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La Consulta si pronuncia sul delicato tema di maternità surrogata e sul riconoscimento dello status di filiazione in Italia in seguito al ricorso a tale procedura di gestazione: quid iuris?

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Merita attenzione una recente sentenza della Corte Costituzionale in tema di maternità surrogata o, meglio, degli interessi da valutare nei casi in cui si chiede nell’ordinamento interno il riconoscimento dello status del figlio concepito all’estero con il ricorso alla predetta modalità, non ammissibile nell’ordinamento italiano ed, anzi, vietata dalla norma penale.

La Consulta, in particolare, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Milano rispetto all’articolo 263 del codice civile, rilevando che il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito attraverso la surrogazione di maternità è sempre tenuto a valutare, in modo comparativo, l’interesse alla verità e quello del minore.

Il principio di diritto espresso nella sentenza n. 272, depositata il 18 dicembre 2017, consiste nel bilanciamento e nella valutazione comparativa fra due interessi di rilievo primario e segnatamente favor veritatis e favor minoris. I giudici hanno evidenziato come sussistono ipotesi ove siffatta valutazione viene operata direttamente dalla legge come, ad esempio, per il disconoscimento del figlio concepito da fecondazione eterologa e, al contempo, ulteriori casi ove, invece “il legislatore impone, all’opposto, l’imprescindibile presa d’atto della verità, con divieti come quello della maternità surrogata. Ma l’interesse del minore non è per questo cancellato”.

Tra le variabili da tenere in considerazione “oltre alla durata del rapporto con il minore e, quindi, alla condizione identitaria già acquisita, oggi assumono particolare rilevanza le modalità del concepimento e della gestazione” e la possibilità per il genitore “sociale” di statuire, mediante il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari, una relazione giuridica che assicuri al minore un’adeguata tutela.

Nella stima comparativa in oggetto, rimessa al giudicante, si deve anche far rientrare la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento collega alla surrogazione di maternità, la quale, a dire della Corte, “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”.

Infatti, questa tecnica di gestazione, è assolutamente vietata nell’ordinamento italiano. Ciò non avviene, tuttavia, in altri sistemi giuridici del mondo.

Il primo caso di maternità surrogata risale all’anno 1985, registrato in America, ove una signora anziana ha partorito un bambino per la propria figlia che non ne aveva la possibilità a causa dei problemi di salute.

Vi sono alcuni paesi in cui, come in Italia, è vietato dalla legge ricorrere alla maternità surrogata. E’ il caso della Grecia e Norvegia, dei Paesi Bassi, della Svizzera, della Spagna e del Regno Unito. In Canada ne proibiscono solo la forma commerciale, ammettendo, invece, quella a scopo “altruista” per le donne che non hanno la possibilità di partorire per cause naturali o di salute accertate.

In altri paesi, ancora, ne permettono entrambe le forme. Ad esempio in Belgio, Giorgia, Ucraina, Bielorussia, Russia, India e Stati Unti d’America.

In Russia, paese in cui si registrano più casi, il primo risale al 1991, anche in quella circostanza si trattava di una madre che ha partorito per la propria figlia, impossibilitata per l’assenza dell’utero. Detto caso è stato seguito da un professore e documentato in modo scientifico in una monografia edita in Russia, poi studiata anche dai giuristi europei.

Ad oggi in Russia si contano 30 centri specializzati nella tecnica di fecondazione c.d. “esterna” con ricorso alla maternità surrogata. Il fenomeno è in continua crescita, tanto che il legislatore russo ha dovuto disciplinare la materia, partendo dalla riforma della legge sullo stato civile dei nascituri, ivi includendo anche quelli nati con la tecnica di maternità surrogata.

Infatti, le trascrizioni nei registri dei bambini nati attraverso la surrogazione di maternità sono regolamentate dal Codice della Famiglia russo agli articoli 51 e 52 e dalla Legge degli Atti dello Stato Civile all’articolo 16.

La madre surrogata deve dare il suo consenso affinché il nascituro venga registrato, senza necessità di un intervento del tribunale o delle altre autorità. Il nome della madre surrogata, comunque, non compare nel certificato di nascita e non è obbligatorio che il bambino abbia un vincolo genetico con almeno uno dei genitori richiedenti.

