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Sezioni Unite: validi i contratti bancari monofirma

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Il requisito della forma scritta di un contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, previsto dall’art. 23 del d.lgs. 58/98, risulta soddisfatto allorché il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non essendo necessaria, invece, quella dell’intermediario, ben potendo il consenso di questi desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.

Questa è la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite della Cassazione, pronunciatesi con sentenza n. 898 del 2018, in materia di intermediazione finanziaria, ma con una pronuncia da ritenersi applicabile anche in caso di contratti bancari.

La motivazione si fonda sul ruolo che assume la nullità in questi ambiti. La previsione del requisito della forma scritta (in quello che è stato definito “neoformalismo negoziale”) assume una dimensione funzionale, incentrato tutto alla tutela del cliente, intesa ad assicurare a quest’ultimo, da parte dell’Intermediario, “la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l’investitore che abbisogna di conoscere e di potere all’occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto”.

Se dunque il ruolo della forma in tale ambito è quello indicato, ne consegue, secondo le Sezioni Unite, che possono essere scissi i momenti della redazione del contratto per iscritto e della consegna del documento al cliente da un lato e quello della sottoscrizione dall’altro.

Allorché, quindi, il documento risulti firmato dall’investitore ed una copia gli sia stata consegnata ed il contratto abbia avuto esecuzione, “il requisito della sottoscrizione da parte dell’intermediario che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall’intermediario e la consegna dell’esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione”.

La soluzione della Cassazione se da un lato, dunque, vale ad assopire un contrasto presente in moltissimi tribunali di merito relativo al profilo della sottoscrizione, dall’altro mette dei punti fermi con riguardo al requisito, di grande rilievo pratico, della consegna della copia del documento contrattuale al cliente, necessario per la sua stessa validità.

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Elisa Asprone
Elisa Asprone, nata a Napoli il 22/09/1986 Laurea in Giurisprudenza conseguita a 24 anni presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con votazione 110/110, con una tesi in diritto commerciale dal titolo "Violazione dell'obbligo di OPA e risarcimento del danno". Pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato. Diploma di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Master di I livello in diritto dell'Unione europea, conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e breve esperienza formativa presso la Corte di Giustizia a Lussemburgo. Conseguimento titolo di Avvocato il 10/09/2013. Relatrice di convegni formativi presso l'ordine degli avvocati di Nola inerenti al diritto dell'immigrazione. Magistrato ordinario presso il tribunale di Napoli .