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DIRITTO CIVILE. L'obbligo di mantenimento a carico dell’ex coniuge viene meno nel caso in cui l’altro conviva con un terzo.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

DIRITTO CIVILE. L’obbligo di mantenimento a carico dell’ex coniuge viene meno nel caso in cui l’altro conviva con un terzo.

L’interprete odierno deve registrare un’evoluzione del sistema in presenza di un codice civile rimasto ancorato ad un modello di famiglia fondato sul matrimonio e deve prendere atto della circostanza che ormai la convivenza di fatto ha rilievo giuridico, pur essendo un istituto in divenire.

Il Legislatore tratta, infatti, della convivenza in vari punti del sistema (ex multis, artt. 342-bis, 342-ter, 417 c.c.; art. 7 Legge adozione; art. 5 legge sulla procreazione medicalmente assistita ammessa alle coppie di fatto; la direttiva CEE 38/2004 sul ricongiungimento del partner con il quale si abbia una relazione stabile; altresì, la Corte EDU è protesa verso il riconoscimento pieno della convivenza di fatto ex art. 8 CEDU).

La tendenza è quella di adottare un modello pluralistico di famiglia: la famiglia non è più solo quella fondata sul matrimonio bensì è il frutto di varie formazioni sociali. Ciò è corroborato dalla legge sulla filiazione del 2012 in un’ottica di parificazione della famiglia legittima alla famiglia naturale.

In tale panorama di riferimento si pone l’ordinanza della Cassazione ivi in commento, la n. 225 dell’undici gennaio 2016. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un ex coniuge al fine di vedersi estinguere il suo obbligo di mantenimento a vantaggio della ex moglie che ha, medio tempore, instaurato una convivenza stabile e duratura con un terzo. La Corte, in accoglimento del suddetto ricorso, ha colto l’occasione per affermare l’importante ed innovativo principio di diritto secondo cui l’instaurazione di una famiglia, ancorché di fatto, da parte del coniuge beneficiario rescinde ogni legame con il tenore di vita pregresso e fa venire definitivamente meno ogni presupposto per l’assegno divorzile. Ovviamente poiché la convivenza possa rilevare, è necessario che questa sia stabile, duratura e non occasionale.

In tal modo, i giudici di Piazza Cavour vanno a confermare quell’orientamento sostenuto per la prima volta dalla giurisprudenza nella sentenza n. 6855 dell’aprile 2015, non a caso definita “rivoluzionaria”.

La Giurisprudenza precedente riteneva che la convivenza di fatto rilevasse sull’assegno divorzile non nel senso dell’elisione dello stesso ma solo sul quantum dell’assegno. Normalmente, la Cassazione riteneva che la convivenza di fatto comportasse una quiescenza dell’assegno divorzile nel senso che quest’ultimo veniva sospeso durante il periodo della convivenza.

Questa ricostruzione faceva leva su due argomenti: il primo secondo cui non c’è alcuna norma che prevede che, in caso di convivenza di fatto, l’obbligo di corresponsione venga meno; il secondo fondato sulla constatazione in base alla quale  matrimonio e convivenza more uxorio, comunque, non possono essere del tutto equiparati perché restano istituti differenti

La Corte, dapprima nella citata sentenza del 2015 e poi nell’ordinanza del gennaio 2016 ivi in esame, cambia nettamente impostazione: la convivenza di fatto recide ogni legame con il tenore di vita precedente. La decisione di convivere è, infatti, dettata da una scelta libera, consapevole ed esclude ogni residua solidareità post coniugale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo di ogni obbligo.

La Corte ritiene, altresì, irragionevole la vecchia impostazione secondo cui l’assegno divorzile è sospeso in costanza di convivenza tale che, nel caso di cessazione della convivenza, il debitore può essere “richiamato” a corrispondere l’assegno. In tal modo si tradirebbe il fondamentale principio del legittimo affidamento.

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Anna Sofia Sellitto
Giudice penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II” in cinque anni accademici, discutendo una tesi in diritto penale. Presso il medesimo Ateneo, si è specializzata in professioni legali ed ha seguito il master-corso di perfezionamento in Diritto dell’Unione europea. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed ha conseguito il titolo di avvocato. Ha frequentato diversi corsi di approfondimento post lauream ed ha collaborato alla redazione del Codice di procedura civile 2017 di M. Santise, edito da Giappichelli.