, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 517/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/09/2011 r.g.n. 1073/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato GUIDI ANDREA per delega TUCCI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24/5 -15/9/2011 la Corte d’appello di Milano – sezione lavoro ha respinto l’impugnazione proposta da P.A. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano che gli aveva rigettato il ricorso teso all’annullamento del licenziamento intimatogli l’11/4/2005 dalla società Cosmoprod s.r.l.

a seguito della soppressione della funzione dirigenziale dal medesimo svolta, quale responsabile dell’area amministrativa, ancor prima che quest’ultima rilevasse il ramo d’azienda dalla società s.p.a. Diana de Silva. Nel confermare la decisione di primo grado la Corte territoriale ha spiegato che l’appellante non aveva contestato l’esistenza della crisi aziendale del ramo acquisito, crisi dimostrata dalla documentazione in atti, mentre era stato provato il trasferimento della funzione dirigenziale, in precedenza svolta dal P., all’amministratore delegato, la qual cosa equivaleva alla sua soppressione. La stessa Corte ha rilevato, inoltre, che solo nel giudizio di secondo grado l’appellante aveva prospettato la questione sotto il profilo della violazione del dovere di correttezza e buona fede riconducibile all’adozione del provvedimento risolutorio da parte della datrice di lavoro immediatamente dopo la cessione d’azienda.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.A. con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso la Cosmoprod s.r.l. in liquidazione.

Motivi della decisione

  1. Col primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., il ricorrente contesta la decisione della Corte di merito riguardante la ritenuta novità della questione sollevata con riferimento alla lamentata violazione, da parte della datrice di lavoro, dei doveri di correttezza e buona fede nella sede precontrattuale ed in quella di esecuzione del contratto.

Il P. assume che aveva già formulato il suddetto argomento difensivo in primo grado, richiamando il mancato rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla legge, oltre che il simulato rispetto delle formalità.

Aggiunge il ricorrente che egli aveva anche lamentato la violazione del generale principio del “neminem laedere” in base al quale aveva richiesto il ristoro del danno in misura corrispondente ad un ulteriore corrispettivo del periodo di preavviso, considerato che aveva lavorato per l’azienda ceduta per oltre vent’anni. Precisa il ricorrente che tale argomento era stato proposto ad integrazione del motivo riguardante la violazione della normativa sulla cessione d’azienda, dal momento che il licenziamento impugnato era stato adottato dalla controparte nell’immediatezza della cessione stessa, dopo l’incontro presso il sindacato. Il motivo è infondato.

Anzitutto, non può sussistere la lamentata omissione di pronunzia per la semplice ragione che la Corte d’appello si è pronunziata sulla questione, sollevata con riferimento alla dedotta violazione del principio del “neminem laedere” per inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede in materia contrattuale ritenendola nuova rispetto alla linea difensiva di prime cure. D’altra parte, la correttezza del rilievo operato dalla Corte territoriale trova un riscontro nella lettura dei motivi di impugnativa del licenziamento esposti in primo grado e riportati nel presente ricorso ai punti 1, 2 e 3 della pagina n. 2: – Ebbene, nell’elencazione dei predetti motivi non compare quello concernente la violazione del doveri di correttezza e buona fede e del principio del “neminem laedere”.

Infatti, il P. spiega a pagina n. 2 del presente ricorso che nell’atto introduttivo del giudizio, risalente al 3 marzo del 2006, il primo motivo di impugnativa del licenziamento era rappresentato dalla dedotta nullità dello stesso per carenza di poteri del presunto amministratore delegato; che il secondo motivo era costituito dalla lamentata mancanza di giustificazione del licenziamento e che il terzo motivo era incentrato sulla violazione della normativa in materia di cessione di azienda (L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47). Pertanto, l’asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede, seppur indicata come argomentazione difensiva, non risulta annoverata in maniera specifica nei tre motivi di impugnativa del licenziamento di cui sopra, così come richiamati dalla difesa del P. nel presente ricorso.

