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Gli aiuti di Stato alle banche possono essere autorizzati in casi eccezionali. La Corte di Giustizia legittima il bail-in

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Gli aiuti di Stato alle banche possono essere autorizzati in casi eccezionali. La Corte di Giustizia legittima il bail-in

Con l’attesissima sentenza del 19 luglio 2016, la Corte di Giustizia legittima la ripartizione degli oneri tra azionisti e obbligazionisti in vista dell’autorizzazione degli aiuti di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata.

La questione prende le mosse da una pronuncia della Corte Costituzionale della Slovenia con la quale veniva adita la Corte di Giustizia, al fine di pronunciarsi sulla validità e interpretazione delle disposizioni della comunicazione della Commissione del settore bancario.

A seguito della crisi finanziaria iniziata nel 2007, invero, la Banca Centrale della Slovenia accertò, nel 2013, che cinque banche erano sottocapitalizzate. Queste non possedevano liquidità necessarie al fine di soddisfare i propri creditori e coprire il valore dei depositi. La Slovenia, perciò, adottò misure straordinarie per fronteggiare tale situazione.

La Commissione, nel dicembre del 2013, autorizzò gli aiuti di Stato destinati a tali banche. Le misure messe in atto comprendevano la liquidazione del capitale degli azionisti e dei titoli subordinati.

Dopo numerose domande di legittimità costituzionale, la Corte Costituzionale slovena rimise la questione, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia, sulla validità e interpretazione delle disposizioni della comunicazione della Commissione del settore bancario.

Con la sentenza che qui si commenta, la Corte Ue osserva che la “Commissione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, può adottare orientamenti al fine di stabilire i criteri in base ai quali essa intende valutare la compatibilità, con il mercato interno, di misure di aiuto previste dagli Stati membri. Pertanto, adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio di detto potere discrezionale, nel senso che, se uno Stato membro le notifica un progetto di aiuto conforme a dette norme, la Commissione deve, in linea di principio, autorizzare il progetto. Peraltro, l’adozione di una comunicazione, come quella sul settore bancario, non dispensa la Commissione dall’obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca. Al contrario, gli Stati membri conservano la facoltà di notificare alla Commissione progetti di aiuto di Stato che non soddisfano i criteri previsti da detta comunicazione e la Commissione può autorizzare progetti siffatti in circostanze eccezionali. Ne consegue che la comunicazione sul settore bancario non è idonea a creare obblighi autonomi in capo agli Stati membri e non ha pertanto effetti vincolanti nei loro confronti.”

Con riferimento alla questione della ripartizione degli oneri tra i creditori e gli azionisti subordinati, la Corte afferma che “la comunicazione è stata adottata sulla base di una disposizione del TFUE, secondo cui la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti che mirano a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro . Infatti, le misure di ripartizione degli oneri mirano a garantire che, prima della concessione di qualsivoglia aiuto di Stato, le banche in carenza di capitale operino, con i propri investitori, una riduzione del deficit, in particolare attraverso la raccolta di capitale nonché attraverso contributi dei creditori subordinati, essendo tali misure idonee a limitare l’entità dell’aiuto di Stato concesso. Una diversa soluzione rischierebbe di provocare distorsioni della concorrenza, in quanto le banche, i cui azionisti e creditori subordinati non avessero contribuito alla riduzione del deficit di capitale, riceverebbero un aiuto di Stato maggiore rispetto a quanto sarebbe stato sufficiente per colmare il residuale deficit di capitale.”

Ancora, la circostanza che, nel corso delle prime fasi della crisi finanziaria internazionale, i creditori subordinati non siano stati invitati a contribuire al salvataggio degli istituti di credito, non consente, secondo la Corte Ue, ai creditori medesimi di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento. “Una simile circostanza non può, difatti, essere considerata come una rassicurazione precisa e incondizionata, tale da far sorgere in capo ad azionisti e creditori subordinati il legittimo affidamento di non essere sottoposti in futuro a misure di ripartizione degli oneri. Peraltro, poiché gli azionisti sono responsabili per le passività della banca fino a concorrenza del capitale sociale della stessa, il fatto che la comunicazione sul settore bancario richieda che, per rimediare alla sottocapitalizzazione di una banca, prima della concessione di un aiuto di Stato, detti azionisti contribuiscano a coprire le perdite subìte della stessa nella medesima misura che si proporrebbe in assenza di un simile aiuto, non si può considerare una compromissione del loro diritto di proprietà.”

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Elisa Asprone
Elisa Asprone, nata a Napoli il 22/09/1986 Laurea in Giurisprudenza conseguita a 24 anni presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con votazione 110/110, con una tesi in diritto commerciale dal titolo "Violazione dell'obbligo di OPA e risarcimento del danno". Pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato. Diploma di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Master di I livello in diritto dell'Unione europea, conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e breve esperienza formativa presso la Corte di Giustizia a Lussemburgo. Conseguimento titolo di Avvocato il 10/09/2013. Relatrice di convegni formativi presso l'ordine degli avvocati di Nola inerenti al diritto dell'immigrazione. Magistrato ordinario presso il tribunale di Napoli .