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Appalti: la perentorietà del termine nella presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Appalti: la perentorietà del termine nella presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.

Con la sentenza n° 4967 del 02.05.2016 il T.A.R. Lazio – Roma, sez. I ter, interviene sulla questione della natura del termine previsto per la trasmissione, da parte dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 48, comma 2, D.Lgs. n° 163/2006.

Il fulcro della questione risiede nel coordinamento di tale norma con il comma 1 dell’art. 48 D.Lgs. n° 163/2006.

Ed infatti, a differenza del comma 1, il comma 2 non prevede espressamente il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione della documentazione.

Sul punto è intervenuta l’Ad. Plen. del Consiglio di Stato che, con sentenza n° 10 del 25.02.2014, ha affermato la perentorietà del termine per la trasmissione della documentazione con la precisazione che “questo termine è lo stesso, di dieci giorni dalla data della richiesta, previsto nel primo comma dell’articolo, non essendovi motivo per ritenere che le disposizioni dei due commi, fondate sulla stessa ratio e coordinate con il rinvio del secondo al primo, si differenzino poi per la durata del periodo fissato per l’adempimento”.

Trattasi, nello specifico, di un adempimento essenziale e propedeutico alla definitiva conclusione della procedura ad evidenza pubblica che, in quanto tale, deve necessariamente essere informato ad esigenze di celerità e speditezza.

Come precisato dal T.A.R. Lazio – Roma, sez. I ter con la sentenza in esame, su tale ratio si fonda non soltanto l’affermata natura perentoria del termine previsto per la trasmissione della documentazione ma anche la sanzione dell’escussione della cauzione e della segnalazione all’ANAC nel caso di mancata prova del possesso dei requisiti.

Quest’ultime, infatti, sono finalizzate a responsabilizzare i partecipanti in modo da garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta ed evitare lungaggini procedimentali con la conseguenza che “considerata la natura perentoria del termine, l’eventuale documentazione presentata dopo il suo inutile decorso deve essere considerata come non prodotta, in quanto in presenza di un termine perentorio il mero ritardo è equiparato all’inadempimento definitivo”.

 

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-05-2016, n. 4967

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11704 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da F.S. Srl, Soc. S.C. Srl, rappresentati e difesi dagli avv. John Riccardo Paladini, Valeria Pecorone, con domicilio eletto presso John Riccardo Paladini in Roma, Via Premuda, 3;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Ricci, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di

B.B. Srl;

per l’annullamento

previa adozione di misure cautelari,

del Provv. del 04 settembre 2015 protocollo n. (…) (doc. 1) con il quale la Regione Lazio comunicava alla C.F.S. S.r.l. ed alla mandante S.C. S.r.l. la “decadenza dalla gara” “Concessione del servizio di bar e tavola calda/fredda nella sede Regione Lazio, Via R. R. G. n. 7 – Roma CIG (…)” e di ogni atto successivo e consequenziale, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica, mediante l’aggiudicazione nei confronti delle medesime società all’affidamento della concessione e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente già stipulato, proponendosi sin da ora la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa (atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio); in parte qua, della Det. n. G12511 del 19 ottobre 2015 con la quale la Regione Lazio – Risorse Umane e Sistemi Informativi, dichiarava l’esclusione per decadenza dalla gara dell’A.: F.S. s.r.l. – S.C.; procedeva all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’A.N.A.C. per l’A.F.S. s.r.l. – S.C. s.r.l.; procedeva allo scorrimento della graduatoria determinando seconda in graduatoria la Società L. S.r.l.; aggiudicava definitivamente il servizio in questione alla Società B.B. S.r.l., limitatamente alla parte in cui viene data attuazione alle sanzioni comminate dalla Regione Lazio nei confronti delle Società ricorrenti (atti impugnati con motivi aggiunti); oltre al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Svolgimento del processo

 

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Nell’ambito della procedura di gara indetta dalla Regione Lazio per la “Concessione del servizio di bar e tavola calda/fredda nella sede Regione Lazio, Via R. R. G. n. 7”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 12/03/2015, alla quale le due Società ricorrenti avevano partecipato come capogruppo e mandataria della costituenda A., l’Ente committente, con nota del 10/08/2015, prot. n. (…), comunicava alla Ditta “B.B.” S.r.l. l’aggiudicazione provvisoria della gara di cui all’oggetto, comunicando altresì il “collocamento” al secondo posto, della predetta graduatoria, alla F.S. S.r.l., capogruppo della costituenda A. con la S.C. S.r.l.

