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Diritto Civile. La domanda di adempimento “non formale” nel contratto preliminare

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

La domanda di adempimento “non formale” nel contratto preliminare

Con la sentenza n. 10546 del 22/05/2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, nell’ipotesi di cui all’art. 2932 secondo comma c.c., non deve essere necessariamente preceduta dalla proposta formale di adempimento della prestazione da parte del richiedente, quando essa non sia ancora esigibile. La giurisprudenza precedente (cfr. in ultimo Cass. 25144/14; ma anche: Cass. 10469/01, Cass. 4365/02, Cass. 20867/04), infatti, si era sì pronunciata nel senso della menzionata previa obbligatoria esecuzione della prestazione da parte dell’instante, ma per il dissimile caso in cui la tutela costitutiva ex art. 2932 c.c. fosse invocata successivamente alla scadenza del termine essenziale, fissato dalle parti, per il pagamento del prezzo e/o la stipula del definitivo. La differenza si ravvisa nella non ricorrenza della ratio legis sottesa all’art. 2932 c.c. alla prima fattispecie indicata, in quanto non è ravvisabile una violazione attuale del principio di corrispettività.

Nel caso di cui alla sentenza in commento, il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà a favore dei promissari acquirenti, in esecuzione del contratto di compravendita precedentemente stipulato, sotto condizione sospensiva del pagamento del residuo prezzo. La Corte d’Appello, in riforma, aveva viceversa disposto la restituzione dell’acconto ricevuto dai promittenti alienanti ed il trattenimento della caparra anticipatoria in capo ai medesimi. La Cassazione, in ultimo, ha accolto il ricorso principale, sostenendo che in ipotesi di inesigibilità per mancata venuta a scadenza della prestazione di parte attrice (promissaria acquirente), deve ritenersi necessaria e sufficiente un’offerta di adempimento anche non formale o per intimazione ex artt. 1208-1209 c.c., purchè tale da escludere ragionevoli dubbi sulla concreta intenzione di eseguire il preliminare.

La pronuncia in esame dispone, in secondo luogo e solo in via incidentale, nel senso della sussistenza dell’interesse ad agire ex art. 2932 c.c. anche prima della scadenza del termine di adempimento del definitivo, qualora risulti già conclamata la inequivoca volontà di non adempiere dell’altra parte, valutazione che va lasciata all’analisi di merito (cfr. in tal senso anche: Cass. n. 23823/2012).

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