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Diritto Civile. Nel contratto di comodato le esigenze familiari per la prosecuzione debbono sussistere fin dall’inizio

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Nel contratto di comodato le esigenze familiari per la prosecuzione debbono sussistere fin dall’inizio

Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione.

La Suprema Corte, nella sentenza che si allega, osservando che nessuna prova era stata menzionata, ha cassato con rinvio la pronuncia della corte distrettuale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda di scioglimento del contratto e di restituzione dell’immobile proposta da un genitore nei confronti del figlio sul presupposto che il comodato era stato concesso per l’adibizione dell’immobile a residenza coniugale.

Con il contratto di comodato, precisa la Cassazione, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto d’uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di una effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli ed a destinazioni d’uso particolarmente gravosi -quale è quello di cui si tratta- non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, precisa la Cassazione, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l’ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.

Deve invece essere interpretata ed applicata con larghezza la norma che autorizza il comodante a chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso: soprattutto, conclude la decisione, quando si tratti di bene immobile e quando vengono prospettate esigenze abitative personali: per di più facenti capo ad una persona anziana, sola e bisognosa di cure; per di più a fronte di un’utilizzazione gratuita già protrattasi per anni.

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Cass. Civ., Sez. VI, 21 novembre 2014, n. 24838