Home Articoli Diritto Civile. La morte di una figlia comporta l’impossibilità sopravvenuta della prestazione?

Diritto Civile. La morte di una figlia comporta l’impossibilità sopravvenuta della prestazione?

3499
0
CONDIVIDI
Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto Civile. La morte di una figlia comporta l’impossibilità sopravvenuta della prestazione?

Con l’ordinanza n. 8867, del 4 maggio 2015, la Cassazione si esprime su una fattispecie riguardante una società di capitali che impugnava la decisione con la quale il giudice di primo grado rigettava la domanda volta ad ottenere il pagamento dell’importo relativo ad un contratto sottoscritto dal ricorrente ed avente ad oggetto lo svolgimento di un corso di lingua inglese della durata di sedici mesi. La ricorrente si costituiva eccependo di non aver potuto usufruire del corso di inglese a causa delle gravi condizioni di salute in cui si trovava la propria figlia minore che si ammalò di leucemia acuta nel mese di settembre 2005 e successivamente deceduta.

La decisone di primo grado veniva impugnata dalla società organizzatrice del corso. Nel giudizio di appello, il giudice di secondo grado riformava la sentenza oggetto di gravame, escludendo che, nel caso concreto, la malattia della figlia, sfociata, per altro, nella morte prematura, anticipasse l’impossibilità della ricorrente di avvalersi della prestazione, in quanto nonostante la gravità dell’evento, parte ricorrente non fosse, comunque, nell’impossibilità di fruire della prestazione, ma tutto al più solo il sopravvenuto disinteresse, il disagio psicologico e la difficoltà verosimilmente di apprendimento conseguente ad un evento così sconvolgente come quello che ha colpito la figlia e che è poi sfociato nell’esito letale. Per il giudice dell’appello, l’evento che ha colpito la figlia, non avrebbe alcuna correlazione con il corso di lingue che doveva intraprendere il genitore.

La Corte condivide tale posizione, sostenendo che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione può sussistere anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte per fatto non imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi, in tal caso, la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.

Per scaricare l’ordinanza clicca qui