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Come difendersi dalle telefonate commerciali: bilanciamento tra privacy e telemarketing.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

DIRITTO CIVILE

Come difendersi dalle telefonate commerciali: bilanciamento tra privacy e telemarketing.

Di rilevante attualità e grande interesse pratico risulta la recente pronunzia della Corte di Cassazione in tema di telefonate commerciali e diritto alla riservatezza degli utenti.

La sentenza ivi in esame, la n. 2196 del 4 febbraio 2016, trae origine dal ricorso proposto da Enel Energia S.p.a. contro il Garante per la protezione dei dati personali ed avverso la decisione del Tribunale di Roma, che aveva qualificato come illecito il sistema di telefonate cd. “mute” (effettuate mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica, messa a disposizione da Reitek S.p.a.) per lo scorretto trattamento dei dati personali.

Difatti, numerosi utenti avevano presentato reclamo presso il Garante della privacy, dolendosi di aver ricevuto chiamate indesiderate a scopo commerciale. Le telefonate in questione erano peraltro multiple dunque ripetute nel tempo e mute nel senso che il destinatario non riceveva alcuna risposta alla chiamata. Peraltro, tale rischio di “mancato contatto” tra l’operatore e l’utente era stato accettato preventivamente dalla società di telemarketing.

Per tal via, si è dato adito ad un contenzioso che si inserisce in quel trend giurisprudenziale che vuole apprestare una tutela pregnante ed efficace al diritto alla riservatezza, consacrato dalla Carta costituzionale all’art. 15. Il diritto alla privacy, infatti, si colloca a pieno titolo tra le libertà fondamentali della persona. Peraltro, nella società odierna -sempre più digitalizzata- ove le informazioni viaggiano ad una velocità incontrollabile, il concetto di sfera privata si è esteso anche ad altri settori ed ha assunto nuovi significati: tra i tanti, basti pensare al “domicilio virtuale” e al cd. diritto di oblio, di recente conio pretorile. L’architettura normativa disegnata dal Legislatore, nazionale e sovranazionale, in materia di diritto alla privacy  stabilisce che i dati personali -nel caso di specie, trattasi del nominativo e del numero di utenza- vanno trattati secondo i canoni della correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del loro utilizzo.

In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 129 e 130 del Codice della privacy, il sistema automatico delle telefonate è ammesso solo previo consenso dei destinatari.

A tal uopo, risulta infondata l’obiezione sollevata da Enel energia S.p.a. secondo cui, in base al comma 3 bis dell’art. 130 cod. privacy, le telefonate con “contatto abbattuto” sarebbero sempre ammesse se i destinatari sono iscritti negli elenchi degli abbonati ai servizi di telefonia e se non hanno presentato la loro opposizione (cd. opt out). Tale ricostruzione, sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità, non ha ricevuto alcun accoglimento in quanto -si ritiene- ciò non corrisponde al vero.

La Corte di nomofilachia ha, infatti, precisato che il codice della privacy va interpretato in combinato disposto con la direttiva 2002/58-CE sull’e-privacy. Dalla lettura organica e complessiva delle norme, ne consegue che l’art. 130, comma 3 bis, D. Lgs. 196/2003 vale solo per le chiamate con operatore e per gli utenti, i cui numeri siano presenti negli elenchi pubblici (che non contengono i numeri di telefonia mobile). Solo per le chiamate con interlocutore si può prescindere dal previo consenso del destinatario, sempreché non sia intervenuta opposizione alle suddette comunicazioni commerciali. Le cd. chiamate “mute” o con “contatto abbattuto” ossia quelle che avvengono mediante sistemi automatici, invece, sono ammesse solo se c’è stato il previo consenso dell’utente.

Alla luce di tali osservazioni, i Giudici di Piazza Cavour hanno, dunque, sancito che la prescelta modalità di chiamate integra un abuso del trattamento dei dati personali nonché un notevole disagio per gli utenti. Pertanto, la finalità commerciale sottesa a tale sistema automatico di telefonate risulta assolutamente soccombente e recessiva rispetto al diritto alla riservatezza e alle libertà fondamentali degli utenti ergo delle persone.

Leggi la sentenza