Quanto, invece, ai bambini nati dalla surrogazione di maternità per richiesta di persone single o coppie di fatto eterosessuali, per essi non vi è una legge speciale, tuttavia, si ricorre all’analogia iuris ex articolo 5 del Codice della Famiglia russo. In alcuni casi si rende necessario ricorrere ad una decisione del Tribunale al fine di tutelare al meglio l’interesse del minore.

E’ particolarmente interessante per il giurista europeo il caso della Spagna.

Nell’ordinamento spagnolo i contratti prenatali sulla gestazione e la prole sono considerati nulli. I nascituri sono legalmente figli dei genitori biologici ex articolo 10 della legge numero 14/2006 sulle tecniche di riproduzione assistita. Tuttavia, in Spagna, l’affidamento di un bambino nato mediante surrogazione di maternità a favore dei genitori che ne hanno fatto richiesta è possibile, qualora sussistono determinati requisiti stabiliti dai provvedimenti della Direzione Generale dei Registri e del Notariato ( cfr. Risoluzione sul regime di registrazione della filiazione dei nascituri tramite sostituzione gestazionale del 5.10.2010).

Tornando al caso specifico portato alla attenzione della Consulta, la vicenda nasce da una maternità surrogata in India dove i genitori, di cui il padre è quello biologico, avevano ottenuto un valido – per il Paese ospitante – atto di nascita del minore, poi trascritto nel Comune di residenza degli stessi in Italia. Il giudice minorile aveva aperto un procedimento di adottabilità che, successivamente al ricevimento della relazione psicosociale dei servizi territoriali, aveva dovuto archiviare per mancanza dello stato di abbandono previsto dalla legge quale presupposto per la declaratoria della adottabilità stessa. In seguito, il Tribunale per i minorenni aveva nominato un curatore speciale per l’impugnazione del riconoscimento materno per difetto di veridicità.

Oggetto specifico della questio giuridica, quindi, non è certamente la maternità surrogata in quanto tale, ma il supposto difetto di veridicità del riconoscimento materno che sta a base dell’atto di stato civile formato all’estero e poi trascritto in Italia.

Questo è il problema sottoposto all’attenzione della Consulta, la quale si è trovata ad affrontare una questione meramente tecnica per cui non ha ritenuto, allo stato, assumere una posizione di apertura.

Nel respingere la questione di legittimità costituzionale, invero, la Corte Costituzionale ha sottolineato come la tutela dell’interesse del minore rappresenti principio immanente in tutto il sistema normativo sia nazionale che internazionale, rimettendo, quindi, al giudice di merito pieno potere decisionale rispetto al caso specifico.

Nel decidere per la non fondatezza della questione di legittimità sollevata, la Consulta avalla la principale argomentazione spesa della Corte d’Appello di Milano – alla cui discrezionalità viene rimessa la valutazione dell’interesse del minore, quale criterio di contemperamento della verità biologica con quella legale -, dovendo palesare come la verità c.d. biologica non rappresenta più un valore assoluto costitutivo dello status.

In conclusone, spetta all’interprete di merito procedere ad una riflessione attenta di tutte le problematiche che potrebbero derivare dalla “demolizione” di uno status che ha comunque attribuito al minore una sua precisa identità personale. Identità che, nel caso de quo, è anche rappresentativa di diritti successori ben più vantaggiosi dello status di cui il minore godrebbe in caso di adozione non legittimante di cui all’art. 44, lett. b della legge numero 184/83.

Come più volte evidenziato la sentenza in commento non affronta direttamente le problematiche legate alla maternità surrogata, se non nei limiti illustrati, ma focalizza l’attenzione, piuttosto, sul contemperamento dei principi favor veritatis e favor minoris.

Consegue dalla suddetta sentenza che nell’ordinamento interno italiano, anche in assenza di una specifica norma per i casi di nascita con la tecnica di maternità surrogata, il riconoscimento dello status di filiazione possa comunque trovare tutela. Anche perché, come statuito dalla medesima Corte Costituzionale, non sussiste nessun automatismo legislativo di esclusione per il riconoscimento stesso. L’interprete, al contrario, deve bilanciare i valori e le esigenze sottoposte alla sua attenzione e trovare una soluzione più aderente alle necessità e all’interesse del minore.