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Limiti del sindacato di legittimità sulla violazione delle norme di interpretazione del contratto

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(1) La massima corrisponde al consolidato principio della Corte di Cassazione per il quale l’interpretazione del contratto, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, si traduce in una verifica di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione di canoni legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 cc e seguenti

Pertanto, al fine di far valere una violazione, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità [tra le tante: Cass. 24 gennaio 2020, n. 1629, Juris data, Giuffrè; Cass. 26 novembre 2019, n. 30847, Juris data, giuffrè;  Cass. 9 ottobre 2015, n. 20346; in Juris data, Giuffrè].

La SC ha avuto modo di chiarire sul punto che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.

In particolare il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito – e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata – emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero quando è evincibile la obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente [Cass 28 ottobre 2019, n. 27479, Guida al Dir., 2020,8,104; Cass. 12 febbraio 2019, n. 2964, Dir e Giust, 2019]

Circa i motivi di ricorso, per la giurisprudenza la violazione delle norme sulla interpretazione è censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma – nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti [Cass. 14 luglio 2016, n. 14355, Gius civ mass, 2016]

 

Profili strutturali e funzionali della delegazione

(2) Con la sentenza in commento la Corte Suprema ha avuto modo di prendere posizione su struttura e funzione della delegazione.

Ravvisando una analogia strutturale tra le due forme dell’istituto che il codice prevede, la Cassazione ha sostanzialmente aderito alla teoria cd atomistica della delegazione promissoria.

Le teorie sulla configurazione strutturale dell’operazione sono due.

Secondo una prima opinione , la delegazione a promettere sarebbe un contratto trilaterale con tre soggetti e due rapporti giuridici sottostanti [Cass 15 luglio 2011, n. 15691, Giust. Civ. , mass., 2000, 1044; Cass 13 maggio 1969, n. 1637, Foro it, Rep, 1969, 4561; Cass 9 ottobre 1958, n. 3178, Giust Civ, 1958, I, 1832].

In base a diversa ricostruzione, la delegatio promittendi sarebbe invece una fattispecie costituita da tre negozi distinti ma tra loro collegati: il primo è l’incarico delegatorio tra delegante e delegato; il secondo è l’atto di assegnazione tra delegante  e delegatario; il terzo consiste nella promessa del delegato al delegatario [Cass 17 maggio 2000, n. 6387, Giust Civ, mass., 2000, 1044; Cass 28 novembre 1996, n. 10569. Giust Civ., Mass., 1996, 1613; Cass. 21 gennaio 1970, n. 122, Giust. Civ., 1970, I, 195 (in motivazione) ; in dottrina Bianca, Diritto Civile, Vol IV, L’Obbligazione, Milano 1991, 634/637; Rescigno, Delegazione (diritto civile) Enciclopedia del Diritto, vol. XI, 929].

La delegazione di pagamento, invece, in cui il delegante ordina semplicemente  al delegato di pagare al delegatario, non può essere considerata come una fattispecie trilaterale perché il delegatario non deve aderire.

Chi ricostruisce la delegazione a promettere come un unico negozio trilatero ritiene che la causa della fattispecie sia unitaria e che consiste nella concentrazione delle prestazioni di base: la delegazione presenta normalmente una doppia vicenda obbligatoria in quanto il delegante è contemporaneamente debitore del delegatario e creditore del delegato; con il meccanismo esaminato diviene possibile estinguere due diversi rapporti obbligatori con un unico adempimento.

I fautori della teoria atomistica individuano invece distinte cause in relazione ai tre negozi dell’operazione, da ravvisarsi negli interessi inerenti il rapporto tra delegante e delegatario (rapporto cd di valuta) ed al rapporto tra delegante e delegato (rapporto cd di provvista) [Magazzù, Delegazione, Digesto discipline privatistiche, sezione civile, Utet, 1998, 158; Bianca, L’obbligazione, cit 636], pur non escludendo la sussistenza dell’interesse alla duplice estinzione di  obbligazioni con un solo adempimento che costituisce lo scopo minimo comune e che giustifica il collegamento tra i tre negozi.

