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Legge Gelli: per la corretta interpretazione la parola alle S.U.

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Lo scorso 22 febbraio le S.U. Penali depositavano le motivazioni in merito al quesito loro sottoposto in materia di responsabilità medica.

In particolare, l’intervento delle SU si rendeva necessario alla luce delle prime interpretazioni giurisprudenziali che seguivano la pubblicazione della c.d. legge Gelli-Bianco, in materia di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria.

Il quesito oggetto di analisi è il seguente: “Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l’ambito applicativo della previsione di “non punibilità” prevista dall’art. 590-sexies cod. pen., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”.

Nella pronuncia la Suprema Corte, esamina le conclusioni cui erano giunte dapprima, in ordine di tempo, la sentenza Tarabori e poi la sentenza Cavazza con particolare riguardo alla individuazione della corretta portata applicativa della nuova normativa.

La novella, come sottolineato in più punti dai suddetti arresti giurisprudenziali e dalle stesse SU, si inserisce nel solco della precedente Legge Balduzzi precisando alcune questioni rimaste in sospeso. In primo luogo si occupa di delimitare la portata applicativa delle c.d. linee guida e delle buone pratiche, a quelle espressamente accreditate dalla comunità scientifica e, inoltre, con l’introduzione dell’art. 590 sexies nel c.p., chiarisce l’esclusione della punibilità senza riferimenti a colpa lieve e colpa grave in caso di imperizia, qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, adeguate al caso concreto. Il contrasto giurisprudenziale nasce proprio con riferimento al corretto inquadramento della norma in questione, secondo alcuni da ascriversi ad una sorta di causa di non punibilità.

È per tale ragione che la Suprema Corte all’esito di una lunga analisi della questione, ritiene necessario effettuare talune precisazione ed enuncia il seguente principio di diritto:

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico- assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate”.