La stazione appaltante, in asserita applicazione dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, provvedeva a richiedere, soltanto alla seconda aggiudicataria, la verifica del possesso dei requisiti comprovanti la capacità tecnica professionale mediante la produzione di un elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni per un importo complessivo di Euro. 800.000,00, fissando all’uopo, in maniera del tutto arbitraria, un termine di dieci giorni per il deposito della documentazione.

La stessa documentazione non veniva richiesta alla aggiudicataria in quanto quest’ultima era già risultata sorteggiata nella fase iniziale della gara, talché aveva già ottemperato alla dimostrazione dei requisiti richiesti.

La F.S. S.r.l. afferma di aver provveduto a trasmettere, tramite il caricamento nel sistema AVCpass, copia dei bilanci degli ultimi tre anni e documentazione comprovante l’esecuzione di contratti con varie amministrazioni pubbliche e private, a dimostrazione della propria capacità economica-professionale.

La S.C. S.r.l., invece, riscontrava un problema nel caricamento della documentazione nel sistema AVCpass, il quale rifiutava di accettare la documentazione caricata dalla S.C. S.r.l. segnalando un “termine scaduto” (a conferma di ciò, parte ricorrente ha depositato copia della “schermata” del “cruscotto gestione PASSoe” relativo all’utenza della S.C. S.r.l.: doc. 2).

S.C. S.r.l., affermando di non aver avuto la possibilità di caricare la documentazione richiesta dalla committente nel sistema AVCpass, ha rappresentato di aver provveduto ad inviare alla Regione Lazio la documentazione attestante il possesso della capacità tecnica professionale a mezzo raccomandata spedita il 23/08/2015 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), chiedendo l’acquisizione dei documenti che erano stati richiesti.

Con nota del 04/09/2015, protocollo n. (…), la Regione Lazio comunicava alla ATI C.F.S. S.r.l. ed alla mandante S.C. S.r.l., la “decadenza dalla gara, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006, nonché la comunicazione che la cauzione provvisoria sarebbe stata escussa e che il fatto sarebbe stato segnalato all’AVCP (ora A.N.A.C.)” per non avere dette imprese rispettato il termini di dieci giorni “stabilito” dall’Amministrazione per il deposito della documentazione richiesta.

Avverso il provvedimento di “decadenza dalla gara”, comunicato in data 04/09/2015, la F.S. S.r.l. presentava alla Regione Lazio apposita istanza di riesame e di rettifica “in autotutela” della decisione adottata, mediante la notifica di “comunicazione di preavviso di ricorso” ex art. 243 bis del Codice degli appalti.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo le seguenti censure: violazione dei principi ordinamentali di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 e 97 Cost.); violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all’art. 48, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 6 comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto, per erronea valutazione dei fatti.

Parte ricorrente afferma, anzitutto, che il termine di cui al secondo comma dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006, non avrebbe natura perentoria e, quindi, il non aver inviato entro dieci giorni la documentazione richiesta formulata in data 10/08/2015, non avrebbe dovuto comportare né la decadenza dalla procedura di gara, né l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’AVCP (poi, A.N.A.C.).

In sostanza, agendo in questo modo, la Stazione appaltante avrebbe violato l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, e l’art. 6, comma 11, del medesimo codice dei contratti pubblici, oltre che i principi costituzionali di imparzialità ed eguaglianza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Peraltro, nella fattispecie, entrambe le Società facenti parte della costituenda A. hanno adempiuto a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, dando prova del possesso dei propri requisiti economici e professionali.

F.S. S.r.l. ha caricato i propri documenti nel Sistema AVCpass in quanto al momento del caricamento il sistema ha accettato il deposito eseguito mentre, S.C. S.r.l. sarebbe vista preclusa la possibilità di caricare i documenti nel sistema AVCpass perché il sistema ha ritenuto “scaduta” la richiesta e non ha accettato il deposito.

Tuttavia, secondo parte ricorrente, il sistema non avrebbe potuto rifiutare il deposito della documentazione perché la richiesta non era scaduta essendo il termine in questione non perentorio.