Obbligazioni e contratti – Interpretazione del contratto – Accertamento del giudice di merito – sindacabilità in sede di legittimità – limiti –

In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure l’interpretazione del giudice del merito che aveva qualificato il patto come delegazione di pagamento escludendo che potesse essere invece configurato come delegazione di debito in ragione dell’espressa testuale negazione dell’effetto cumulativo nella lettera di delegazione e della circostanza che la delegata non si era obbligata nei confronti della delegataria neppure in un momento successivo, per fatti concludenti del suo procuratore) (1)

 

Obbligazioni e contratti – “delegatio promittenti”  – delegatio solvendi – strutture – analogia – funzioni – differenze  – “delegatio promittenti – funzione creditoria  “delegatio solvendi” – funzione solutoria  

La delegazione di debito e la delegazione di pagamento, benché presentino analogie sul piano strutturale si differenziano per l’aspetto funzionale. La delegazione di debito ha funzione creditoria, aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria, prevedendo che l’obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anzichè dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario. L’accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante, nel quale l’incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista; con ogni evidenza, quindi, l’assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all’accettazione dell’incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione. La disciplina degli effetti dell’adesione del delegatario nella delegazione di debito non è applicabile per analogia all’adesione del delegatario nella delegazione di pagamento, essendo le due fattispecie di delegazione passiva analoghe sul piano strutturale, ma eterogenee sul piano funzionale. (2)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria                      –  Presidente   –

Dott. BELLINI     Ubaldo                          –  Consigliere  –

Dott. TEDESCO     Giuseppe                        –  Consigliere  –

Dott. DE MARZO    Giuseppe                        –  Consigliere  –

Dott. CARBONE     Enrico                     –  rel. Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 797/2016 R.G. proposto da:

CEMENTAL di           B.A. & C. s.p.a., rappresentata e difesa

dall’Avv. Paolo Lombardi per procura a margine del ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv.

Francesco De Santis al viale Cortina d’Ampezzo n. 269;

– ricorrente –

contro

AHLSTROM Italy s.p.a. e MUNKSJO Italia s.p.a., rappresentate e difese

dagli Avv.ti Giovanni Villani, Gabriele Fagnano, Emiliano Rossi e

Marisa Pappalardo per distinte procure in calce al controricorso,

elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio di quest’ultima

alla via Ludovisi n. 35;

– controricorrenti –

e contro

COIMPRE Compagnia Imprese Prefabbricazione s.a.s. di

G.P.B., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Ambrosini per

procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma

presso il suo studio alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.

19;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, n. 27, depositata il 3

aprile 2015 e l’ordinanza della Corte d’appello di Torino depositata

il 29 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone

nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi l’Avv. Paolo Lombardi, l’Avv. Emiliano Rossi e l’Avv. Marisa

Pappalardo, nonchè l’Avv. Stefano Ambrosini.

 

FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine dal rapporto di appalto tra l’appaltante AHLSTROM Turin s.p.a. e l’appaltatrice COIMPRE s.a.s., sul quale si è innestato un rapporto di subappalto tra quest’ultima e la subappaltatrice CEMENTAL s.p.a., nell’ambito dei lavori di realizzazione di uno stabilimento industriale in (OMISSIS).

Per quanto ancora d’interesse, AHLSTROM Turin s.p.a. (poi MUNKSJO Italia s.p.a.) opponeva il decreto ingiuntivo nei suoi riguardi ottenuto da CEMENTAL s.p.a. per l’importo totale di Euro 710.000,00 a saldo di due lotti.

Intervenuta in giudizio AHLSTROM Italy s.p.a., cessionaria del ramo d’azienda dell’opponente, l’opposizione era accolta dal Tribunale di Cuneo, per la ritenuta assenza di un obbligo diretto dell’appaltante verso la subappaltatrice.

