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Diritto civile. Il concorso di colpa del pedone investito non esclude la responsabilità del conducente

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1135 del 22 gennaio 2014, ha affermato il principio di diritto in base al quale l’accertamento del comportamento imprudente e colposo del pedone investito non esime il conducente del veicolo investitore dall’onere di superare la presunzione di colpa gravante sul medesimo ai sensi dell’art. 2054 c.c.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte si fonda sulla contestazione, da parte del conducente del veicolo che ha causato l’investimento e il conseguente decesso di un pedone, della statuizione del Giudice di secondo grado con la quale il medesimo veniva dichiarato responsabile e condannato al risarcimento per i danni occorsi alla vittima del sinistro.

In particolare, il ricorrente ha denunciato la violazione degli articoli 40, 41, 43 e 54 c.p. e 1227, comma 2, c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,  deducendo che la condotta colposa del pedone, il quale non si avvalse delle apposite strisce ed effettuò, con decisione improvvisa, l’attraversamento della sede stradale, avrebbe dovuto condurre il giudicante ad escludere la responsabilità in capo al conducente.

La Corte di Cassazione con la sentenza in argomento ha rigettato il ricorso, affermando che l’assenza di un prova idonea a vincere la presunzione di colpa, gravante sul soggetto investitore ai sensi del suindicato art. 2054 c.c., non preclude la necessità di realizzare un’indagine volta a verificare se, nel caso concreto, ricorrano i presupposti di un concorso di colpa del pedone danneggiato; tuttavia, si osserva che l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo, non è comunque sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

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