Home Diritto amministrativo LA PERGOTENDA: E’ NECESSARIO IL TITOLO ABILITATIVO?

LA PERGOTENDA: E’ NECESSARIO IL TITOLO ABILITATIVO?

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Con la sentenza n° 1934 del 07.11.2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (sez. II) ha accolto il ricorso presentato da un privato avente ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, con la quale il Comune di Salerno ha ingiunto l’abbattimento di una struttura in P.V.C., bullonata a terra alla ringhiera ed al muro, con tenda di tipo elettrico con chiusura ad impacchettamento e pannelli di pellicola trasparenti a caduta di tipo “cristal”, realizzata sul terrazzo del fabbricato.

La questione involge lo spinoso tema della necessità o meno di munirsi di titolo abilitativo per la costruzione di una “pergotenda”.

La piena qualificabilità dell’intervento in termini di “pergotenda” determina la riconducibilità dello stesso nell’ambito della c.d. “edilizia libera” di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies D.P.R. n° 380/2001 e all’all. 1 del D.M. 2.03.2018, la cui realizzazione non necessita del preventivo rilascio di un provvedimento abilitativo, attesa l’assenza di qualsivoglia alterazione dell’assetto del territorio e la mancata creazione di nuovi volumi.

La pergotenda, infatti, è un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo (quando è facilmente rimovibile) sia da un punto di vista strettamente funzionale e, pertanto, non soggetta all’obbligo del titolo edilizio.

Tuttavia, sull’interpretazione del concetto di “pergotenda” e, di conseguenza, su quando è necessario o meno munirsi di un titolo per la costruzione della stessa, si è da tempo pronunciata la giurisprudenza amministrativa, giungendo ad un solido e granitico orientamento.

Per configurare una c.d. “pergotenda”, in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (Consiglio di Stato sez. IV, n° 4472 del 01.07.2019).

Qualche mese prima, il Supremo Consesso, trovandosi a dover giudicare una simile questione, aveva affermato che l’installazione sul terrazzo di un’unità abitativa di una struttura realizzata con teli facilmente amovibili in materiale plastico, utilizzati sia per la copertura che per le chiusure laterali, sostenuta da elementi leggeri in alluminio anodizzato ancorati al muro e destinata a rendere meglio vivibile lo spazio esterno in cui è collocata, costituisce una “pergotenda” ovvero un’opera che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessita di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione [Consiglio di Stato, sez. VI, n° 2206 del 03.04.2019; ex multis,  Consiglio di Stato sez. VI, n° 4177 del 09.07.2018; Consiglio di Stato, sez. VI, n.° 306 del 25.12.2017, Id., sez. VI, n° 1619 del 27.04.20016].

L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Da siffatto orientamento non si è discostato il T.A.R. Salerno, il quale, dopo aver disposto verificazione al fine di constatare la struttura portante dell’opera sia attraverso sopralluogo sia mediante un’accurata relazione tecnica, ha concluso, nel caso de quo, per l’accoglimento del gravame, poiché “la struttura, caratterizzata dalla inequivocabile prevalenza dell’elemento “tenda” – peraltro perfettamente retraibile e, quindi, priva di elementi di fissità, stabilità e permanenza – rispetto alla “servente” struttura metallica di sostegno; una struttura che, a ben vedere, risulta quasi mimetizzata dalla preesistente balaustra metallica condominiale, con conseguente esclusione di significative alterazioni dei prospetti e della sagoma dell’edificio ed in quanto tale rientrante nella fattispecie della c.d. “edilizia libera”.

Vieppiù, il caso di specie ha posto un ulteriore problema, ossia il vincolo paesaggistico – ambientale esistente nella zona circostante.

Anche sul punto, la giurisprudenza è ormai uniforme nel considerare che nel caso di “pergotenda”, la cui struttura di sostegno è priva di parti in muratura nonché di stabili fissaggi al pavimento, giusta il disposto di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 149 del d.lgs. n° 42 del 2004, non occorre nemmeno il preventivo assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico-ambientale, in quanto opera di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non altera lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici

Alla luce di tutto quanto innanzi, è possibile affermare che nel caso di “pergotenda”, pur potendosi parlare di organismo edilizio non comportante la creazione di nuovo volume o superficie, deve ritenersi necessaria l’acquisizione di un titolo abilitativo qualora la copertura o la chiusura perimetrale della pergotenda presentino elementi di fissità, stabilità e permanenza, come accade nel caso in cui la tenda non sia retrattile.

Al contrario, invece, non è richiesto alcun titolo quando l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno ed all’estensione della tenda.