Il Tribunale qualificava la delegazione passiva da COIMPRE ad AHLSTROM di cui a lettera del 14 ottobre 2011 come mera delegazione di pagamento, inidonea a legittimare la delegataria CEMENTAL all’azione diretta verso la delegata AHLSTROM.

A norma degli artt. 348-bis, 348-ter c.p.c., la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame di CEMENTAL, in difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento.

Per la cassazione della sentenza di primo grado, ed eventualmente della stessa ordinanza di inammissibilità dell’appello, ricorre CEMENTAL, articolando tredici motivi di censura, illustrati da memoria.

AHLSTROM Italy s.p.a. e MUNKSJO Italia s.p.a. resistono con controricorso, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso anche COIMPRE s.a.s..

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. E’ opportuno richiamare in limine alcuni principi di legittimità sulla distinzione tra delegazione di debito ex art. 1268 c.c. e delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., e sulla classificazione della fattispecie concreta nell’uno o nell’altro paradigma normativo, questi essendo gli aspetti centrali della lite.

1.1. La delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l’obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anzichè dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario (Cass. 12 marzo 1973, n. 676).

1.2. L’assunzione dell’obbligo da parte del delegato, a norma dell’art. 1268 c.c., non esige speciali requisiti di forma e può avvenire anche per fatti concludenti e in via progressiva (Cass. 11 settembre 2007, n. 19090; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4852); tuttavia, stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale (Cass. 9 dicembre 2003, n. 18735).

  1. Il Tribunale di Cuneo ha escluso la sussistenza di una delegazione di debito in ragione dell’espressa testuale negazione dell’effetto cumulativo da parte della lettera di delegazione del 14 ottobre 2011 (“non costituisce alcun diritto o pretesa della CEMENTAL s.p.a.”).

Ha aggiunto il Tribunale che l’adesione alla delegazione della delegata AHLSTROM è un fatto neutro sul piano ermeneutico, interpretabile quale adesione interna al rapporto di delega, in coerenza con la testuale esclusione di ogni rilevanza esterna (scilicet, a favore di CEMENTAL).

2.1. Ha notato il Tribunale che la delegata AHLSTROM non si era obbligata nei confronti di CEMENTAL neppure in un momento successivo, per fatti concludenti del suo procuratore, Be.Fa.Al., ciò non soltanto per il difetto di potere rappresentativo in testa a quest’ultimo, ma anche, e soprattutto, per l’obiettiva equivocità dei fatti medesimi (essenzialmente, una richiesta di estremi bancari), compatibili con la mera attuazione della delegata solutio.

  1. Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1268,1269,1360,1362,1366,1367 c.c., l’ottavo denuncia omesso esame, il nono carenza motivazionale e il decimo violazione degli artt. 1268,1269,1270,1334 c.c., tutti per non aver il Tribunale riconosciuto una delegatio promittendi nella lettera del 14 ottobre 2011 o quantomeno l’assunzione dell’obbligo della delegata in prosieguo di tempo.

3.1. Da esaminare unitariamente per connessione logica, e anticipatamente per priorità logica, i motivi dal settimo al decimo sono infondati.

Come veduto, il Tribunale ha giustificato una plausibile interpretazione negoziale e ricostruzione fattuale, nel senso dell’insussistenza di un obbligo esterno della delegata, tanto all’origine della delegazione (supra, p. 2), tanto in progresso di tempo (supra, p. 2.1).

Le doglianze in scrutinio si risolvono in un’impropria sollecitazione a rinnovare questo giudizio sulla portata concreta della delegazione – se promittendi ovvero solvendi -, giudizio che invece, per quanto detto, compete istituzionalmente all’organo di merito (supra, p. 1.2).

