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L’Ordinanza di chiusura delle Scuole e delle Università al vaglio del Tar campania

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Prime note sul Decreto del TAR Campania del 19 ottobre 2020 con il quale il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso avverso l’Ordinanza della Regione Campania che dispone la chiusura delle Scuole e delle Università nel territorio regionale fino al 30 ottobre 2020

Il primo scontro significativo tra Governo e Regioni sulla adozione delle misure per contrastare la Pandemia in questa seconda ondata di contagi che sta investendo il nostro Paese – insieme al resto d’Europa – vede prevalere la Regione Campania che, davanti al TAR, ha visto imporsi la sua linea, dettata da una maggiore prudenza rispetto a quella del Governo.

Il terreno di scontro, questa volta, è la scuola. La linea del Governo, sul punto, era netta ed era stata ribadita in molte occasioni dal Ministro Azzolina.

In ossequio a quanto previsto dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito con la legge del 6 giugno 2020 n. 41, la ripresa del nuovo anno scolastico sarebbe stata in presenza. Nessuna chiusura per le scuole di ogni ordine e grado. Semmai l’alternanza tra lezioni in presenza e didattica a distanza e orari di ingresso scaglionati per favorire il distanziamento negli edifici scolastici e uso delle mascherine anche in classe, con un notevole carico di responsabilità – peraltro – attribuito ai Dirigenti scolastici, che dovevano, per ogni singolo istituto, decidere quali misure adottare per garantire la sicurezza ad alunni, studenti ed insegnanti.

E che tutti – anche i Governatori – fossero d’accordo con questa impostazione era stato evidente per il grande dibattito apertosi durante l’estate scorsa sulla data di riapertura dell’anno scolastico, che improvvidamente il Ministro avrebbe voluto attribuire a sé e che i Presidenti di Regione hanno invece – correttamente – rivendicato, essendo la materia di stretta competenza regionale in virtù delle norme sulla ripartizione – legislativa e amministrativa – delle competenze in materia di organizzazione dell’istruzione.

Ed invece, spiazzando tutti, la Giunta Regionale della Campania con Ordinanza n. 79 del 15 ottobre del 2020 a firma del Presidente de Luca aveva ordinato per 15 giorni, fino al 30 ottobre 2020, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università alla luce del preoccupante numero di contagi che stava investendo la Regione.

Un provvedimento che aveva suscitato la vibrata protesta del Ministro dell’Istruzione e indotto un gruppo di genitori ad impugnare detto decreto innanzi al TAR Campania.

Una disputa risolta in tempi brevissimi dallo stesso Giudice amministrativo che ha emesso il 19 ottobre 2020 un provvedimento cautelare con il quale conferma l’ordinanza impugnata, salvo rinviare la decisione nel merito al 17 novembre, che presumibilmente confermerà – ameno nella sostanza – il contenuto della decisione cautelare.

Il TAR assume la decisione dopo aver chiesto ed ottenuto dalla Regione una integrazione della documentazione a conforto della propria ordinanza con il deposito di atti istruttori in grado di evidenziare i dati della diffusione del contagio nella regione anche tenendo conto del fatto che una successiva ordinanza – la n. 80 del 2020 – aveva in parte modificato quella impugnata, quanto alla sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia (fascia 0-6 anni), e confermate, per quanto di interesse, quanto al resto, circostanza questa che porrà la questione, comunque rimessa alla valutazione del Collegio, di improcedibilità del ricorso in ragione proprio della sopravvenuta Ordinanza n. 80/2020, i cui effetti, sovrapponendosi a quelli derivanti dalla ordinanza n. 79/2020, si sostituiscono a quelli della ordinanza precedente.

La decisione del TAR, quindi, si fonda sulla documentazione sulla base della quale la Regione ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della “correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e la frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente “indotti” dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo e, quanto alla proporzionalità della stessa, della progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale, per effetto della diffusione del contagio, ben rilevante anche in ottica di prevenzione dell’emergente rischio sanitario; sulla base del doveroso bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare che ne occupa e della verifica rigorosa dei presupposti di “estrema gravità e urgenza” nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, da porre a fondamento dell’eventuale concessione della invocata tutela” e dando  “prevalenza all’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato”, un interesse pubblico che “espressamente affonda nell’esigenza di tutelare il diritto primario alla salute, messo in pericolo dalla pure evidenziata scarsità delle risorse, da riguardare complessivamente su base regionale e non meramente locale, alla stregua dell’attuale riparto di competenze, e che resta, dunque, irrilevante la localizzazione intraregionale degli eventuali focolai (“polarizzazione del contagio” in determinate aree territoriali) rispetto alla gestione unitaria, su base regionale appunto, delle strutture di ricovero e cura deputate alla gestione dell’emergenza sanitaria”. Secondo il condivisibile ragionamento del TAR,  “la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori; la espressa temporaneità della misura e il manifestato proposito (come rappresentato dalla difesa regionale, “nelle more delle ulteriori valutazioni che la stessa Unità di Crisi dovrà necessariamente effettuare alla luce del nuovo quadro delle misure necessarie a fronteggiare la gravissima crisi”) di rimodulazione della stessa, all’esito del sopravvenuto DPCM 18 ottobre 2020 – le cui disposizioni, per quanto rileva (art. 1, comma 1, lettera d), n. 6), in materia di attività didattiche), si applicano a far data dal 21 ottobre 2020”.

Un provvedimento, quello regionale, che il TAR ritiene legittimo sulla scorta di quella impostazione, ribadita fin dai primissimi provvedimenti emanati dal Governo, secondo cui le Regioni avrebbero potuto – ove ce ne fosse stata la necessità – adottare provvedimenti più restrittivi di quelli statali in base alle esigenze e le peculiarità dei territori e nel caso di specie contenente una misura ritenuta “idonea” e “proporzionale” per ciò che riguarda la “correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e la frequenza scolastica” secondo una strada che per certi versi viene confermata dalle decisioni di altre Regioni Italiane che in queste ore stanno decidendo, ciascuna per il territorio di riferimento, di adottare anche loro misure più restrittive di quelle del Governo (si pensi alla provincia autonoma di Bolzano per ciò che riguarda i Mercatini di Natale o la Regione Lombardia, che vuole imporre il “coprifuoco” dalle 23 alle 5 del mattino.  Al solito, se dal punto di vista della legittimità il provvedimento della Regione Campania – così come quelli che in questa direzione adotteranno altre Regioni – sembra immune da vizi, viene da chiedersi con forza che fine abbia fatto quel principio di   leale collaborazione tra Stato e Regioni che dovrebbe essere, proprio in queste particolarissime situazioni, un punto forte di riferimento nella condotta di queste istituzioni.