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Ammissibile l’azione di accertamento negativo per far valere la pretesa fiscale

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Commento a Ordinanza n.3990/2020

Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione è nuovamente tornata ad affrontare il tema dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e della possibilità, attraverso la stessa, di far valere la prescrizione del credito maturata dopo la regolare notifica della cartella.

Orbene, come chiarito nelle SS.UU. n.19704 del 2015, l’estratto di ruolo (documento informatico formato dall’esattore contenente i dati relativi alla cartella) non è un provvedimento amministrativo e, quindi, non è di per sé impugnabile. Può esistere, invece, un interesse del contribuente ad impugnare il contenuto dell’estratto di ruolo, ossia gli atti (o, meglio, le cartelle e/o i ruoli) nello stesso indicati e riportati. In altre parole, quindi, le SS.UU. affermano il principio della impugnazione della cartella che non fosse stata regolarmente notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.

Così, in primo luogo, l’ordinanza n.3990/2020 riprende il principio della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo in quanto posto a fondamento di cartelle non notificate, riportando il principio delle SS.UU.: <<Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazioni >>.

Considerato che, nella fattispecie concreta, entrambi i giudici di merito avevano accertato la regolarità della notifica della cartella riportata nell’estratto di ruolo, la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità della impugnazione della cartella regolarmente notificata per far valere, in via diretta e non attraverso una mera eccezione, la prescrizione della pretesa fiscale maturata successivamente.

Sul punto si sono registrati due distinti orientamenti, in sede di legittimità.

La tesi della inammissibilità della eccezione di prescrizione (ex multis Cass. Civ. n.22946 del 2016) consentiva accesso alla richiesta di annullamento del ruolo solo in caso di contestazione della notifica della cartella. Nel caso di regolare notifica, invece, la prescrizione non avrebbe potuto essere eccepita. Infatti “ammettendo l’azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”.

Tale assunto è stato successivamente contraddetto da altre pronunce, secondo le quali, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica della cartella impugnata tramite l’estratto di ruolo, i Giudici di merito devono comunque valutare l’eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella (regolarmente effettuata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione.

L’ordinanza in esame conferma questa seconda tesi, rafforzandola e prevedendo che “debba essere riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo [e quindi non mera eccezione] della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella ( sul punto si veda: Cass. sez V 418/2018 Cass. sez.VI, 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI n. 24932/2017)”.

La questione è particolarmente rilevante nel caso di specie, in quanto trattasi di una controversia tributaria. Il processo tributario infatti, per il carattere impugnatorio che lo contraddistingue, verte essenzialmente sulla contestazione degli effetti di un atto amministrativo imperativo autoesecutivo proveniente dagli uffici finanziari, in funzione di controllo o di riesame di secondo grado sia della legittimità formale, che della fondatezza nel merito dell’atto impugnato.

Emerge dunque ancora più dirompente la portata della pronuncia in commento che riconosce l’ammissibilità, anche a fronte di una regolare notifica della cartella impugnata, di un’impugnazione tesa a far valere, in via diretta e non d’eccezione, la prescrizione della pretesa fiscale maturata successivamente.

Si auspicherebbe, a tal punto, un intervento delle Sezioni Unite, allo scopo di dare uniformità interpretativa rispetto ad una delle questioni dal grande rilievo pratico.