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Il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro sia diverso da quello del danno.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro sia diverso da quello del danno. 

La Suprema Corte, con la sentenza n. 50177 dello scorso dicembre, è tornata ad esprimersi sui limiti di applicabilità del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.

L’interessante caso prendeva le mosse da un sequestro predisposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, di beni e somme di denaro degli indagati, costituenti il profitto del reato di truffa ai danni del TAR Campania, sezione distaccata di Salerno.

A seguito di talune indagini poste in essere dalla polizia giudiziaria, nel mese di giugno 2014, sulle generalità del possessore di un’utenza di telefonia mobile intestata al TAR; si era appresa l’esistenza di una convenzione che, il dirigente del suddetto TAR aveva stipulato con la società BT Mobile Voce per l’attivazione di 200 schede telefoniche prepagate, i cui fruitori non erano noti. Negli stessi giorni pervenivano presso la sede del TAR, diverse fatture per diverse migliaia di euro per servizi resi ad utenze che non risultavano in uso presso il TAR, ma che di fatto erano ad esso intestate. La P.A. era del tutto all’oscuro della stipula di tali contratti e convenzioni: il tutto era stato realizzato da uno degli indagati il quale, in veste di dirigente del TAR, aveva stipulato questi contratti, rimasti al di fuori delle legittime procedure contabili previste dalla normativa.

Il giudice del riesame, pur riconoscendo un uso distorto delle funzioni pubbliche ricoperte dall’ex dirigente, escludeva l’integrazione del reato di truffa ex art. 640 comma 2 n.1 c.p. in quanto il TAR non aveva irrogato somme di danaro e il danno ricadeva esclusivamente sulle compagnie telefoniche.

Sul punto, la Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile il delitto di truffa anche quando il soggetto passivo dei raggiri sia diverso dal soggetto passivo del danno, sempre che sussista il nesso causale tra i raggiri o artifizi per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore e il danno patrimoniale patito dal truffato.

Il Collegio si sofferma altresì sull’ambito applicativo della norma incriminatrice, la quale configurando un reato di danno e non di mero pericolo, richiede un reale depauperamento economico del soggetto passivo. In tal senso, prosegue la Corte, non sarà sufficiente la realizzazione della condotta ma è necessario che essa provochi una lesione effettiva del patrimonio non essendo il mero disvalore idoneo a provocare una reazione dell’ordinamento, ove non si realizzino gli eventi di danno previsti.