Home Diritto amministrativo Intelligenza artificiale, algoritmi e principi costituzionali nella giurisprudenza del Consiglio di Stato

Intelligenza artificiale, algoritmi e principi costituzionali nella giurisprudenza del Consiglio di Stato

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L’ossatura costituzionale è talmente ben forgiata che riesce perfino a dare una spiegazione ontologica ai fenomeni tecnologici che si affacciano nel terzo millennio. Ciò si desume dal fatto che, allo stato dell’arte, l’intelligenza artificiale è in grado di sostituirsi alle determinazioni volitive dei singoli per generare pattuizioni contrattuali attraverso l’utilizzo di un algoritmo che fa convergere la proposta con l’accettazione. Al giurista è relegato il compito di interrogarsi su questi fenomeni che emergono sul piano empirico per cercare di darne una spiegazione conforme alle logiche sistematiche sottese al tessuto costituzionale.

Tali esigenze è maggiormente avvertita in relazione al fatto che, di recente, il legislatore, con la legge di conversione del Decreto Semplificazioni (Legge n. 12/2019, G.U. 12/02/2019), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha dato la stura per l’ingresso nel nostro ordinamento della figura normativa degli Smart Contract, con riferimento a quei contratti che si concludono attraverso l’utilizzo di software che determinano la nascita di rapporti obbligatori al verificarsi di alcun eventi che, tramite un algoritmo, riescono a combinare la volontà dei contraenti (per l’esatta definizioni si consulti l’articolo 8 ter, comma 3, Legge sulla Semplificazione). Alcuni esempi concreti di Smart Contract si rinvengo nell’ormai diffusissimo mercato degli e-Commerce, in cui il sistema di compravendite viene gestito tramite procedure automatizzate, senza che le parti entrino in contatto diretto. Non va tralasciato che tale strumento si sta affermando anche nel settore assicurativo per autoveicoli, nell’ambito del quale le automobili sono in grado di fornire delle informazioni sul comportamento del conducente potenzialmente idonee a creare clausole contrattuali capaci di incidere sul costo della polizza.

A prescindere dal piano privatistico, il problema è oggi avvertito anche nel campo del diritto amministrativo, con particolare riferimento a quei casi in cui l’esercizio del potere avviene attraverso procedure automatizzate che, attraverso un algoritmo, sono in grado di emanare provvedimenti amministrativi che incidono sugli interessi legittimi del singolo. Di recente, la giurisprudenza amministrativa ha dovuto occuparsi della lettura costituzionalmente orientata di quei procedimenti amministrativi in cui la volontà dell’amministrazione si forma attraverso l’utilizzo di nuove tecnologiche che rimettono all’intelligenza artificiale la cura concreta degli interessi pubblici.

Con la sentenza n. 2270, dell’8 aprile 2019, il Consiglio di Stato ha incoraggiato l’ingresso nei procedimenti amministrativi delle nuove tecnologie informatiche e, in particolare, l’utilizzo di algoritmi coerenti con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e con il principio del buon andamento posto dalla Costituzione. In tale contesto si è precisato che possono essere utilizzati algoritmi nelle procedure valutative della P.A. a patto che siano garantite trasparenza e possibilità di verifica in sede giurisdizionale.

Il caso riguardava le contestazioni mosse da alcuni docenti di scuola secondaria a seguito della loro assegnazione presso sedi di servizio sulla base delle risultanze di un algoritmo criptico che non rendeva trasparenti i criteri alla base della scelta. Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato ha chiarito che l’uso di algoritmi e di procedure automatizzate debba essere considerato a tutti gli effetti come un «atto amministrativo informatico» poiché regola amministrativa costruita dall’uomo e, in quanto tale, dovrà necessariamente sottostare a principi di ragionevolezza, proporzionalità, di pubblicità e trasparenza. In ogni caso gli algoritmi non potranno essere usati per decisioni aventi natura prettamente discrezionale e dovranno comunque essere sottoposti «al pieno sindacato del giudice amministrativo».