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Soccorso istruttorio e gara telematica

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Soccorso istruttorio e gara telematica

La sentenza n° 1383 del 08.07.2016, del T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, si inserisce nel sempre più vasto novero di decisioni giurisprudenziali che si sono occupate dell’istituto del soccorso istruttorio e della sua ampiezza applicativa a seguito dell’introduzione del comma 2 bis dell’art. 38 e del comma 1 ter dell’art. 46 del D.Lgs. n° 163/2006.

Nel caso di specie, la ricorrente contesta la propria esclusione dalla procedura di gara, svoltasi con modalità telematiche, a seguito della mancata apertura/lettura da parte dell’Amministrazione dei file contenenti il deposito cauzionale provvisorio e l’impegno al rilascio della cauzione definitiva.

Da ciò, l’Amministrazione resistente aveva dedotto la presunta mancanza di elementi essenziali dell’offerta per i quali non poteva essere attivato il soccorso istruttorio.

Il Tribunale milanese, con la sentenza in esame, ha, innanzitutto, precisato che le disposizioni legislative disciplinanti l’istituto del soccorso istruttorio “sono applicabili in un ampio ventaglio di ipotesi, compresa quella di eventuali documenti di gara incompleti o irregolari” richiamando numerose pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto, per poi arrivare a ritenere che “nel caso di specie appare fuori discussione che i documenti dei quali la stazione lamenta la mancanza siano in realtà stati inviati tempestivamente attraverso la piattaforma informatica, sicché la mera impossibilità tecnica della loro lettura non può giustificar l’esclusione automatica della partecipante, ben potendo essere attivato il soccorso istruttorio” con la conseguenza che “appare irrilevante stabilire se la mancata apertura dei file sia dovuta ad anomalie del sistema o ad errori del partecipante giacché in entrambi i casi l’attivazione del soccorso istruttorio appare doverosa”.

Ancora una volta, quindi, è confermata la portata applicativa dell’istituto del soccorso istruttorio che non intende supplire ad un’offerta originariamente carente e dunque inammissibile, ma tende a non escludere l’offerta che ab initio avrebbe dovuto essere ammessa se non vi fosse stato un “lapsus calami”.