Tra l’altro, nel sistema AVCpass la scadenza della richiesta del 20/08/2015 è indicata richiamando non già l’art. 48 comma 2 del codice di contratti pubblici ma, l’art. 42, comma 1, lettera a), che viene richiamato nel citato articolo 48 D.Lgs. n. 163 del 2006 relativamente ai controlli che devono essere effettuati nella fase iniziale della gara.

Oltre a quanto sopra, la parte ricorrente ha affermato che nella fattispecie non sarebbero applicabili le sanzioni (esclusione dalla gara, escussione della cauzione e segnalazione del fatto all’autorità) previste dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto avuto riguardo alla natura non perentoria del richiamato termine di cui all’articolo 48, comma 2, del codice dei contratti pubblici, non si sarebbe verificata l’ipotesi normativamente descritta riguardante il caso “in cui essi (l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria) non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni”.

Infatti, tali sanzioni si applicano solo in caso di mancata prova o mancata conferma delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’offerta ma, nel caso di specie, la costituenda A. con C.F.S. S.r.l. non ha omesso di fornire la prova dei requisiti, né è emerso che le dichiarazioni rese erano inesatte o non veritiere, posto che entrambe le Società hanno fornito alla Stazione appaltante quanto richiesto.

Peraltro, la Regione Lazio, con il provvedimento impugnato, non ha dichiarato “l’esclusione” dalla gara ma, la “decadenza dalla gara”, omettendo di considerare che le ricorrenti non si erano aggiudicate la procedura ad evidenza pubblica.

In sostanza, secondo parte ricorrente, la Regione Lazio non avrebbe potuto applicare l’esclusione (in quanto non prevista dalla legge), né dichiarare la decadenza (prevista dal bando solo per l’aggiudicataria).

Oltre alla domanda di annullamento, la parte ricorrente ha avanzato domanda di risarcimento danni, affermando che i provvedimenti impugnati hanno comportato effetti pregiudizievoli matrimonialmente valutabili in relazione all’escussione della cauzione, resa mediante fideiussione assicurativa, ed alla segnalazione all’AVCP (ora ANAC).

Pertanto, dopo aver chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, parte ricorrente ha chiesto il ristoro dei danni nel seguente modo: in via preliminare, disponendo l’annullamento del provvedimento di decadenza dalla gara, con conseguente riapertura della graduatoria ed eventuale revoca dell’aggiudicazione definitiva qualora già dichiarata; in via subordinata, in caso di annullamento dell’intera procedura di gara, il risarcimento delle spese sopportate per la partecipazione alla predetta gara (progetti redatti dall’architetto, documentazione, rilievi, costi della fideiussione, ecc.) il tutto da determinare in separato giudizio, unitamente alle spese del presente giudizio.

Con memoria recante motivi aggiunti notificata il 13.11.2015, parte ricorrente ha impugnato, in parte qua, limitatamente alla parte in cui viene data attuazione alle sanzioni comminate dalla Regione Lazio nei confronti delle Società ricorrenti, la Det. n. G12511 del 19 ottobre 2015 con la quale la Regione Lazio – Risorse Umane e Sistemi Informativi, ha dichiarato l’esclusione per decadenza dalla gara dell’A.F.S. s.r.l. – S.C.; ha proceduto all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’A.N.A.C. per l’A.F.S. s.r.l. – S.C. s.r.l.; ha proceduto allo scorrimento della graduatoria determinando seconda in graduatoria la Società L. S.r.l.; ha aggiudicato definitivamente il servizio in questione alla Società B.B. S.r.l..

La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente.

Con ordinanza n. 5519/2015, la domanda cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 5 aprile 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

 

Motivi della decisione

 

  1. Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano infondate e debbano essere respinte.

Dagli atti di causa emerge che con Det. n. G02534 del 12 marzo 2015 la Regione Lazio ha avviato una procedura aperta per la concessione del servizio bar e tavola calda/fredda nella sede di Via R. R. G., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Il bando di gara è stato pubblicato su GUUE del 12 marzo 2015, GURI – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 33 del 18 marzo 2015, su giornali quotidiani, nonché sul sito istituzionale dell’Ente sezione “Bandi di gara”.

Entro il termine fissato del 21 aprile 2015 sono pervenute 8 offerte tra cui quella dell’A.F.S. srl -S.C. e B.B. srl.

