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DIRITTO CIVILE. SOCIETA’ ESTINTE: LA CORTE DI CASSAZIONE DEFINISCE I LIMITI TEMPORALI

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

DIRITTO CIVILE. SOCIETA’ ESTINTE: LA CORTE DI CASSAZIONE DEFINISCE I LIMITI TEMPORALI

La Corte di Cassazione, con sentenza n.6743 del 2 aprile 2015, ha sancito che il differimento di cinque anni degli effetti dell’estinzione delle società, introdotto dal c.d. Decreto Semplificazioni  D.lgs. n.175/2014 articolo 28 comma 4, non ha efficacia retroattiva, sconfessando l’interpretazione fornita dall’ Agenzia delle Entrate  con la Circolare n.31/E del 2014 e n.6/E del 2015.

L’articolo 28, comma 4, del Decreto Semplificazioni, ha infatti stabilito che l’estinzione della società (di persone e di capitali) ha effetto trascorsi  5 anni dalla richiesta di cancellazione, anche volontaria, dal Registro delle imprese, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione elencati nello stesso comma.

Successivamente a tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate aveva interpretato retroattivamente tale novità legislativa dando alla stessa una valenza procedurale che disciplina le fasi di attuazione del tributo, e di conseguenza applicandola anche alle società che avevano effettuato la cancellazione dal registro delle imprese nei 5 anni precedenti  l’entrata in vigore del decreto.

La suprema corte ha invece stabilito che,  fatte salve tutte le disposizioni normative ai sensi dell’art. 2495 c.c. in tema di cancellazione delle società dal registro delle imprese e delle conseguenze nei confronti dei creditori sociali, il termine dei 5 anni di efficacia della cancellazione dal Registro delle Imprese  è applicato solo alle società che ne faranno  richiesta dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto.

La Suprema Corte  ha basato il suo chiarimento su:

  1. Aricolo 11 delle preleggi che dispone che “la legge non dispone per l’avvenire”;
  2. Articolo 3 comma 1 , dello Statuto del Contribuente , il quale prevede che “ le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo i casi di interpretazione autentica”;
  3. La sussistenza di una disparità di trattamento tra gli enti creditori tributari e i creditori sociali;

In conclusione la sentenza 6743 del 2 aprile 2015, di seguito riportata ,  mette freno ad eventuali azioni dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti di società che hanno fatto richiesta di cancellazione nel registro delle imprese nei 5 anni precedenti il 13 dicembre 2014.