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LE NOVITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

LE NOVITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Il tema dei reati contro il patrimonio e in materia fiscale commessi nell’esercizio della professione di dottore commercialista è al centro di due sentenze della Cassazione depositate nel mese di giugno .

La prima sentenza, 11 giugno 2015 numero 24772, Cassazione (sez.II  pen.) , ha reso definitiva la condanna ad un professionista riconosciuto responsabile del reato di appropriazione indebita, in seguito all’aver trattenuto per se’ le somme affidategli dai clienti ai fini del pagamento delle loro imposte IRPEF, in questo caso ed a mio avviso ingenuamente,  in quanto le imposte secondo  il sistema vigente possono essere pagate, oltre che presso ogni sportello bancario o postale,  attraverso addebito in conto corrente di ogni cittadino in via telematica e solo dopo aver delegato il professionista a svolgere tale operazione, e non con  la consegna materiale degli importi nelle sue mani. La corte ha inoltre respinto il ricorso dello stesso , già condannato dalla Corte d’appello, ritenendo ininfluenti le circostanze addotte dalla tesi difensiva , quali il mancato accertamento in capo ai clienti del professionista delle infrazioni  tributarie da parte dell’ Agenzia delle Entrate e l’incertezza dell’ammontare dei debiti tributari in capo alla parte lesa, conseguenti al mancato pagamento delle imposte IRPEF.  Considerando che il reato di appropriazione indebita è commesso da chiunque si appropria di denaro o cosa mobile, per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, anche su cose che si possiedono a titolo di deposito,  la Corte ha condannato il commercialista a mesi 11 di reclusione e ad € 400,00 di multa. In merito al reato di appropriazione indebita nello svolgimento della professione di commercialista, la corte di recente ha individuato un altro caso in cui si configura lo stesso, ovvero  il  rifiuto del commercialista i restituire i libri contabili al cliente che ne fa richiesta.

La seconda sentenza , 17 giugno 2015 numero 24967 Cassazione (sez. III pen.), ha respinto il ricorso di un commercialista contro il sequestro preventivo di beni   finalizzato alla confisca per equivalente, a seguito di “concorso nel reato dichiarazione infedele”. In questo caso la cassazione , osservando che in tale reato il concorso di piu’ persone comporta l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente , ha individuato il professionista quale concorrente nel reato , definendolo “istigatore” dello stesso, in quanto non poteva non essere a conoscenza dell’operato del suo cliente, essendo il tenutario delle scritture contabili dell’impresa, essendo tenuto alla redazione ed all’invio della dichiarazione dei redditi, avendo prestato la sua opera in continuativa difformità rispetto ai suoi doveri professionali.