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Che succede se alla promessa di matrimonio non seguono le nozze?

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Che succede se alla promessa di matrimonio non seguono le nozze?

Si presenta alquanto singolare la vicenda che ha interessato una sentenza del 16 febbraio scorso pronunciata dal Tribunale di Cagliari, dove una donna ha chiesto la condanna del suo ex fidanzato al risarcimento danni per aver deciso di non sposarla più poco prima di un mese della data fissata per la celebrazione delle nozze, nonostante avessero già proceduto alle pubblicazioni e la stessa avesse acquistato l’abito da sposa ed alcuni arredi.

Per il Tribunale non sono ravvisabili gli estremi del risarcimento, in quanto si configura una giusta causa che ha portato allo scioglimento della promessa di matrimonio, ossia l’intollerabilità della convivenza iniziata tra i due fidanzati, alimentata da costanti litigi oltre che la persistente invadenza dei genitori di lei. Per di più la promessa di matrimonio avvenuta in forma solenne, comporta il rimborso delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio come una speciale responsabilità da recesso, non riconducibile a quella aquiliana, poiché la scelta di non contrarre matrimonio è un atto di liberalità.

 

Trib. Cagliari, Sent., 16-02-2016

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preliminarmente, con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 settembre 2004, V.E. ha convenuto in giudizio P.F., proponendo la domanda di cui in epigrafe ed esponendo che:

– aveva intrattenuto da circa sette anni una relazione sentimentale col convenuto, col quale era intercorsa vicendevole promessa di sposarsi, tant’é che, nel periodo 15 marzo 2004-23 marzo 2004, l’ufficiale dello stato civile del Comune di San Sperate aveva proceduto alla pubblicazione del matrimonio, così come avvenne anche nel Comune di Ussana per il periodo 15 marzo 2004-23 marzo 2004;

– il comportamento del convenuto, durante il rapporto sentimentale, aveva prodotto in capo a lei una situazione di affidamento sulla conclusione del contratto di matrimonio, cui era seguito l’acquisto di vari arredi (con versamento dell’acconto di Euro 500,00) e dell’abito da sposa, per un totale di Euro 12.208,14, oltre che la fissazione della data delle nozze per il 15 maggio 2004, preceduta, nel mese di agosto 2003, dalla convivenza in un immobile messo a disposizione dalla madre dello sposo;

– il convenuto, invece, in data 9 aprile 2004 aveva immotivatamente rifiutato di sposarsi e anzi, dopo averla percossa e minacciata, aveva invitato i genitori di quest’ultima, telefonicamente, a portarla via.

Costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 3 novembre 2004, P.F. ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che

– il rifiuto di eseguire la promessa di matrimonio era giustificato dalla sussistenza di incompatibilità di carattere tra i due promessi sposi affiorate durante la convivenza e dal comportamento invadente dei genitori della sposa, sempre presenti nella casa sia la mattina, quando egli era al lavoro, sia in occasione del suo rientro, e adusi a comportamenti insolenti nei confronti dei suoi amici che frequentavano l’abitazione;

– nella mattina del 9 aprile 2004 l’attrice gli aveva telefonato per inveire con abbondante turpiloquio contro la propria madre, che, recatasi a casa loro, aveva calpestato il prato appena seminato, e, durante la serata, aveva lasciato l’abitazione in compagnia del padre, che gli aveva detto che non ci sarebbe stato alcun matrimonio, a causa di un litigio avvenuto tra loro per le vicende della mattina che lo avevano indotto a dire che se i propri genitori non potevano andare in casa loro, allo stesso modo non avrebbero potuto neanche quelli della promessa sposa;

– i genitori dell’attrice, nelle settimane successive, gli avevano impedito di avere un chiarimento con la figlia e gli avevano anche fatto pressioni perché tornasse sui propri passi;

– quanto all’acquisto rateale gli immobili, questo era avvenuto sin dal 2000 e dunque molto tempo prima della promessa di matrimonio, mentre il video citofono era stato restituito, unitamente a due bastoni in ferro battuto e a due vassoi in ceramica, ad eccezione del compressore che gli era stato regalato in occasione del Natale;

– aveva versato Euro 250,00 per l’acquisto della camera da letto e la metà dell’importo per le bomboniere e le partecipazioni, mentre l’acconto per l’abito da sposa era stato perso dall’attrice per il suo disinteresse, essendole stato offerta dalla titolare del negozio di sostituire l’abito con altra merce per pari importo.

Ciò premesso, la domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.

Va innanzitutto evidenziato come, a mente dell’articolo 81 c.c., la promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obblighi il promettente a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa, entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti, qualora egli ricusi di eseguirla senza giusto motivo.

La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel qualificare l’obbligazione di rimborso delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio come una speciale responsabilità conseguente ex lege all’esercizio di recesso, non riconducibile a quella aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c., essendo la scelta di non contrare matrimonio un atto di libertà incoercibile (cfr Cass. 2.1.2012, n. 9), e neppure a quella precontrattuale o contrattuale, non essendo la promessa di matrimonio un contratto e non costituendo essa un vincolo giuridico tra le parti, la quale presuppone che la rottura del fidanzamento avvenga “senza giusto motivo” (Cfr Cass. 15.4.2010, n. 9052).

