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Dirtto Civile. Excursus Giurisprudenziale Sulle Sentenze Più Significative In Tema Di Danno Tanatologico

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Dirtto Civile. Excursus Giurisprudenziale Sulle Sentenze Più Significative In Tema Di Danno Tanatologico

In Attesa Delle Sezioni Unite

Lo studio della tematica del danno tanatologico è molto affascinate in quanto lega imprescindibilmente profili giuridici con elucubrazioni di carattere socio-esistenziale. È normale che la coscienza sociale considera come riprovevoli quei fatti umani causalmente orientati a determinare l’estinzione della persona fisica con la morte. Di conseguenza la collettività è abituata a ragionare ritenendo che in capo al colpevole andranno addebitati le conseguenze negative generate dal fatto illecito sia dal punto di vista penalistico che in tema di responsabilità civile. In particolare, nell’ottica della funzione di prevenzione generale, tipica del diritto penale, si tende a punire con la restrizione della libertà personale coloro i quali risultano colpevoli di fatti che cagionano la morte del soggetto del passivo onde fornire un deterrente alla generalità dei consociati. Dal punto di vista civilistico, in virtù della funzione riparatoria, tipica della responsabilità civile, non sempre la lesione del bene vita è stata considerato un interesse meritevole di tutela risarcitoria, poiché con l’evento morte viene meno la persona nei cui confronti si genera l’obbligazione risarcitoria (rectius: il danneggiato) e, pertanto, si tende ad escludere il riconoscimento del risarcimento del danno iure heriditatis da trasferire dal danneggiato agli eredi. Unanime, invece, è la tutela risarcitoria iure proprio riconosciuta agli eredi per la perdita del rapporto parentale (su tutte Cass. Civ. Sez. Un. 8827/8828 del 2003).

All’uopo è interessante procedere ad un excursus delle sentenze più significative in tema di danno tanatologico da risarcire agli eredi del de cuius fino ad arrivare allo storico revirement del 2014.

Uno dei primi orientamenti generatosi sul tema ha negato la risarcibilità iure successionis del danno da morte. Il riferimento è alla sentenza della Corte Costituzionale n. 372 del 1994, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c., sollevata con riferimento agli art. 2, 3 e 32 cost., poiché esso non consente il risarcimento del danno morale soggettivo subito a causa della morte di un congiunto cagionata da incidente stradale, poiché il danno morale è risarcibile solo come pregiudizio effettivamente subito dal soggetto leso e non anche come pregiudizio subito da terze persone, in conseguenza del fatto lesivo. Il filo conduttore,  sul quale si basa l’iter argomentativo della sentenza, ruota attorno alla considerazione che la vita e la salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la lesione dell’integrità fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la permanenza in vita della vittima, sia pur con menomazioni invalidanti. Eloquente è il seguente passaggio: “l’ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di risarcimento in qualità di eredi non proviene dunque dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai sensi dell’art. 2043 cod.civ., bensì da un limite strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all’oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite. A questo limite soggiace anche la tutela risarcitoria del diritto alla salute, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per precetto costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento essendo la diminuzione o la privazione di valori della persona inerenti al bene protetto. A tale stregua la Corte costituzionale ha fatto ricorso all’argomento, risalente a una sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (n. 3475 del 1925), secondo cui un diritto di risarcimento può sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita.

Sulla scia di tale orientamento si pone anche la giurisprudenza della Cassazione con sentenza n. 1704 del 1997: “la lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere”.

Ragionando secondo le coordinate dell’indicato filone giurisprudenziale è stata ovvia l’illazione, avanzata dai più, secondo la quale al danneggiante conviene più uccidere che ledere.

Per evitare tale paradosso la giurisprudenza ha cercato di promuovere comodi escamotage. Si è, innanzitutto, distinto il caso in cui la morte segua alle lesioni a distanza di una lasso temporale significativo da quello in cui l’exitus finale si realizza istantaneamente. Ne consegue che per riconoscere il risarcimento del danno biologico è necessario che vi sia dell’apprezzabile lasso di tempo tra la morte e l’evento idoneo a comportare una vulnerazione dell’integrità psicofisica in capo al danneggiato cagionevole di una patologia medicalmente accertabile. Solo in questo caso il soggetto è in grado di subire i risvolti negativi della menomazione della salute trasmissibile agli eredi.

Di converso, in caso di morte immediata è risarcibile il danno catastrofico, inteso come pregiudizio di natura morale teso a ristorare la terribile sensazione di percezione  dell’imminenza della morte.

La distinzione applicata tra la morte immediata e quella intervenuta decorso un apprezzabile lasso temporale ha comportato una serie di problemi esegetici. In particolare, con la locuzione “apprezzabile lasso trascorso tra l’evento e la morte” si è attribuito al giudice un potere discrezionale in ordine alla verifica di quella contingenza temporale idonea a far sorgere in capo al danneggiato moribondo la lesione di un interesse giuridicamente rilevante meritevole di risarcimento. In altri e collimanti termini, si è conferito al giudice il compito di colorare l’esatta qualificazione della quantità di tempo tesa a far sorreggere la pretesa risarcitoria.

Con tale argomentare si sono verificati dei soggettivismi giudiziari orientati a creare una serie di potenziali giudicati contrastanti.

