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L’illegittimità nella valutazione delle offerte tecniche non annulla l’intera gara

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

L’illegittimità nella valutazione delle offerte tecniche non annulla l’intera gara

Al riscontro dell’illegittimità della valutazione delle offerte tecniche non necessariamente deve conseguire l’annullamento dell’intera gara. In forza del principio di conservazione dell’effetto utile degli atti giuridici (espressione dei principi di economicità e di buon andamento dell’azione amministrativa) è preferibile la soluzione volta ad annullare il solo segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, rispetto alla soluzione opposta, tesa a invalidare tutta la gara, in tal modo venendosi a ledere la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale in relazione all’interesse leso oggetto di tutela, essendo la pretesa del ricorrente soddisfatta dalla valutazione della sua originaria offerta in comparazione con le altre contestualmente presentate.

Il Consiglio di Stato riforma una sentenza di primo grado che ha annullato gli atti impugnati ai fini della ripetizione della gara, a fronte della rilevata illegittimità degli atti con cui la Commissione di gara aveva individuato dei sottopunteggi per la valutazione dell’offerta tecnica.

Afferma la sentenza di appello in esame che al riscontro dell’illegittimità della valutazione delle offerte tecniche non necessariamente deve conseguire l’annullamento dell’intera gara (Cons. di Stato, Sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1332).

In forza del principio di conservazione dell’effetto utile degli atti giuridici (espressione dei principi di economicità e di buon andamento dell’azione amministrativa) è preferibile, infatti, la soluzione volta ad annullare il solo segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, rispetto alla soluzione opposta propugnata dal primo giudice, tesa ad invalidare tutta la gara, in tal modo venendosi a ledere la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale in relazione all’interesse leso oggetto di tutela, essendo la pretesa del ricorrente soddisfatta dalla valutazione della sua originaria offerta in comparazione con le altre contestualmente presentate.

Specifica ancora la decisione che, quanto all’assunta impossibilità di rinnovare parzialmente una gara in presenza di offerte già conosciute, le offerte, pur non potendo mutare, possano tuttavia essere nuovamente apprezzate, senza violare la par condicio che è il valore protetto della segretezza delle offerte medesime, mentre il rischio di condizionamenti del giudizio della Commissione è evitabile mediante l’analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione, alle quali la Commissione è chiamata nel rinnovare il giudizio.

Viene richiamato in tal senso l’art. 84, comma 12, Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione. Ciò vale anche nell’ipotesi di rinnovazione parziale della gara, in quanto la previsione che a determinate operazioni debba presiedere la medesima Commissione, è coerente con l’importanza primaria dell’omogeneità di giudizi espressi prima e dopo il provvedimento di annullamento. Del resto, la previsione della persistente identità della Commissione sarebbe priva di ragione in ipotesi di ripetizione dell’intera gara ab origine (compreso il bando), e si porrebbe in contrasto con la regola dell’art. 84, comma 10, che impone la nomina della Commissione solo dopo la presentazione delle (nuove offerte).

L’effetto caducante degli atti dell’intera gara potrebbe, invece, configurarsi nel diverso caso in cui i motivi di annullamento siano relativi all’illegittima composizione della Commissione di gara o alla sua non idoneità tecnica, oppure alla condotta della Commissione seriamente lesiva dei doveri di imparzialità o che denotino un atteggiamento di prevenzione nei confronti di uno o più concorrenti o di favoreggiamento di altri.

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