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CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (Grande Sezione), sentenza 24 febbraio 2015, libera circolazione dei lavoratori e parità di trattamento fra lavoratori non residenti

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione si pronuncia sulla domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione delle norme in materia di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea.

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Sopora e lo Staatssecretaris van Financiën, in ordine al rigetto della richiesta dell’interessato di esenzione forfettaria per un’indennità connessa all’impiego che questi svolge nei Paesi Bassi. Nella sua decisione di rinvio lo Hoge Raad der Nederlanden si interroga sulla conformità del regime forfettario al diritto dell’Unione e sottopone alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se si configuri una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori – che devono essere giustificati – qualora la normativa di uno Stato membro preveda un’indennità esentasse per le spese extraterritoriali dei “lavoratori transfrontalieri” la quale, per il lavoratore che, nel periodo precedente la sua assunzione in detto Stato membro, abitava all’estero a più di 150 chilometri dalla frontiera di tale Stato, sia forfettaria, non subordinata alla prova degli esborsi e in ipotesi anche superiore alle spese extraterritoriali effettivamente sostenute, mentre per il lavoratore che, nel medesimo periodo, abitava a una distanza inferiore dallo stesso confine è limitata all’ammontare effettivo dimostrabile delle spese extraterritoriali.

2) Nel caso in cui si debba rispondere in senso affermativo alla prima questione, se il regime olandese […] sia fondato su motivi imperativi di interesse generale.

3) Nel caso in cui si debba rispondere in senso affermativo anche alla seconda questione, se la condizione dei 150 chilometri prevista in detto regime vada oltre quanto necessario a raggiungere l’obiettivo perseguito».

Il Giudice dell’Unione chiarisce che l’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, con la quale uno Stato membro preveda, in favore dei lavoratori che risiedevano in un altro Stato membro prima di iniziare un’attività lavorativa nel suo territorio, la concessione di un vantaggio fiscale consistente nell’esenzione forfettaria di un’indennità per spese extraterritoriali fino al 30% della base imponibile, a condizione che tali lavoratori abbiano risieduto ad una distanza superiore a 150 chilometri dal suo confine, sempre che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detti limiti non siano stati fissati in maniera tale che l’esenzione dia sistematicamente luogo ad una netta sovracompensazione delle spese extraterritoriali effettivamente sostenute.

Per il testo integrale della sentenza, clicca qui.