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Corte Ue: la lotta alla criminalità organizzata legata ai giochi d’azzardo giustifica la compressione di libertà fondamentali.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Corte Ue: la lotta alla criminalità organizzata legata ai giochi d’azzardo giustifica la compressione di libertà fondamentali.

E’ legittima la normativa italiana che assoggetta chi richiede una concessione per l’esercizio di giochi e scommesse all’obbligo di presentare una doppia referenza bancaria, al fine di comprovarne la capacità economico-finanziaria.

Lo ha affermato la Corte Ue con la sentenza dell’8 settembre 2016, Causa C-225/15 sottolineando che, sebbene una simile previsione possa dissuadere gli operatori economici dal partecipare ad una gara e, dunque, costituire una restrizione della libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, essa trova comunque giustificazione, nell’ambito dell’obiettivo di lotta alla criminalità legata ai giochi d’azzardo, nell’interesse a garantire la continuità dell’attività legale di raccolta di scommesse, al fine di arginare lo sviluppo di un’attività illegale parallela, e nella connessa esigenza di tutelare i consumatori..

La vicenda trae origine dalle accuse mosse ad un cittadino italiano di avere raccolto scommesse in assenza di autorizzazione o licenza per conto di un bookmaker maltese; il Tribunale di Reggio Calabria, investito della questione, ha chiesto pregiudizialmente se l’esclusione dalla gara della società maltese, in ragione della ritenuta assenza dell’attestazione della capacità economico-finanziaria da parte di “due” istituti bancari, fosse o meno legittima e se, in particolare, trattandosi di una selezione a livello comunitario, potesse esservi una violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, che sancisce tre autonomi criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria, oltre che un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”.

La Corte di Giustizia ha preliminarmente escluso che la direttiva 2004/18/CE trovi applicazione in relazione alla concessione relativa all’organizzazione di scommesse de qua; ciò in quanto essa non può essere qualificata come “appalto pubblico di servizi”.

La richiamata direttiva, infatti, concerne le procedure di aggiudicazione degli “appalti pubblici” e non quelle aventi ad oggetto “concessioni di servizi”, espressamente escluse dal suo ambito di applicazione; secondo la normativa unionale le concessioni di servizi pubblici sono contratti che presentano le stesse caratteristiche degli appalti pubblici di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della prestazione di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Pertanto, la differenza tra un appalto pubblico di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della prestazione di servizi. L’appalto di servizi comporta un corrispettivo che, senza peraltro essere l’unico, è versato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi; mentre, nel caso di una concessione di servizi, il corrispettivo della prestazione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio, o da solo o accompagnato da un prezzo.

Tanto premesso, la Corte ha evidenziato che, in relazione alla disciplina dei giochi d’azzardo sussistono importanti divergenze di ordine morale, religioso e culturale tra gli Stati membri e in mancanza di una compiuta armonizzazione a livello dell’Unione, ciascuno Stato conserva ampia discrezionalità nella scelta del livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che considera più appropriato.

Se la ratio della disposizione contemplata dal <<Bando Monti>> risiede nella esigenza di tutelare i consumatori e garantire il regolare svolgimento delle attività di scommessa, al fine di arginare lo sviluppo di parallele attività criminose, nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata legata al gioco d’azzardo, essa, conclude la Corte, è idonea a giustificare anche le restrizioni delle libertà fondamentali che ne conseguono.

In un settore «particolarmente delicato» come quello del gioco d’azzardo, gli Stati membri possono liberamente prevedere legislazioni più restrittive per arginare l’azione della criminalità, purché siffatte deroghe siano rispettose del canone della proporzionalità.

In tale contesto, in relazione alla vicenda esposta, il requisito imposto agli offerenti di fornire idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari appare a prima vista appropriato e non eccessivo, tenendo conto delle suddette ragioni imperative.

Spetterà, tuttavia, al giudice nazionale verificare, nel corso di una valutazione globale delle circostanze proprie del rilascio delle nuove concessioni, se le misure previste dallo Stato siano proporzionate o meno rispetto al perseguimento di questi obiettivi.

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