All’esito delle valutazioni della Commissione giudicatrice nominata con Det. n. G04894 del 23 aprile 2015, è risultata aggiudicataria provvisoria la Società B.B. srl, e seconda classificata l’A.F.S. srl – S.C. srl.

Con nota prot. (…) del 10.08.15, l’aggiudicazione provvisoria è stata comunicata agli operatori economici interessati, evidenziando che la stessa sarebbe divenuta definitiva (ex art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del 2006) a seguito della positiva verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti autocertificati, verifica da effettuare solo nei confronti della seconda classificata, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del codice dei contratti pubblici, poiché la prima classificata era stata già controllata in fase di gara, a seguito di sorteggio.

Quindi, con la citata nota del 10.08.15, è stato richiesto all’A.F.S. srl – S.C. srl. (seconda classificata) di fornire entro 10 giorni dalla data della nota stessa la documentazione attestante il possesso del requisito della capacità tecnico-professionale fornendo l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), per un importo complessivo di Euro 800.000,00, inserendola nel sistema AVCpass.

Entro il termine indicato (20/08/2015) solo la C.F.S. srl, ha presentato la documentazione, caricandola in data 19.08.15 nell’AVCpass, mentre la mandante S.C. s.r.l. non risulta aver provveduto ad inserire alcun documento.

Con nota pervenuta il 26/08/2015, S.C. s.r.l. ha dichiarato di aver “generato file con firma certificata il 12/08/2015 e caricato

su libreria AVCP” e di aver commesso un errore di caricamento, pertanto ha allegato i documenti in formato cartaceo (cfr. doc. 3 di parte resistente).

Con nota prot. n. (…) del 04.09.2015, la Stazione appaltante, preso atto che non si era provveduto, nei termini stabiliti, a inserire i suddetti documenti nel Sistema AVCpass, ha comunicato a S.C. s.r.l. la decadenza con relativa esclusione dalla gara.

Successivamente, con Det. n. G12511 del 19.10.15, sono stati la gara è stata aggiudicata definitivamente a Società B.B. srl.

  1. Premesso quanto sopra, va rilevati che le Società ricorrenti contestano la perentorietà del termine indicato dalla Stazione appaltante per inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, affermando che l’art. 48, comma 2, del codice dei contratti pubblici non recherebbe alcun termine per l’invio della documentazione ma solo per la richiesta della stessa.

Il Collegio ritiene errato quanto affermato da parte ricorrente, osservando che il termine in questione è da considerare perentorio in considerazione delle esigenze di certezza e celerità della procedura ad evidenza pubblica.

Al riguardo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione del 25 febbraio 2014 n. 10, ha affermato la perentorietà dei termini di dieci giorni previsti dai commi 1 e 2, dell’articolo 48, del D.Lgs. n. 163 del 2006, entro i quali gli operatori economici sorteggiati, l’aggiudicatario ed il concorrente che lo segue in graduatoria, devono presentare la documentazione a comprova dei requisiti, salva l’oggettiva impossibilità della produzione della documentazione.

Ne consegue (come correttamente rilevato dall’Amministrazione regionale resistente) che, nel caso di specie, anche se S.C. Srl (con nota del 26/08/2015) ha inviato i documenti richiesti in formato cartaceo ed ha chiesto, in caso di mancata accettazione degli stessi, di fare “nuova richiesta su AVCP…” , che ragionevolmente la Stazione appaltante non ha accolto tale richiesta in quanto il termine di 10 giorni era scaduto e, quindi, ha deciso di garantire la par condicio e la celerità del procedimento.

Sul punto, con la citata decisone dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2014 è stato precisato che “la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve avvenire, da parte dell’aggiudicatario e del secondo classificato, entro un termine perentorio …., questo termine è lo stesso, di dieci giorni dalla data della richiesta, previsto nel primo comma dell’articolo, non essendovi motivo per ritenere che le disposizioni dei due commi, fondate sulla stessa ratio e coordinate con il rinvio del secondo al primo, si differenzino poi per la durata del periodo fissato per l’adempimento, non emergendo alcuna specificità in tal senso nel comma secondo, attinente anzi, come detto, ad una fase del procedimento che ha raggiunto il proprio esito e tanto più, quindi, deve essere informata ad esigenze di celerità”. Pertanto, viene in rilievo “un adempimento essenziale per la definizione del procedimento in connessione con il suo scopo poiché, se la verifica è positiva, viene stipulato il contratto, se manca, si procede al ricalcolo della soglia di anomalia e all’eventuale nuova aggiudicazione, con effetto determinante, in entrambi i casi, per la conclusione efficace della procedura”.

