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E’ INAMMISSIBILE IL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE SOLLEVATO DOPO L’UDIENZA EX ART. 71 DEL C.P.A.

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ASPETTI PROCESSUALI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: E’ INAMMISSIBILE IL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE SOLLEVATO DOPO L’UDIENZA EX ART. 71 DEL C.P.A.

E’ inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che, adito in riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione di altro giudice, abbia assunto la controversia in decisione alla prima udienza di discussione ex art. 71 del c.p.a. senza manifestare alle parti l’intenzione di sollevare il conflitto di giurisdizione né, peraltro, esternare dubbi  o di precisare di volersi riservare ex art. 186 c.p.c. circa la propria giurisdizione; non potendo neppure provvedervi ex art. 73, comma 3, secondo inciso del c.p.a. (ossia, “se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”).

A tale decisione è giunta la Corte di Cassazione, sez. Unite – Civili, con l’ordinanza n° 22576 del 10.09.2019, la quale ha appunto dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal Giudice Amministrativo dopo aver trattenuto la causa in decisione all’esito dell’udienza di discussione.

Secondo la Corte, infatti, il G.A., una volta trattenuto la causa in decisione, senza le preventive attività innanzi richiamate, perde il potere di elevare il conflitto di giurisdizione, (…) “non potendo, nella specie, considerarsi neanche quale attività di prosecuzione e completamento della prima udienza (…)”.