Ebbene, nel caso di specie, pur essendo stato documentalmente dimostrato che le parti avevano deciso di contrarre matrimonio, provvedendo alle relative pubblicazioni presso la casa comunale di San Sperate nel periodo 15.3.2004/23.3.2004 (come da certificato del 27.3.2004), è rimasto altrettanto provato che la rottura del fidanzamento non era avvenuta “senza giusto motivo”, essendo essa frutto di una decisione sostanzialmente concorde delle parti sia pure indotta da un aspro litigio intercorso nella giornata del 9.4.2004, a circa un mese dalla data fissata per la celebrazione del matrimonio.

In merito, non è tanto rilevante il fatto che i futuri suoceri permanessero costantemente nell’abitazione delle parti, all’epoca conviventi, come lamentato dal convenuto, quanto il fatto che tale circostanza, in uno con la scortesia manifestata dall’attrice nei confronti dei familiari del futuro marito, fosse diventata per la coppia motivo di aspri litigi, rendendo la convivenza intollerabile.

In tal senso hanno deposito le sorelle e il padre del P., confermando che la V. era solita avere atteggiamenti indisponenti e provocatori nei confronti della futura suocera e delle sorelle di quest’ultima, tanto da indurre queste ultime a non andare più a trovare il nipote (cfr deposizione resa da P.I.), e che i genitori della stessa erano sempre presenti nella abitazione della coppia, come personalmente verificato (cfr deposizione resa da P.M., P.I. e P.S.).

Ed è proprio in questo stato di reciproco fastidio che si è verificato l’episodio del 9.4.2004, allorquando dopo l’aggressione dell’attrice nei confronti della suocera, vi era stato un aspro litigio tra le parti che aveva posto fine alla convivenza (cfr deposizione resa da P.M., P.I. e P.S. e V.I., padre dell’attrice).

Anche con riguardo all’epilogo di tale ultimo episodio, le versioni offerte dai testimoni delle due parti non possono dirsi in contraddizione, avendo il padre dell’attrice, I.V., ricordato che il futuro genero aveva detto di non volersi più sposare, e le sorelle del convenuto che, pur avendo questi tentato, nel prosieguo, di chiarire la situazione con la futura moglie, la stessa o non rispondeva al telefono o obiettava che sarebbe passata a prendere le sue cose e che non sarebbe più tornata.

Se anche il convenuto, dopo il litigio, avesse dunque manifestato la sua intenzione di non sposarsi (come riferito dal futuro suocero), deve evidenziarsi come sia stata la stessa attrice a interrompere il rapporto, mostrandosi oppositiva rispetto a qualsiasi dialogo nei giorni successivi (come ricordato dalle sorelle del convenuto e dal padre, che era stato presente in occasione dell’ultima riunione familiare, successiva al litigio, quando E. decise di riprendersi le sue cose e di non volersi più sposare).

Né può dirsi attendibile l’accusa mossa dalla V. in merito ad asserite percosse subite dal futuro marito, non soltanto perché di esse non vi è evidenza documentale, benchè, secondo quanto riferito dal padre, fosse stata visitata dalla guardia medica, ma anche perché curiosamente il padre, che pure era intervenuto in occasione dell’episodio del 9.4.2004, non si era accorto che la figlia fosse stata picchiata, avendolo appreso dal medico che in altra imprecisata occasione l’aveva visitata, riscontrando la presenza di ematomi asseritamente cagionati dal fidanzato con calci.

E tale circostanza non soltanto risulta sconfessata dalle stesse deduzioni dell’attrice, che invece aveva riferito di percosse subite proprio in occasione dell’episodio del 9.4.2004 (cfr capo 8, memorie depositata in data 15.1.2007), ma rende ancor meno attendibile la deposizione del teste C.C., all’epoca fidanzato della sorella della V., secondo cui, in quell’occasione, quest’ultima gli aveva fatto vedere dei lividi presenti sulla gamba.

Se dunque fosse stato vero che il convenuto, durante il litigio, aveva colpito la futura moglie alla testa e alle gambe, non si capisce perché il padre, giunto in soccorso della figlia, non si fosse avveduto delle ecchimosi presenti sul corpo della stessa e neppure ne fosse stato reso edotto da quest’ultima.

Deve dunque dirsi che la rottura del matrimonio sia stata causata da intollerabilità della convivenza, intrapresa dalle parti prima di contrarre le nozze, e dunque in presenza di un giusto motivo.

Per quanto detto, avendo il convenuto dimostrato il fatto costitutivo negativo della pretesa dell’attrice, della cui prova era onerato, la domanda proposta deve essere rigettata.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell’attrice.

 

P.Q.M.

 

IL GIUDICE

definitivamente pronunciando,

  1. Rigetta la domanda;
  2. Condanna V.E. alla rifusione in favore di P.F. delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.218,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Cagliari, il 12 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2016.