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SENTENZA DELLA CORTE 21 gennaio 2016, causa C-430/14: Legami di parentela tra l’acquirente, persona fisica, e il dirigente della società venditrice

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016, causa C-430/14

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) – Determinazione del valore in dogana – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 143, paragrafo 1, lettera h) – Nozione di “persone legate” ai fini della determinazione del valore in dogana – Legami di parentela tra l’acquirente, persona fisica, e il dirigente della società venditrice»

L’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell’8 gennaio 1999, deve essere interpretato nel senso che un acquirente, persona fisica, e un venditore, persona giuridica in seno alla quale un parente di tale acquirente disponga effettivamente del potere di influenzare il prezzo di vendita di dette merci a vantaggio del citato acquirente, devono essere considerati persone legate ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che un acquirente, persona fisica, e un venditore, persona giuridica il cui dirigente è il fratello di tale acquirente, devono essere considerati persone legate a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale.

In proposito, l’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 elenca, tassativamente, i casi in cui le persone sono considerate legate ai fini dell’applicazione dell’articolo 29 del codice doganale. Si considerano legate, in particolare, a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93, le persone appartenenti alla stessa famiglia. In base a tale disposizione, anch’essa formulata in modo restrittivo, si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo «le persone tra le quali intercorre uno (…) dei rapporti [che essa] [menziona]». Tra questi figura, segnatamente, il rapporto tra fratelli e sorelle.

La Corte UE osserva che dal tenore dell’articolo 143 citato discende che i legami cui tale disposizione si riferisce sono quelli esistenti tra persone fisiche, mentre, nel procedimento principale, il venditore delle merci di cui trattasi è una persona giuridica. Ancora, che secondo una giurisprudenza costante della Corte, la normativa dell’Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (sentenza Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 36 e giurisprudenza ivi citata e sentenza Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, punto 20, nonché Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punti 39 e 40). A tal fine, le autorità doganali sono legittimate a verificare il prezzo indicato dal dichiarante e a non accettarlo se ritengono che esso sia stato influenzato dai legami esistenti tra le parti alla transazione (sentenza Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, punto 37). In tale contesto, l’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, elenca le situazioni in cui è probabile che il prezzo di vendita delle merci in esame possa essere stato influenzato dai legami esistenti tra le parti alla transazione.

Pertanto, in base all’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), di detto regolamento, ne ricorre, in particolare, il caso qualora dette parti appartengano alla stessa famiglia. Orbene, il rischio che persone legate da vincolo di parentela influenzino il prezzo di vendita delle merci importate sussiste anche quando il venditore è una persona giuridica in seno alla quale un parente dell’acquirente disponga del potere di influenzare il prezzo di vendita a vantaggio di quest’ultimo. Ciò considerato, e alla luce degli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione relativa alla valutazione doganale, richiamati ai punti 22 e 23 della presente sentenza, escludere a priori che un acquirente e un venditore possano essere considerati persone legate, a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93, perché una delle parti del contratto di vendita è una persona giuridica potrebbe compromettere l’effetto utile dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale. In tal caso, infatti, le autorità doganali sarebbero private della possibilità di esaminare, in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, le circostanze proprie della vendita di cui trattasi, sebbene ci sia motivo di supporre che il valore di transazione delle merci importate abbia potuto essere influenzato dai legami di parentela esistenti tra l’acquirente ed un membro della persona giuridica venditrice.

Quindi, il Giudice dell’Unione rileva che qualora, come nelle circostanze del procedimento principale, una persona fisica disponga, in seno a una persona giuridica, del potere di influenzare il prezzo di vendita di merci importate, a vantaggio di un acquirente cui detta persona fisica sia legata da vincoli di parentela, la qualità di persona giuridica del venditore non osta a che l’acquirente e il venditore di tali merci possano essere considerati legati ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale. Per valutare se il parente dell’acquirente disponga di tale potere in seno alla persona giuridica venditrice, le funzioni che egli svolge in seno a tale persona giuridica o, se del caso, la circostanza che sia il solo a esercitarvi un’attività sono elementi rilevanti che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Spetta, pertanto, alle autorità doganali competenti, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, esaminare, se necessario, le circostanze proprie della vendita in questione e ammettere il valore di transazione, purché legami, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, non abbiano influito sul prezzo di vendita delle merci importate.

In definitiva, la Corte dell’Unione risponde dichiarando che l’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93 va interpretato nel senso che un acquirente, persona fisica, e un venditore, persona giuridica in seno alla quale un parente di tale acquirente disponga effettivamente del potere di influenzare il prezzo di vendita di dette merci a vantaggio del citato acquirente, devono essere considerati persone legate ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale.

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