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Diritto Penale. Rimessa alle Sezioni Unite la disciplina del fatto di lieve entità di cui all’art.73, co.5, T.U. stupefacenti

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto Penale. Rimessa alle Sezioni Unite la disciplina del fatto di lieve entità di cui all’art.73, co.5, T.U. stupefacenti  

Con l’ordinanza di remissione dell’aprile 2015, la terza sezione penale della Cassazione porta al vaglio delle Sezioni Unite la questione relativa alla art. 73, comma 5 del Testo Unico sugli stupefacenti, di cui al d.P:R. n. 309/90.

Tale norma, elevata da attenuante a fattispecie autonoma dal D.L. 146 del 2013, punisce la condotta di colui che commette i fatti di cui all’art. 73 in argomento che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per le qualità o quantità delle sostanze, si rivelino essere di lieve entità.

La questione che si chiede venga portata al vaglio delle Sezioni Unite involge la possibilità, per le condotte antecedenti al D.L. 146/2013, di rilevare d’ufficio in sede di legittimità, anche in presenza di un ricorso manifestamente infondato e che non sollevi censure in ordine al trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative intervenute con riferimento al regime della pena riguardante la fattispecie autonoma di cui al co. 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, anche nei casi in cui detta pena non risulti illegale.

 

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