L’esorbitanza rispetto al perimetro del giudizio di legittimità è nitida dove la ricorrente propone un’interpretazione alternativa della lettera di delegazione del 14 ottobre 2011, come fonte di una “delegatio promittendi con funzione fideiussoria”, ipotizzando cioè che la delegata AHLSTROM si sia fatta garante dei pagamenti onde superare il blocco di cantiere messo in atto da CEMENTAL per l’insolvenza di COIMPRE: proposta ermeneutica del tutto soggettiva, che vorrebbe reggersi sull’accordo modificativo del subappalto, intervenuto sempre il 14 ottobre 2011 tra COIMPRE e CEMENTAL, da interpretare in connessione teleologica con la coeva lettera di delegazione tra COIMPRE e AHLSTROM (pag. 39 ss. di ricorso).

Tuttavia, nessun elemento specifico induce a ritenere integrata una manifestazione di volontà fideiussoria, che pure dovrebbe essere manifestazione espressa a norma dell’art. 1937 c.c., quindi chiara ed inequivocabile (Cass. 24 giugno 2004, n. 11727; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26064; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3628); lo stesso evocato accordo modificativo tra COIMPRE e CEMENTAL si riferisce alla coeva delegazione di AHLSTROM come ad un mera “delegazione di pagamento” (pag. 43-44 di ricorso).

  1. Il primo motivo di ricorso denuncia carenza motivazionale dell’ordinanza ex artt. 348-bis, 348-ter c.p.c., laddove ha dichiarato irrilevante la questione del potere rappresentativo del Be.; il secondo denuncia extrapetizione e il terzo violazione del divieto di pronuncia a sorpresa, entrambi per aver il Tribunale rilevato officiosamente la carenza di detto potere, senza neppure stimolare il contraddittorio sul punto; il quarto denuncia violazione degli artt. 2206,2207,2209 c.c., il quinto carenza di motivazione e il sesto ancora violazione degli artt. 2206,2207,2209 c.c., tutti per aver il Tribunale negato la sussistenza di detto potere in contrasto col regime generale della rappresentanza commerciale.

4.1. Da esaminare unitariamente per connessione logica, i motivi dal primo al sesto sono inammissibili.

Sia pure come argomento ulteriore rispetto a quello dell’assenza del potere rappresentativo del Be., il Tribunale, con giudizio di fatto qui insindacabile, ha osservato che la condotta del procuratore di AHLSTROM non aveva un significato concludente nel senso dell’assunzione di un obbligo esterno da parte della società, trattandosi di condotta verosimilmente funzionale alla mera attuazione della delegazione di pagamento (supra, p. 2.1).

La Corte d’appello ha definito irrilevante la questione del potere rappresentativo del Be., appunto perchè esso non è stato concretamente esercitato.

Le doglianze in scrutinio risultano prive d’interesse, in quanto, ove anche fosse accertato che il Be. avesse il potere di obbligare AHLSTROM verso CEMENTAL, resterebbe che egli questo potere non ha effettivamente esercitato, sicchè non muterebbe l’esito della controversia.

L’interesse ad impugnare va desunto dall’utilità giuridica che l’eventuale accoglimento del mezzo renderebbe all’impugnante, essendo inammissibile per difetto d’interesse un’impugnazione che non tenda ad un risultato utile giuridicamente apprezzabile (Cass. 9 dicembre 2003, n. 18736; Cass. 3 settembre 2005, n. 17745; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1236; Cass. 15 gennaio 2016, n. 594).

  1. L’undicesimo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1988 c.c., per non aver il giudice di primo grado riconosciuto nella condotta del procuratore di AHLSTROM quantomeno una promessa di pagamento di tale società in favore di CEMENTAL.

5.1. L’undicesimo motivo è inammissibile.

E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparenza di una denuncia per violazione di legge, sia diretto in realtà ad ottenere una nuova valutazione dei fatti, sostitutiva di quella operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in terzo grado di merito (Cass. 4 aprile 2017, n. 8758).