  1. Va respinta anche la censura con la quale le Società ricorrenti contestano l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 48 del codice dei contratti pubblici, considerato che il secondo comma dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 rinvio al primo comma del medesimo articolo, specificando che si applicano le sanzioni ivi previste qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti o non siano confermate le dichiarazioni rese in sede di offerta.

Alla luce di tale disciplina, correttamente la Stazione appaltante, non avendo ricevuto nei termini previsti la documentazione attraverso gli strumenti informatici indicati nella lex specialis, ha adottato gli atti impugnati, tra l’altro, comunicando l’escussione della cauzione provvisoria e segnalando il fatto all’Autorità.

Riguardo al fatto che la richiesta della Stazione appaltante abbia riguardato l’operatore economico collocatosi secondo in graduatoria, va rilevato che trattasi di un concorrente che deve essere pronto a subentrare nell’affidamento in caso di rinuncia o impossibilità da parte del primo classificato.

Ciò, pur a voler prescindere dal fatto che le offerte ritenute valide sono considerate ai fini del calcolo della soglia di anomalia e, quindi, la verifica in questione rileva anche sotto questo profilo.

In sostanza, il comportamento del concorrente assume rilevo sotto diversi aspetti e, quindi, con la previsione dell’escussione della cauzione e della segnalazione all’Autorità, si responsabilizzano i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese al fine di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta.

Per tale ragione, l’escussione della cauzione e la comunicazione del fatto all’A.N.AC. costituiscono una conseguenza della violazione dell’obbligo di diligenza gravante sull’offerente, tenuto conto che gli operatori economici, con la domanda di partecipazione e al momento della partecipazione alla gara, si impegnano ad osservare le regole della procedura ad evidenza pubblica.

Riguardo all’escussione della cauzione ed alla comunicazione all’A.N.A.C. per mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 153 del 2006, l’Autorità si è pronunciata con la Det. n. 1 del 15 gennaio 2014, rilevando che “il potere sanzionatorio della stagione appaltante si esplica attraverso l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione, ed è esercitato non solo in caso di mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta ma anche “quando tale prova non sia fornita”, e cioè sia in caso di omissione o di rifiuto, come anche in caso di ritardo rispetto al termine perentorio di dieci giorni. Si tratta di sanzioni che la stazione appaltante applica in modo automatico, indipendentemente dall’effettivo possesso o meno dei requisiti dichiarati dall’operatore economico, essendo l’esclusione e l’incameramento della cauzione volti a sanzionare il comportamento inadempiente dell’operatore economico nel partecipare a quella specifica gara”. In sostanza, deve essere colpito “il comportamento scorretto del singolo operatore in ragione dell’interesse di portata generale a che nel settore degli appalti pubblici agiscano soggetti non solo idonei ma anche rispettosi delle regole previste dalle stazioni appaltanti per l’aggiudicazione delle procedure di appalto, a prescindere dalla singola procedura selettiva nel cui ambito si sono verificate le irregolarità in concreto rilevate”.

Secondo l’Autorità, il decorso del termine di cui all’art. 48, del D.Lgs. n. 163 del 2006, senza che l’impresa abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria documentazione, implica l’automatico effetto dell’esclusione dalla gara, non potendo assumere rilievo l’effettivo possesso dei requisiti ovvero la produzione tardiva delle certificazioni mancanti. Infatti, considerata la natura perentoria del termine, l’eventuale documentazione presentata dopo il suo inutile decorso deve essere considerata come non prodotta, in quanto in presenza di un termine perentorio il mero ritardo è equiparato all’inadempimento definitivo (parere AVCP n. 40 del 21.03.2012).

  1. L’infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni.
  2. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
  3. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi 2.500,00 (duemilacinquecento/00) Euro, compresi gli onorari di causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

 

 

 

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Cristina Spizuoco
Avvocato del foro di Nola, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II con il massimo dei voti. Vincitrice del Concorso per giovani avvocati indetto dall’Ordine degli Avvocati di Nola in memoria dell’avv. Cesare Soprano. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo svolgendo con serietà e dedizione attività di assistenza e consulenza. Collabora con diverse associazioni fornendo il proprio contributo professionale.