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Diritto Civile. Diritto di visita dei nonni e conflitti con i genitori

2003
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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto Civile. Diritto di visita dei nonni e conflitti con i genitori

Oggetto della vicenda: I nonni hanno comunque il diritto di frequentare il minore in caso di separazione?

Fatto: il ricorso proposto nel caso di specie, si fonda sull’impugnazione del decreto della Corte di Appello di Trieste che aveva respinto il reclamo avverso il decreto del Tribunale per non aver considerato la disponibilità dei nonni a mantenere il rapporto con la nipote. Per la Corte di Appello doveva considerarsi anche il rifiuto espresso dalla minore, condizionato dall’ostilità dei genitori, di non voler frequentare i nonni paterni per non rischiare di essere coinvolta in un conflitto con i genitori. I nonni ricorrono per Cassazione, ritenendo che il loro diritto alla frequentazione dei nipoti si fonda sull’art. 29 Cost. ed è riconosciuto anche dalla giurisprudenza.

Decisum: secondo la Cassazione la ratio della legge n.54 del 2006 è di far sì che il minore mantenga e conservi i rapporti con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, ma attribuisce al giudice il potere di adottare i provvedimenti di affidamento volti alla tutela del minore ad una crescita serena ed ad un equilibrio psico-fisico che potrebbe essere compromesso da una situazione ansiogena, quale quella di un conflitto tra nonni e nipoti.

  Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-04-2015, n. 8100

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. e C.S., domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. SCIOSCIA CLELIA, per procura speciale a margine del ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax n. 081/7761817, e l’indirizzo p.e.c. studiolegalescioscia.pec.it;

– ricorrenti –

nei confronti di:

C.M. e P.E.;

– intimati –

avverso il decreto n. 29/14 della Corte d’appello di Trieste sezione per i minorenni emesso in data 20 marzo 2014 e depositato il 27 marzo 2014, R.G. n. 5/2014;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

  1. Il Tribunale per i minorenni di Trieste, con decreto del 18 dicembre 2013, mantenendo fermo l’affidamento di C.N.A. ai servizi sociali ha revocato le disposizioni del precedente decreto del 18 luglio 2012 relative alla previsione di un graduale avvicinamento tra N.A. e i nonni paterni.
  2. Hanno proposto reclamo l’ A. e la C. lamentando la mancata considerazione della loro disponibilità al rapporto con la nipote.
  3. La Corte di appello di Trieste, con decreto del 20/27 marzo 2014, ha respinto il reclamo ritenendo decisivo il rifiuto espresso anche di recente da N. di frequentare i nonni paterni.

Ha rilevato la Corte che, se pure tale rifiuto, espresso dalla minore nel corso del procedimento, è condizionato dall’ostilità dei genitori al ripristino del rapporto fra nonni e nipote, di esso si deve tenere conto perchè esprime la volontà dell’adolescente di non esporsi a una situazione di conflitto che non è in grado di sostenere.

  1. Ricorrono per cassazione A.A. e C.S. affidandosi a tre motivi di ricorso con i quali deducono: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 Cost.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c.; c) violazione di legge. I ricorrenti rilevano che il diritto dei nonni alla frequentazione dei nipoti trova fondamento nei vincoli familiari tutelati dall’art. 29 Cost., ed è riconosciuto dalla giurisprudenza. Ritengono che il provvedimento impugnato sia gravemente lesivo dell’interesse del minore. Deducono la violazione della L. n. 149 del 2001, per non aver nè il Tribunale nè la Corte di appello nominato un curatore speciale al minore.
  2. Non svolgono difese gli intimati.

Ritenuto che:

  1. Il ricorso è inammissibile perchè impugna un provvedimento che non ha un carattere di decisorietà e definitività tale da renderlo ricorribile per cassazione (cfr Cass. civ. sezione 1^ n. 5134 del 5 marzo 2014 e Cass. Civ. sez. 6^ – 3 ordinanza n. 14680 del 28 agosto 2012).
  2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, comma 1, che ha novellato l’art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore (Cass. civ. sezione 1^ n. 17191 dell’11 agosto 2011). In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell’interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore. Cosi nella specie i giudici di merito hanno voluto evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto interfamiliare la cui risoluzione non spetta certamente al minore.
  3. Il provvedimento non nega quindi in nessun modo il diritto dei minori a conservare e intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti ma ha una finalità di tutela del minore preservandolo da una situazione di conflitto che determina nel minore una condizione ansiogena e non corrispondente alle sue esigenze di serenità nella crescita. In tal senso il ricorso non coglie la ratio del provvedimento che impugna. E’ finalizzato a ottenere un sindacato di merito sulla valutazione dell’interesse del minore e fraintende la natura del procedimento attribuendogli un carattere contenzioso e avversariale che non ha, specificamente nei confronti del minore. Di qui la estraneità alla ratio decidendi anche della censura relativa alla mancata nomina di un curatore speciale del minore come è stato del resto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 336 c.c., u.c., che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l’ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall’art. 155 sexies c.c., divenuto necessario ai sensi dell’art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Cass. civ., sezione 1^, n. 7478 del 31 marzo 2014).
  4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
  5. Il processo risulta inoltre esente dal contributo unificato e pertanto non è soggetto all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2015