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Diritto Amministrativo. Nel caso degli atti regolatori generali adottati dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas non esistono soggetti controinteressati

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Nel caso degli atti regolatori generali adottati dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas non esistono soggetti controinteressati

Non sussistono controinteressati da evocare in giudizio nel caso di impugnativa di atti regolatori posti in essere dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas inerenti ai meccanismi di incentivazione e penalità relative alle perdite di rete per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica. Non assume la qualifica di controinteressato uno dei tanti operatori assoggettati al meccanismo sanzionatorio e premiale delle perdite di rete, anche qualora sia fortemente inciso dall’atto impugnato ricevendone un beneficio. Costituisce, infatti, principio consolidato che rispetto agli atti generali, come sono in genere gli atti regolatori, non si possono individuare controinteressati.

Il Consiglio di Stato, nella recente sentenza, esclude che vi possano essere controinteressati da evocare in giudizio a pena di inammissibilità in caso di impugnativa di atti regolatori posti in essere da Authority quali l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Quest’ultima aveva adottato un provvedimento di modifica, in via sperimentale per l’anno 2012, del sistema di incentivazione per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica che attuano interventi di contenimento delle perdite di rete (dimezzando, in sostanza, le penalità e le premialità) e un successivo provvedimento che ha prorogato il sistema transitorio anche per agli anni 2013 e 2014.

Un’impresa operante nel settore elettrico ha impugnato tali provvedimenti (lamentando che lo stesso fosse fonte di perdite a suo carico) e un’altra impresa, fortemente incisa dagli atti regolatori in questione (nel senso di trarne beneficio) ha eccepito la mancata notifica del ricorso di primo grado nei suoi confronti, né ad altro controinteressato

L’art. 41 del cod. proc. amm. prevede, infatti, che il ricorso debba essere notificato entro il termine di decadenza all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso.

La sentenza in esame ritiene l’eccezione priva di fondamento.

Osserva l’organo decidente come, trattandosi di atti regolatori, non può assumere la qualifica di controinteressato, uno dei tanti operatori (peraltro non individuato dall’atto) che sono assoggettati al meccanismo sanzionatorio e premiale delle perdite di rete.

Anche se ci può essere un soggetto, fortemente inciso dal meccanismo delle perdite di rete, che riceve un beneficio dall’atto impugnato, costituisce principio consolidato che rispetto agli atti generali, come sono in genere gli atti regolatori, non si possono individuare controinteressati.

La figura del controinteressato in senso formale, peculiare del processo amministrativo, ricorre soltanto nel caso in cui l’atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferisca direttamente e immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, i quali per effetto di detto atto abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio; per definizione, tale figura non è ravvisabile nei riguardi dell’atto generale, atteso che esso non riguarda specifici destinatari, che sia a priori che a posteriori non sono individuabili (Cons. di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 5962).

I provvedimenti oggetto del giudizio, con il loro contenuto dispositivo generale, unitario e inscindibile, riconducibile al modello di azione amministrativa basato sulla regolazione, non si rivolgono a destinatari determinati, ma a un gruppo indeterminato di destinatari non individuabili a priori, appartenenti agli operatori del settore interessati, sicché presenta natura di atto amministrativo generale a contenuto unitario e inscindibile.

Sul piano processuale, dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende la mancanza di esigenza di notifica ad almeno uno dei destinatari (non individuabili a priori); conseguenza che se ne ricava, per esempio, è che il loro annullamento in sede giudiziale determinerebbe il venire meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia (Cons. di Stato, Sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5151).

scarica la sentenza

Cons. di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6153