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Omissione di atti d’ufficio per il ctu che deposita in ritardo la perizia

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Omissione di atti d’ufficio per il ctu che deposita in ritardo la perizia

Se il consulente tecnico non rispetta il termine previsto per il deposito della perizia non configura una grave negligenza sanzionabile ex art. 25 L. 281/1985, bensì un’evidente ipotesi di cui all’art. 328 c.p., è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (IV° sez. pen. n°26589/2016 depositata il 27/06/2016).

L’attività di consulenza tecnica concerne atti che devono essere adottati senza ritardo, essendo gli stessi strettamente necessari ai fini della decisione, pertanto, la violazione dei termini presuppone il volontario e consapevole rifiuto del perito di rispettare gli obblighi fissati dal suo incarico.

La Corte nell’annullare la sentenza impugnata, per la sola prescrizione del reato non ricorrendo le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., avuto riguardo ai rilievi effettuati dal giudice di secondo grado, accoglie la tesi di quest’ultimo superando la posizione del giudice de prime cure il quale “apoditticamente ravvisa nella condotta dell’imputato (ctu) una grave negligenza senza spiegare in che cosa essa sarebbe consistita e senza considerare che neppure l’imputato aveva adottato, a sua discolpa, elementi per ipotizzare un’ipotesi colposa”.

Nel caso di specie, il Ctu dopo un anno e sette mesi dal conferimento dell’incarico e dopo diversi solleciti, non aveva consegnato la perizia e non aveva comunicato una plausibile giustificazione del suo ritardo; in più il perito nominato successivamente in sua sostituzione non aveva rappresentato nessuna difficoltà a svolgere le operazioni peritali e a depositarne le conclusioni nei termini previsti.

Quindi, sulla base delle argomentazioni del giudice di appello, la Corte di Cassazione ha concluso stabilendo che tale ipotesi non configura una mera violazione dell’art. 25 L.281/1985 e dunque una grave negligenza, bensì integra gli estremi del reato di omissione di atti d’ufficio sanzionabile con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.