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DIRITTO PENALE. IL COMPORTAMENTO ABNORME DEL LAVORATORE ESONERA IL DATORE DI LAVORO DA RESPONSABILITA'.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

IL COMPORTAMENTO ABNORME DEL LAVORATORE ESONERA IL DATORE DI LAVORO DA RESPONSABILITA’.

Il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore, quando il comportamento di quest’ultimo sia “abnorme” ed esorbitante rispetto alle mansioni che gli sono state espressamente attribuite.

La sentenza emessa il 20 marzo 2015 dal Tribunale di Brescia si colloca in quel processo giurisprudenziale tendente alla revisione, nel rispetto del principio dello scalettamento delle responsabilità in materia di salute e di sicurezza sul lavoro voluto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, del peso delle eventuali responsabilità degli operatori di sicurezza, nel caso di accadimento di infortuni sul luogo di lavoro.

E’ principio consolidato, si legge nella sentenza in commento, che, in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro si articoli nell’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, nella necessità di adottare e predisporre le previste misure di sicurezza, nel controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure citate per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, e nella verifica sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione.

Tuttavia, non possono essere imputati al datore di lavoro i profili di colpa specifica in relazione alle violazioni di cui agli artt. 17, 28 e 111 del T.U. 81/2008 citato, quando la condotta del lavoratore, imprevedibile e inevitabile, non sia suscettibile di controllo da parte del titolare della posizione di garanzia. A tal fine, è stato ritenuto “abnorme” il comportamento posto in essere dal lavoratore in una attività del tutto estranea alle mansioni contrattualmente previste e, comunque, esorbitante rispetto al lavoro proprio dell’infortunato.

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