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La Cassazione afferma la legittimità delle intercettazioni di contenuti di messaggistica su dispositivi blackberry.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

La Cassazione afferma la legittimità delle intercettazioni di  contenuti di messaggistica su dispositivi blackberry.

La Cassazione penale, con sentenza n. 50452/2015, ha affermato che è legittima l’acquisizione  ai fini probatori di conversazioni (nella fattispecie contenuti di messaggistica), avvenuta mediante intercettazioni ex artt. 266 bis ss. c.p.p. su dispositivi blackberry.
Invero, secondo i ricorrenti, i risultati probatori così acquisiti non sarebbero utilizzabili poiché sarebbe stato necessario ricorrere ad una rogatoria internazionale, avendo la società che gestisce il servizio la propria sede in Canada.
Inoltre, vi sarebbero stati anche dei problemi nella procedura di intercettazione seguita; secondo i ricorrenti, dalle modalità di gestione e conservazione del traffico dati si desume che non si è trattato di una vera e propria comunicazione, in quanto difetta il requisito della contestualità. Sarebbe dunque stato necessario procedere al sequestro di dati informatici ex art. 254 bis c.p.p.
A tal proposito, i giudici di legittimità hanno negato la necessità di ricorrere alla rogatoria internazionale nel caso in esame, dato che l’attività di captazione e registrazione si è svolta sul territorio dello Stato.
La Cassazione prosegue affermando la infondatezza della doglianza in punto di mancato utilizzo del mezzo di prova del sequestro probatorio ex art. 254 bis c.p.p.
Invero, secondo la Cassazione, il sequestro probatorio di supporti informatici esclude di per sé il concetto di comunicazione. Quindi conclude affermando il seguente principio di diritto: “in materia di utilizzazione di messaggistica con sistema blackberry è corretto acquisirne i contenuti mediante intercettazione ex art. 266 bis c.p.p. e seguenti, atteso che le chat, anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni”.