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Non è improcedibile il ricorso ex art. 442 c.p.c. se la domanda amministrativa all’INPS è incompleta

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È ormai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione in tema di giudizio previdenziale ed, in particolare, sulla procedibilità dello stesso anche quando la domanda amministrativa sia incompleta.

L’Ente previdenziale ha, infatti, proposto molteplici ricorsi in Cassazione rilevando la mancata od erronea applicazione dell’art. 443 c.p.c. sulla improcedibilità del giudizio “se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.

Nella specie, i diversi ricorrenti avrebbero erroneamente compilato i moduli preimpostati dall’INPS per richiedere l’accertamento, in via amministrativa, dei requisiti volti all’ottenimento delle prestazioni previdenziali per il riconoscimento della invalidità civile (in particolare per l’indennità di accompagnamento).

Eccepisce l’INPS che l’erronea compilazione sarebbe equiparabile alla mancata attivazione del procedimento, con conseguente improcedibilità ex art. 443 c.p.c.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha a riguardo assunto una posizione granitica affermando che “non sia necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche

amministrativa si svolga regolarmente” (Cass. Sez Lavoro – sent. n. 14412/2019).

Ritiene, inoltre, il giudice di legittimità che l’Ente previdenziale non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda in quanto sussiste, ex art. 111, comma 1, Cost., una riserva di legge assoluta in materia di giusto processo, “indicando con tale formula l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio” (Cass. Sez. Lavoro – sent. 24897/2019). La citata disposizione costituzionale impone di escludere che l’improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all’art. 443 cod.proc.civ., possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge. Ne consegue che, a fronte di una domanda amministrativa incompleta, è comunque possibile agire in giudizio, essendo previsti dalla legge, quale ipotesi di improcedibilità, i soli casi della mancata attivazione del procedimento.

Continua, poi, la Corte sottolineando che il DL 01/07/2009, n. 78, conv. con modif. dalla legge n. 102 del 2009 che ha modificato il sistema precedente di cui al d.p.r. 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20 ,comma 3, che “a decorrere dal l0 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”.

La norma, dunque, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento all’indennità di accompagnamento (prestazione richiesta nei fatti esaminati), ma il modello predisposto dall’Inps reca la dicitura “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” , oppure ” persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, prevedendo che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente ma la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta.