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LA STRANA GUERRA DEI TAR RISOLTA (MALE) DAL GENERALE EMILIANO

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3D rendering of a school classroom

Non credo che un accidente simile sia mai accaduto, ma al tempo del COVID-19 tutto è possibile. Ed è possibile anche che due distinte sezioni dello stesso TAR, quello della Puglia, si trovino a decidere sulla sospensiva della stessa ordinanza e decidano, lo stesso giorno, in modo diametralmente opposto, incrementando il caos – già imperante – nel mondo della scuola pugliese e che sempre lo stesso giorno una nuova Ordinanza del Presidente della Regione rimescoli ancora le carte e invece di risolvere il problema lo complichi ulteriormente, portando ulteriore scompiglio tra le famiglie e gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado.

Ma andiamo con ordine:

Con il DPCM del 24 ottobre 2020 il Governo aveva dettato disposizioni  – tra le altre cose –  anche sulla scuola. In particolare aveva previsto all’art. 1, comma 9, lett s), a modifica del DPCM del 13 ottobre 2020 che, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 24 novembre 2020 “fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, (…) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.”. Cioè, in estrema sintesi, attività educativa e didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado e didattica a distanza per una misura del 75% per scuole secondarie di secondo grado.

In data 26 ottobre il Presidente Emiliano emana una ordinanza (la n. 407 del 2020) con la quale dispone l’adozione della didattica digitale integrata da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) – esclusa quindi la scuola dell’infanzia – per il periodo dal 30 ottobre al 24 novembre 2020, riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali. L’ordinanza è fondata sostanzialmente sulla diffusività esponenziale del contagio, che starebbe determinando  “la progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale”, sulla circostanza che dall’esame dei dati emergerebbe “un notevole incremento dell’andamento dei contagi nelle comunità scolastiche, con almeno 417 casi di positività al virus ascrivibili a studenti e 151 al personale della scuola, con una crescita allarmante dei casi (contagi rilevati in ben 286 scuole), tale da evidenziare una particolare situazione di rischio e criticità a livello territoriale che necessità dell’immediata adozione di misure più stringenti nell’intero settore scolastico” e che “il numero dei casi rilevati in ambito scolastico rappresenta altrettanti potenziali cluster familiari o comunitari, oltre a generare un elevatissimo carico di lavoro per le attività di contact tracing territoriale e per i laboratori di analisi”. Il provvedimento, peraltro, sarebbe stato sollecitato “nel corso dell’incontro del Comitato Permanente Regionale della Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta del 27 ottobre 2020”.

L’ordinanza del Governatore pugliese è stata oggetto di due distinte impugnazioni. Una innanzi al TAR PUGLIA Sez. di Bari, l’altra innanzi al TAR PUGLIA Sez. di Lecce.

Senza voler approfondire, in questa sede, l’analisi sulla competenza a conoscere della questione di questa o quella sezione del TAR PUGLIA, sta di fatto che entrambi i TAR si sono determinati ad esaminare e decidere la questione, come richiesto dai ricorrenti (il CODACONS in proprio e per un gruppo di genitori innanzi al TAR BARI e un gruppo di genitori innanzi al TAR LECCE) in via cautelare con provvedimento monocratico del Presidente del Tribunale amministrativo. E mentre il TAR Bari ha accolto la richiesta di sospensiva, il TAR Lecce ha respinto la richiesta. Le motivazioni contenute nei decreti sono entrambe estremamente succinte – forse eccessivamente, nonostante la natura del rito – ma entrambe estremamente lineari nel percorso logico giuridico che ha determinato l’esito della fase di giudizio.

Nel proprio decreto, il TAR Lecce (Presidente L. Di Santo), “impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito” motiva la sua decisione ritenendo “che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus” e, anche sulla base del fatto “che il provvedimento impugnato ha una efficacia temporale limitata (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile anche di riduzione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte sull’evolversi della situazione epidemiologica” conclude “che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte”. Il TAR Bari (Presidente O. Ciliberti) viceversa, motiva l’accoglimento dell’istanza di sospensiva premettendo che “l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari” e ritenendo che “dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione” atteso anche che, “come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica”. Conclude argomentando che “il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale”.

Le due decisioni, quindi, risolvono il problema della interruzione dei servizi scolastici in presenza disposto dal Presidente Emiliano in maniera diametralmente opposta, senza peraltro ritenere di dovere approfondire (come invece aveva fatto il TAR Campania nella pronuncia avverso la richiesta di impugnazione contro analoga ordinanza del Presidente De Luca) con un supplemento di istruttoria ma prendendo per buono il percorso logico giuridico emergente dall’ordinanza impugnata.

Vi è che, tuttavia, pur se adottati lo stesso giorno – il 6 di novembre – i due decreti fanno riferimento a parametri normativi differenti che a loro volta presuppongono differenti premesse di tipo tecnico-scientifico. Il TAR Bari, infatti, richiama nella sua decisione (cosa che omette di fare il TAR Lecce), il sopravvenuto DPCM del 3 novembre 2020, quello, per intenderci, che prevede la ripartizione del nostro Paese in tre aree – rossa, arancione e gialla – sulla base di 21 parametri diversi sulla scorta del quale la Puglia è collocata nella cosiddetta zona arancione, e quindi tra le aree a media criticità. Ebbene, poiché per le aree a media criticità, argomenta il TAR, è prevista la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia e le scuole secondarie di primo grado e anzi ”persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) (si) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari e poiché “dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione” conclude per l’accoglimento dell’istanza di sospensiva.

Il TAR Bari, quindi, a differenza del TAR Lecce, finalmente e con più coraggio rispetto al secondo, sfata il mito della prevalenza tout court del diritto alla salute su ogni altro diritto qualora, come in questo caso, si ritenga – argomentando – che non ci siano ragioni sufficienti – sul piano logico – giuridico e quindi tenendo conto anche delle evidenze tecnico – scientifiche alla base delle decisioni adottate –  per cui debba ritenersi che ci sia un concreto pericolo per la salute pubblica e individuale rispetto ad alcuni comportamenti individuali e collettivi, che in questo caso riguardano la possibilità di far ricorso alla didattica in presenza. E questo tenuto conto del fatto che – e anche in questo inciso il TAR Bari dimostra un coraggioso realismo – la didattica a distanza, per il fatto che “vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza”, si tradurrebbe “in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica” e quindi nel sacrificio di un diritto, quello all’istruzione, anch’esso costituzionalmente protetto.

La Regione Puglia ha risolto l’”imbarazzo” procurato da queste decisioni simmetricamente contrapposte adottando in pari data una nuova ordinanza che tuttavia sembra proporre una cura peggiore del male. Dispone la riapertura della scuola primaria e della secondaria di primo grado ma con la precisazione che “Nessuno potrà essere obbligato ad andare a scuola in presenza e le eventuali assenze saranno giustificate“. “Tutti – dice il Governatore in un post facebook a commento dell’ordinanza, peraltro di immediata applicazione – avranno diritto a richiedere la didattica a distanza per tutelare la propria salute. Le scuole dovranno dotarsi immediatamente della possibilità di fare didattica a distanza”. Una decisione che non solo sposta sulle famiglie tutta le responsabilità di scegliere se mandare o meno i propri figli a scuola, abdicando quindi al suo ruolo di decisore, ma che di fatto sovverte il ragionamento che ha fondato la decisione del TAR Bari, facendo passare il messaggio che mandare i figli a scuola significa correre il rischio di contagiarsi e quindi scoraggiando di fatto la didattica in presenza. Non solo. Questo provvedimento aggrava ancor di più la situazione delle scuole, molte delle quali, come affermato dal TAR Bari, non sono nelle condizioni di assicurare la DAD, prevedendo addirittura che le stesse debbano garantire una didattica a distanza per chi resta a casa e assicurare, contemporaneamente, lezioni in presenza a chi decide di andare in classe, imponendo un metodo di lavoro che il nostro sistema scolastico difficilmente sarà in grado di affrontare in maniera appena efficiente.

E mentre il TAR Bari scoperchia il vaso dell’ipocrisia sottolineando i limiti di un sistema scolastico non in grado di affrontare la sfida della tecnologia ai tempi del COVID e che, evidentemente, non è stato all’altezza di prepararsi adeguatamente – così come del resto il sistema sanitario – alla seconda ondata della pandemia, pure ampiamente prevista, la Regione Puglia si limita a cercare di risolvere il problema semplicemente disponendo che “le scuole dovranno dotarsi immediatamente della possibilità di fare didattica a distanza”. Come se bastasse, per risolvere il problema delle carenze strutturali del sistema sanitario regionale, ordinare alle regioni di dotarsi immediatamente di un numero adeguato di posti di terapia intensiva.

Il Tar della Puglia ha accolto la richiesta di sospensione dell’ordinanza del presidente della Regione, Michele Emiliano, che da fine ottobre ha disposto la chiusura di tutte le scuole ad esclusione di quelle dell’infanzia con un intervento più restrittivo rispetto a quello previsto dall’ultimo Dpcm.