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L’onere dichiarativo dei precedenti professionali negativi in sede di gara

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

L’onere dichiarativo dei precedenti professionali negativi in sede di gara

Con la sentenza n° 5419 del 17.11.2016, il Consiglio di Stato, sez. IV, ha affermato il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, per cui “sussiste in capo al concorrente il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), occorse in precedenti rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante, giacché tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti tra partecipanti e stazione appaltante, senza che a costoro sia consentito scegliere quali delle dette vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di gravità, competendo quest’ultimo soltanto all’amministrazione committente”.

Il Giudice di secondo grado ha precisato che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel valutare l’incidenza che eventuali pregresse vicende professionali negative può avere sull’affidabilità dell’impresa partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica.

Trattasi, quindi, di onere dichiarativo funzionale ad una quanto più ampia e ponderata valutazione della stazione appaltante in ragione della quale rilevano tutti i precedenti professionali negativi, anche se non segnalati all’A.N.A.C. o se oggetto di procedimenti giurisdizionali ancora pendenti innanzi al Giudice ordinario.

L’inosservanza di tale onere dichiarativo determina inevitabilmente l’esclusione dalla gara senza alcuna possibilità di sanatoria mediante ricorso al soccorso istruttorio, non utilizzabile per sopperire alla mancanza di dichiarazioni o documenti essenziali ai fini dell’ammissione.

In conclusione, l’impresa partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica, in ossequio ai principi di lealtà, diligenza e buona fede, non può operare arbitrariamente un “filtro” sulle circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione della stazione appaltante, avendo, al contrario, lo specifico obbligo di farne dichiarazione in sede di gara con la conseguenza che l’eventuale omissione determina l’applicazione della sanzione dell’esclusione.