Nella specie, il Tribunale ha interpretato la condotta del Be. come funzionale alla mera esecuzione del pagamento delegato (supra, p. 2.1), e l’odierna doglianza, sotto l’apparenza della denuncia per violazione di legge, è diretta a provocare una riedizione del giudizio di merito, che attribuisca ai medesimi fatti un significato ulteriore, integrativo di una promessa di pagamento.

Come stabilito per la ricognizione di debito, con principio tuttavia estensibile alla promessa di pagamento, l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse abbiano rilevanza ai sensi dell’art. 1988 c.c., è riservata al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 1 febbraio 2007, n. 2205; Cass. 29 luglio 2019, n. 20422).

  1. Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia omesso esame di fatto decisivo, per non aver il giudice di primo grado considerato le dichiarazioni rese da AHLSTROM negli Addenda al contratto di appalto tra la stessa e COIMPRE.

6.1. Il dodicesimo motivo è inammissibile.

L’omesso esame denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concerne il fatto storico decisivo, cioè quello che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, sicchè è onere del ricorrente evidenziare la decisività (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie, il carattere della decisività manca palesemente, in quanto le dichiarazioni negli Addenda – come trascritte nello stesso ricorso – si limitano a conteggiare nei rapporti di dare e avere tra AHLSTROM e COIMPRE quanto oggetto della delegazione di pagamento a CEMENTAL, ciò che non determina affatto una qualificazione di tale delegazione come delegazione di debito.

Anzi, il III Addendum testualmente si riferisce a “le istruzioni indicate dall’appaltatore al committente con lettera in data 14 ottobre 2011 aventi ad oggetto una delegazione di pagamento” (pag. 59 di ricorso).

  1. Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1268,1269 c.c., per non aver il giudice di primo grado riconosciuto alla delegataria CEMENTAL l’azione diretta nei confronti della delegata AHLSTROM nonostante l’una e l’altra avessero aderito alla delegazione.

7.1. Il tredicesimo motivo è infondato.

Se quella da COIMPRE ad AHLSTROM è una delegazione di pagamento – come ormai accertato -, che la delegata AHLSTROM e la delegataria CEMENTAL vi abbiano aderito è irrilevante agli effetti di una metamorfosi in senso obbligatorio.

A norma dell’art. 1269 c.c., il terzo delegato per eseguire il pagamento, ancorchè sia debitore del delegante, “non è tenuto ad accettare l’incarico” (comma 2); egli, salvo che il debitore l’abbia vietato, “può obbligarsi verso il creditore” (comma 1).

L’accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante, nel quale l’incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista; con ogni evidenza, quindi, l’assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all’accettazione dell’incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione.

Per quanto concerne l’adesione del delegatario, questa, se accompagnata da espressa liberatoria del debitore originario, ha l’effetto di rendere privativa la delegazione di debito (art. 1268 c.c., comma 1); nella delegazione di debito cumulativa, essa ha l’effetto di postergare il debito originario rispetto al nuovo, obbligando il delegatario a rivolgersi prima al delegato che al delegante (art. 1268 c.c., comma 2).

Contrariamente ai voti del ricorso (pag. 63), la disciplina degli effetti dell’adesione del delegatario nella delegazione di debito non è applicabile per analogia all’adesione del delegatario nella delegazione di pagamento, essendo le due fattispecie di delegazione passiva analoghe sul piano strutturale, ma eterogenee sul piano funzionale (supra, p. 1.1.).

  1. Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.
  2. Per completezza, si rileva che il fallimento di COIMPRE, sopravvenuto nel corso del giudizio di legittimità (come da sentenza prodotta in udienza dal suo difensore), non ha effetti interruttivi, essendo il giudizio di cassazione dominato dall’impulso d’ufficio (ex multis, Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153; Cass. 23 marzo 2017, n. 7477; Cass. 15 novembre 2017, n. 27143).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere ad entrambe le parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che per ciascuna liquida in Euro 10.000,00 a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020