  1. Col secondo motivo, dedotto per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente ritiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato gli elementi documentali indicati a sostegno dell’accertata esistenza della crisi aziendale a causa della quale era stata soppressa la funzione dirigenziale da lui ricoperta, vale a dire quelli del ricorso alla procedura L. n. 223 del 1991, ex art. 24 della Cassa integrazione guadagni e delle perdite di bilancio.

In ordine alla prova del ricorso alla suddetta procedura di mobilità del personale il ricorrente rileva che la Corte di merito l’avrebbe ricavata dalla delibera del consiglio di amministrazione, ma aggiunge che un tale documento poteva costituire solo la prova dell’intenzione dei rappresentanti dell’azienda di avvalersi della suddetta procedura e non che la stessa era stata effettivamente seguita. L’elemento dell’esistenza della Cassa integrazione guadagni sarebbe stato, invece, ricavato da un articolo di giornale prodotto dalla controparte che non poteva avere valore probatorio, mentre le perdite di bilancio erano state riferite da un teste, ma non erano suffragate da prova documentale.

Il motivo è infondato, atteso che il ricorrente si limita a contrapporre la sua personale valutazione del materiale probatorio indicato a quella eseguita dal collegio giudicante nell’ambito dei suoi poteri di accertamento, svolti in maniera esente da rilievi di carattere logico-giuridico.

Invero, come questa Corte ha avuto modo di statuire (Cass. sez. lav.

  1. 15355 del 9/8/2004) “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, va lutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (in senso conf. v. anche Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006).
  2. Col terzo motivo, formulato per motivazione contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia, il ricorrente censura la parte della decisione in cui, una volta posta in evidenza la mancata contestazione dell’esistenza della crisi aziendale del ramo d’azienda acquisito, si afferma l’irrilevanza di una tale crisi rispetto al diritto insindacabile di organizzazione dell’impresa.

Aggiunge il ricorrente che, in realtà, la soppressione del posto di lavoro non atteneva alla libertà imprenditoriale tutelata dall’art. 41 Cost., bensì ad un motivo di risparmio finanziario indotto dallo stato di crisi aziendale, ragione, quest’ultima, non suscettibile di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Il motivo è infondato.

Anzitutto non è ravvisabile la lamentata contraddittorietà della motivazione, dal momento che l’accento posto dalla Corte di merito sul concetto di insindacabilità della scelta di riorganizzazione imprenditoriale non è in contrasto con il rilievo dell’incontestato stato di crisi aziendale, rappresentando, pur sempre, una tale situazione finanziaria una valida ragione d’impresa per la soppressione di un determinato incarico ai fini degli equilibri economici della società.

In ogni caso, la stessa Corte non si è limitata ad affermare, ai fini della ritenuta sussistenza della legittimità del licenziamento, che lo stato di crisi aziendale risultava incontestato, ma ha aggiunto che era stato provato il trasferimento della funzione dirigenziale, in precedenza svolta dal ricorrente, all’amministratore delegato, per cui si era avuta una effettiva soppressione della funzione stessa, rappresentante, a sua volta, la causa giustificatrice ultima del licenziamento. 4. Col quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, il ricorrente sostiene che si era inutilmente doluto del fatto che il primo giudice non aveva valutato le risultanze istruttorie cui si era genericamente riferito, vale a dire la documentazione costituita da articoli di giornale e la deposizione del teste C. (asserito amministratore delegato), evidenziando, nel contempo, che la crisi finanziaria posta a base della soppressione della funzione dirigenziale avrebbe dovuto essere provata attraverso i bilanci della società e non attraverso due articoli di giornale successivi all’epoca del licenziamento.

Tuttavia, a suo giudizio, la Corte territoriale aveva completamente ignorato tali censure, essendosi limitata ad affermare che determinate circostanze apparivano provate.

Il motivo è infondato.

Invero, il fatto che la Corte d’appello ha ritenuto provata sia la circostanza dell’esistenza della crisi aziendale del ramo acquisito, ricavandola dai dati documentali del ricorso alla procedura L. n. 223 del 1991, ex art. 24 della Cassa Integrazione Guadagni e dalle perdite di bilancio, sia quella della soppressione della funzione dirigenziale in precedenza svolta dal P., deducendola dal trasferimento della stessa all’amministratore delegato, dimostra che il collegio giudicante ha ritenuto come implicitamente disattese le doglianze dell’appellante incentrate sulla valutazione dei summenzionati articoli di giornale e della deposizione del teste C..

Infatti, nel verificare la legittimità del licenziamento, la Corte d’appello ha dato valenza alle specifiche risultanze documentali sopra menzionate, tra le quali figurano anche quelle tratte dai bilanci richiamati dal ricorrente, per cui le rimostranze manifestate da quest’ultimo in merito all’efficacia probatoria di altri dati istruttori sono da ritenere implicitamente rigettate, con conseguente insussistenza del lamentato vizio di omessa pronunzia che, tra l’altro, è stato erroneamente prospettato come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

  1. Col quinto motivo, proposto per motivazione difettosa e contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia, il ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello nella parte in cui questa ha ritenuto che il trasferimento della funzione dirigenziale, da lui precedentemente svolta, all’amministratore delegato equivaleva a soppressione della stessa, in quanto assume che nella fattispecie non si era avuta la totale eliminazione della predetta funzione, bensì la sua semplice ripartizione all’interno dell’azienda, anche se eseguita attraverso l’assegnazione degli stessi compiti ad un soggetto che non era lavoratore subordinato. Il motivo è infondato.

Invero, la Corte territoriale si è correttamente limitata a verificare l’effettività dell’avvenuta soppressione della funzione dirigenziale in precedenza svolta dal ricorrente dopo aver giustamente premesso che rientrava nelle facoltà insindacabili dell’imprenditore la decisione di effettuare una riorganizzazione consistente nella diversa ripartizione e attribuzione delle mansioni.

Tale giudizio è in linea con l’orientamento di questa Corte che in passato ha avuto occasione di ribadire (Cass. sez. lav. n. 17887 del 22/8/2007) che “il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicchè essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità”.

Invero, ancor prima si era precisato (Cass. sez. lav. N. 21121 del 4/11/2004) che “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, nè essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite”.

  1. Col sesto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 1398, 1399, 1324, 1321 e 1441 c.p.c., oltre che per motivazione insufficiente e contraddittoria, il ricorrente, dopo aver richiamato la propria eccezione inerente alla mancata trascrizione nel registro delle imprese della Delib. che, secondo la controparte, avrebbe conferito all’amministratore delegato il potere di licenziamento, contesta la decisione della Corte di ritenere circoscritto ai soli rapporti esterni l’eventuale difetto di pubblicità della predetta delibera e di considerare il solo datore di lavoro come legittimato alla sua eventuale annullabilità.

Al contrario, il ricorrente deduce che anch’egli aveva interesse alla verifica della validità della Delib., quale soggetto destinatario dell’atto espulsivo emesso in base ai poteri che quella stessa Delib., non munita di data certa e non trascritta, conferiva all’amministratore delegato. Nè poteva aver rilievo, secondo tale assunto difensivo, la possibilità di ratifica della suddetta delibera, atteso che alcun atto in tal senso era stato comunicato al lavoratore. Il motivo è infondato.

In particolare l’infondatezza discende dalla constatazione che la Corte territoriale, nell’affrontare la questione della eccepita carenza di potere dell’amministratore delegato ad adottare il licenziamento, ha spiegato che in realtà un tale potere gli derivava non solo dal fatto che egli aveva la legale rappresentanza della società “ex lege”, ai sensi dell’art. 2475 cod. civ., ma anche dallo statuto e dall’espressa Delib. di conferimento del potere di definire i rapporti coi dirigenti, per cui alcun rilievo può avere la censura limitata alla questione della validità di quest’ultima. Inoltre, come è stato correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 14952/09 e n. 11133/04) nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una persona giuridica, l’emanazione di un provvedimento disciplinare da parte di organo privo al riguardo del potere di rappresentanza non comporta la nullità del provvedimento stesso, bensì la sua annullabilità, che può essere fatta valere solo dallo stesso datore di lavoro, il quale potrebbe anche ratificare l’atto a norma dell’art. 1399 cod. civ. Aggiungasi che il motivo denota anche evidenti aspetti di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 per il fatto che il ricorrente non produce la delibera contestata sulla quale fonda le proprie doglianze. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015