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Nessuna ipoteca senza preavviso

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Nessuna ipoteca senza preavviso

Nullità dell’iscrizione d’ipoteca se non preceduta dalla notifica di un apposito avviso. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 21632 del 26/10/2016. L’amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’iscrizione d’ipoteca su beni immobili, ai sensi dell’art. 77 del Dpr 602/73, dovrà preventivamente notificare al contribuente l’avviso che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo allo stesso un termine, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, che può essere determinato in trenta giorni. L’omessa notificazione di tale avviso comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per la mancanza del contraddittorio endoprocedimentale e quindi per la violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea. La Suprema Corte rifacendosi a una sua precedente pronuncia delle Sezioni Unite (la numero 19667 del 18/09/2014) ha chiarito come, seppur tale procedura non vada iscritta tra quelle di natura esecutiva per l’applicazione dell’art. 50 del Dpr n. 602/73 (che prevede l’invio da parte del concessionario di un precedente avviso per quelle cartelle esattoriali notificate da più di un anno solo nel caso in cui si debba agire, appunto, esecutivamente), sarà pur sempre necessaria,  per la validità della successiva iscrizione ipotecaria, la notifica preventiva dell’avviso. Il tutto in ossequio anche a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 – Sopropè) la quale ha ricollegato il diritto al contraddittorio, garantito da tale procedura, al diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost., e al buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2016, n. 21632

 

Svolgimento del processo

 

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Firenze Equitalia Centro spa notificò a F.J. un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze eccependo l’omessa notifica della comunicazione che deve precedere l’iscrizione ipotecaria di cui al comma 2 dell’art. 50 DPR 602 del 1973.

 

La Commissione Tributaria provinciale di Firenze accolse il ricorso con sentenza appellata dalla Concessionaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale respinse l’appello e dichiarò illegittima l’iscrizione ipotecaria.

 

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Centro spa con due motivi. F.J. non ha spiegato difese.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Centro spa lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia per mancata dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in favore del giudice ordinario in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 1 cpc, in quanto la CTR non ha ritenuto pur in presenza di crediti INPS, INAIL e sanzioni amministrative non aventi natura tributaria di declinare la propria giurisdizione.

 

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Sud spa lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 50 II comma DPR 602 del 1973, dell’art. 77 DPR 602/1973 in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, in quanto il giudice di appello ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile del ricorrente perché non preceduta dalla notifica dell’avviso e intimazione al pagamento di cui all’art. 50 comma 2 DPR 602/1973.

 

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in relazione al secondo motivo assorbito il primo.

 

Deve essere premesso che questa Corte, Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione reale dell’ipoteca mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”

 

Ciò premesso il rigetto del superiore motivo determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso relativo alla giurisdizione del giudice ordinario e di ogni altra ulteriore censura.

 

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso. La sentenza impugnata deve essere confermata. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

 

P.Q.M.

Respinge il ricorso conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.