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Esame Avvocato 2014. Atto Civile. Le nostre soluzioni

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

TRIBUNALE DI ……

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per:  Società Alfa s.p.a., compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante p.t. sig.    nato a .. il ….., con sede in alla Via…, codice fiscale e partita iva n…., e per CAIO, nato a ..il.. domicilato in    alla via      Codice Fiscale, entrambi elettivamente domiciliati in                       , presso lo studio dell’avv.                (Codice Fiscale       ) che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio, anche a mezzo fax, presso il proprio numero          ovvero a mezzo posta elettronica, presso il proprio indirizza P.E.C.:

 Convenuti

ControMevia nata a il … (C.F.    ) e Tizio (C.F.), rispettivamente nella qualità di madre e fratello eredi del sig. Sempronio, elettivam,ente domiciliati in alla via presso lo studio dell’avv. dal quale sono rappresentati e difesi;

– Attori –

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Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2013 i signori Mevia e Tizio, rispettivamente nella qualità di madre e fratello eredi del sig. Sempronio, convenivano in giudizio Caio e la società Alfa per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte di Sempronio, avvenuta a causa dell’incidente stradale occorsogli in data 12.5.2012. Precisavano gli attori che Sempronio perdeva la vita nell’incidente occorso all’autovettura ….di proprietà e condotta da Caio ed in cui Sempronio era unico terzo trasportato. A sostegno della propria domanda Tizio e Mevia esponevano che Sempronio non aveva posto in essere alcuna condotta idonea a causare o anche solo ad agevolare il sinistro poichè si era limitato a salire a bordo dell’autovettura di Caio per accompagnarlo.

Mevia e Tizio avevano  formulato rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell art 145 cod delle ass private (dlgs 209/05) ricevuta dalla società Alfa, compagnia assicuratrice dell’ auto di caio il 30/9/2012, senza ottenere alcun risarcimento.

Nel costituirsi in giudizio  la Società Alfa ed il sig. Caio, a mezzo del sottoscritto procuratore, impugnano la domanda attrice siccome inammissibile, improponibile e destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto, e sottopongono a Codesto On.Le Tribunale le seguenti

OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Reale ricostruzione della vicenda

In primo luogo, va chiarito che nella notte del 12/5/2012 Caio decideva di partecipare ad una gara automobilistica clandestina e, prima della partenza a bordo della propria autovettura, chiedeva al sig. Sempronio di accompagnarlo nella gara. Sempronio accettava l’invito, e quindi il relativo rischio, e saliva sull’autovettura condotta da Caio e di proprietà del medesimo. Nel corso della competizione Caio perdeva il controllo della sua vettura, che si ribaltava, ed a causa delle ferite riportate nell’incidente, Sempronio decedeva. Dalla ricostruzione dei fatti emerge chiaramente che il sig. Sempronio addiveniva coscientemente e liberamente alla decisione di partecipare ad una gara automobilistica clandestina, e quindi non autorizzata, con vetture non idonee ad affrontare competizioni agonistiche, non omologate e non munite dei necessari sistemi di sicurezza, nonché in luoghi non deputati per consentire lo svolgimento di gare automobilistiche regolari e quindi la circolazione di veicoli ad alta velocità.

Assunzione del rischio e concorso di colpa.

Dalla ricostruzione operata in precedenza dei fatti storici così come avvenuti il giorno 12 maggio 2012 risulta evidente un concorso di colpa da parte del deceduto Sempronio nella causazione dell’evento letale.

Va, infatti, chiarito che il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 c.c., comma 1, la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiarne, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.

La volontaria esposizione al rischio integra il concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c., comma 1, ai fini della proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante, anche se rimanga accertato che il danneggiato non abbia influito sulla condotta di guida del conducente, contribuendo positivamente al verificarsi dell’incidente e quindi,  con riguardo alla fattispecie concreta, tale scelta imprudente supera almeno in parte la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente e del proprietario dettate dall’art. 2054 c.c., a tutela della posizione del trasportato stesso.

Nel caso di specie, poichè l’evento infausto si è verificato in conseguenza di una gara vietata di autoveicoli, con conseguente applicazione delle  norme sulla responsabilità civile automobilistica, l’esposizione volontaria al rischio del trasportato rileva almeno nel senso di ridurre proporzionalmente l’area di responsabilità del danneggiante, in quanto essa viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento.

