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L’esistenza della posizione di garanzia non è data solo dall’investitura formale.

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In un recentissimo caso di omicidio colposo, la Suprema Corte, con sentenza n. 19029 del 2017, si è trovata a fare i conti, ancora una volta, con l’esatta individuazione della c.d. posizione di garanzia, ritenendo così necessario operare talune precisazioni.

Come noto, ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p.: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. La fonte dell’obbligo giuridico di impedire un dato evento, può rinvenirsi nella legge, nell’esistenza di particolari rapporti giuridici o nel verificarsi di determinate situazioni in ragione delle quali un determinato soggetto sia tenuto a compiere una specifica attività a protezione del diritto altrui. La persona in capo alla quale incombono tali doveri, viene ritenuta titolare di una situazione giuridica soggettiva, denominata “posizione di garanzia”.

Nel caso esaminato dalla pronuncia in commento, un minore, unitamente ad altri compagni, faceva ingresso nel campetto di calcio della Parrocchia del paese e, nell’appendersi alla traversa della porta da calcetto non adeguatamente fissata al terreno, riportava lesioni mortali.

Il giudice, in primo grado assolveva il parroco gestore del campo in quanto, non essendo un campo da calcio regolare non poteva né pretendersi una porta ben fissata al terreno, né tantomeno un suo particolare dovere di vigilanza, data oltretutto la presenza di altri soggetti sul luogo al momento dell’incidente.

In secondo grado la Corte d’Appello, tuttavia, ribaltava tale pronuncia, affermando la sussistenza in capo all’imputato di una posizione di garanzia quale responsabile della parrocchia sicché, l’eventuale trasgressione cautelare di altri soggetti presenti sul luogo, poteva valere unicamente a configurare una cooperazione colposa nel reato.

Giunta la questione dinanzi alla IV Penale, la Suprema Corte rileva come l’imputazione in secondo grado al parroco si basi sulla disponibilità giuridica e di fatto, che lo stesso ha del campo, per tutte le attività parrocchiali, anche quelle ricreative.

In tal senso, osserva il Collegio, sebbene non si possa dubitare che il parroco abbia in generale il dovere di assicurare che dall’uso delle aree e delle pertinenziali attrezzature, sulle quali esercita il suo governo, non derivino offese per quanti sono ammessi a farne uso; la posizione di garanzia non può derivare dalla mera investitura formale del soggetto. È necessario, altresì, accertare alla luce del caso concreto, l’effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della sequenza di accadimenti, alla quale accede l’evento, senza che possa ritenersi sufficiente una valutazione sul piano astratto.

 

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Emilia Amodeo
Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II nel 2010, ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale di Napoli fino al 2012. Nel 2013 ha conseguito a pieni voti l’esame di Avvocato. Ha frequentato diverse scuole di preparazione al concorso in magistratura e, pur non avendo mai abbandonato gli studi, attualmente collabora con uno studio professionale di commercialisti e consulenti del lavoro in Napoli. Lo scorso anno, inoltre, ha conseguito con buoni risultati il certificato IELTS presso il British Coucil-Napoli.