Infatti, Cassazione n. 870 del 2008 si è interrogata sulla quantificazione del periodo temporale atto a giustificare il risarcimento: “la lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un’effettiva compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante “iure hereditatis”. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio e precisato che non risulta stabilito in via generale quale durata debba avere la sopravvivenza per poter essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico, non potendosi escludere in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza protrattasi per tre giorni, ha cassato sul punto la sentenza impugnata con cui si era affermato che la sopravvivenza di tale durata non era stata sufficiente a far acquistare alla vittima il diritto al risarcimento del danno biologico).”

Nel caso di danno catastrofico – Cassazione Civile n. 4783 del 2001 – -si è provveduto ad individuare per accertare la lesione dell’interesse leso un altro arco temporale calcolato in ore : “nel caso in cui sia intercorso tra l’evento lesivo e la morte un breve lasso di tempo di poche ore, si deve comunque considerare l’eventuale sussistenza del danno psichico da sofferenza esistenziale patito dal soggetto che abbia atteso lucidamente l’estinzione della propria vita. L’accertamento positivo dell’intensità e della durata, anche limitata a poche ore (nel caso si specie erano trascorse quattro ore), di siffatto pregiudizio determina il risarcimento dello stesso in capo agli eredi” (conforme Cass. Civ. n. 6946 del 2007).

È ovvio che tale dato di derivazione giurisprudenziale compromette prevedibilità e alla chiarezza del dato normativo e può creare un’incertezza verso la collettività (chiarezza e prevedibilità rappresentano indici ostentati dalla Corte Edu in ordine al rispetto del principio di legalità sostanziale).

Si segnala, ancora, la sentenza della Cassazione n. 15760 del 2006 che occupandosi con un ampio obiter sul tema, tenta di fare breccia nel sistema delineato in precedenza cercano di riconoscere, attraverso le fonti sovranazionali, un risarcimento diretto derivante dalla lesione del bene vita nel caso di morte immediata. L’indicata sentenza ha messo in risalto la centralità del danno biologico del defunto in relazione alla morte non immediata – ormai riconosciuto da consolidata giurisprudenza, come trasmissibile iure hereditatis – e dello stesso danno da morte come perdita della integrità e delle speranze di vita biologica, in relazione alla lesione del diritto inviolabile della vita, tutelato dall’art. 2 Cost. (vedi espressamente Corte Costituzionale sentenza del 6 maggio 1985 n. 132) ed ora anche dall’art. 11-62 Costituzione europea, nel senso di diritto ad esistere, come chiaramente desumibile dalla lettera e dallo spirito della norma europea. “La dottrina italiana ed europea che riconoscono la tutela civile del diritto fondamentale della vita, premono per il riconoscimento della lesione come momento costitutivo di un diritto di credito che entra istantaneamente come corrispettivo del danno ingiusto al momento della lesione mortale, senza che rilevi la distinzione tra evento di morte mediata o immediata. La certezza della morte, secondo le leggi nazionali ed europee è a prova scientifica, ed attiene alla distruzione delle cellule cerebrali e viene verificata attraverso tecniche raffinate che verificano la cessazione della attività elettrica di tali cellule. La morte cerebrale non è mai immediata, con due eccezioni: la decapitazione o lo spappolamento del cervello. In questo quadro anche il danno da morte, come danno ingiusto da illecito, è trasferibile mortis causa, facendo parte del credito del defunto verso il danneggiante ed i suoi solidali.”

Un passaggio su tale questione problematica lo ritroviamo anche nelle celeberrime Sezioni Unite di san Martino del 2008, le quali confermano la distinzione tra danno catastrofale – da riconoscere in  base alla more intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo – e danno biologico che si invera solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile:  “il giudice potrà correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si segnale Cass. n. 6754 del 2011: “in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d’altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta”.

Il punto di approdo dell’indicato excursus giurisprudenziale è la sentenza del 23 gennaio 2014 n. 1361 secondo la quale costituisce danno non patrimoniale anche il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell’ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica.

Si riportano i principi di diritto ricavabile dal testo:

  • Il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell’uomo costituito dalla vita, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, e dovendo essere ristorato anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo la persistenza in vita all’esito del danno evento da cui la morte derivi nè l’intensità della sofferenza interiore patita dalla vittima in ragione della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine.
  • Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all’exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell’irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, giacchè la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta (va) la vita della (di quella determinata) vittima e che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se

 

    • l’illecito non ne avesse causato la soppressione. 
  • Il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile iure hereditatis.
  • Non essendo il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l’individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, non apparendo pertanto idonea una soluzione di carattere meramente soggettivo, né la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa personalizzazione, in considerazione in particolare dell’età delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell’attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima.

 

Il contrasto di giurisprudenza generatosi in seguito alla sentenza della III Sezione n. 1361 del 23 gennaio 2014, e la particolare importanza della questione ha indotto l’ordinanza del 5 marzo 2014 n. 5056 a rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente perché valuti l’esigenza di investire le Sezioni unite, al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto il quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale già delineato nel 2008, alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema del diritto della risarcibilità iure haereditario del danno da morte immediata.

 

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