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Diritto Civile. La Cassazione ribadisce il divieto di moltiplicare le voci del danno biologico da invalidità permanente.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

La Cassazione ribadisce il divieto di moltiplicare le voci del danno biologico da invalidità permanente.

Il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo “tenuto conto della gravità delle lesioni“. Tale il principio di diritto espressamente enunciato dal giudice di legittimità in una recente ed assai articolata decisione relativa ad una controversia relativa ad un’azione risarcitoria quale conseguenza di un sinistro stradale dal quale la vittima aveva riportato una invalidità permanente pari al 95 per cento.

Nella sentenza in esame – osserva la Cassazione – che il giudice del rinvio, nel valutare le circostanze di fatto, sanerà le mende motivazionali da cui è affetta la sentenza impugnata e quindi:

a)     ove intenda personalizzare il risarcimento del danno non patrimoniale, indicherà analiticamente le circostanze che giustificano la personalizzazione, spiegando per quali ragioni esse non ricorrano nei casi consimili di invalidità dello stesso grado;

b)     preciserà, inoltre, conclude la decisione in epigrafe, se la percentuale di invalidità permanente del 95 per cento è stata determinata includendo od escludendo i pregiudizi estetici, sessuali e relazionali; in caso negativo, provvederà a non liquidare a parte tali pregiudizi, ma a rideterminare correttamente il grado di invalidità permanente, tenendo conto che, nel caso di lesioni plurime monocrone, il grado di invalidità permanente non è necessariamente pari alla somma algebrica delle singole invalidità, ma va determinato con i criteri indicati dalla dottrina medico-legale (formula scalare, formula proporzionale, regola di Balthazard e via dicendo, secondo le circostanze del caso concreto).

 

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Cass. Civ., Sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778