L’accettazione consapevole del rischio da parte del trasportato ha posto in essere un antecedente causale non del fatto dannoso complessivo, ovvero del sinistro in cui sono rimasti coinvolti lui e il danneggiante (nel caso di specie, dell’incidente stradale), ma dell’evento che si è verificato a suo carico (la lesione alla propria integrità fisica) e pertanto non può far gravare tutta la responsabilità su altro soggetto.

La corretta individuazione dell’evento dannoso, in relazione al quale si pone il problema del concorso di colpa del soggetto danneggiato, deve considerare non solo l’incidente stradale in sè, con la conclusione che esso si sarebbe in ogni caso verificato, anche se il trasportato non fosse salito in macchina adottando un’evidente regola prudenziale, ma l’intera serie causale all’interno della quale occorre individuare l’evento dannoso da lui subito (la lesione), da cui consegue poi il danno risarcibile per cui i suoi eredi hanno instaurato la causa.

L’evento dannoso per il danneggiato non si esaurisce e non si identifica con l’incidente, la cui responsabilità è ascrivibile esclusivamente al conducente: infatti, da questo punto di vista, occorre prendere in considerazione  la “lesione del bene giudico tutelato” e, quindi, nel caso del trasportato, la lesione della sua integrità fisica (da cui poi deriva il danno conseguenziale risarcibile).

Tale lesione (evento dannoso) non si sarebbe verificata se non si fossero realizzati diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato l’auto rispettando le regole del codice della strada e le regole generali di prudenza (evitando nel caso in esame di impegnarla in una corsa clandestina), e se, a monte, il trasportato si fosse astenuto dal salire in auto deputata alla circolazione ordinaria e non in competizioni agonistiche, in luogo non idoneo, senza autorizzazioni, ecc.,  ben sapendo in che attività sarebbe stata da lì a breve impegnata la vettura, secondo una regola prudenziale.

La circostanza che il sig. Sempronio avesse allacciato le cinture di sicurezza non elimina certamente la circostanza alla base, e cioè che lo stesso, accettando di partecipare alla gara clandestina e il relativo rischio, ha concorso alla causazione dell’evento cioè delle lesioni da lui subite e che non si sarebbero verificate se lo stesso, nel rispetto delle regole di prudenze e del codice della strada, avesse rifiutato l’invito di Caio.

Il suo diritto al risarcimento del danno deve pertanto essere necessariamente proporzionalmente ridotto nella misura in cui è stato provocato anche dall’apporto causale del danneggiato stesso, e in quella misura deve rimanere a suo carico.

Il fondamento normativo del concorso di colpa del danneggiato in caso di sua esposizione volontaria al rischio si rinviene quindi nell’art. 1227, primo comma c.c. (in questo senso, per una ipotesi di accettazione del rischio del trasporto associato in quel caso ad un suo comportamento attivo tra le altre v. da ultimo Cass. n. 10526 del 2011). A livello costituzionale il fondamento normativo si identifica nel principio generale di solidarietà sociale dettato l’art. 2 Cost., (per la riconduzione del fondamento costituzionale dell’art. 1227 c.c., comma 1, all’art. 2 Cost., v., tra le altre, Cass. n. 5348 2009).

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 26/05/2014 n. 11698 ha ritenuto che anche la mera consapevolezza, da parte di un soggetto, di porsi in una situazione da cui consegua una più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno un evento pregiudizievole – ovvero l’esposizione volontaria al rischio – a cui non sia collegata alcuna azione o omissione di un comportamento avente un diretto apporto causale rispetto al verificarsi del sinistro, possa integrare una corresponsabilità del danneggiato.

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Allo stato, con ogni più ampia riserva di modificare, precisare e richiedere, anche in ragione del comportamento processuale di controparte, la società Alfa ed il sig. Caio, come sopra rappresentati e difesi, in ragione di quanto sopra esposto

CHIEDONO

che l’Ill.mo Tribunale adito Voglia così provvedere:

1)     Accertare e dichiarare il concorso di colpa del defunto sig. Sempronio nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 13.5.2012, e per l’effetto rigettare la domanda così come formulata da parte attrice, in conformità al disposto degli articoli 2054 e 1227 c.c.

2)     Con vittoria di spese, diritti ed onorari

In via istruttoria si richiede prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto, precedute dalla locuzione “vero è che”:

1)     Caio decideva di partecipare ad una gara automobilistica clandestina e prima della partenza  chiedeva a Sempronio di accompagnarlo nella gara;

2)      Sempronio accettava l’invito e saliva sull’autovettura condotta da Caio e di proprietà del medesimo, cosciente di partecipare ad una gara automobilistica clandestina;

a mezzo dei seguenti testimoni:

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

Luogo, data di deposito

Avv.