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Diritto Amministrativo. Tar Campania sull’actio finium regundorum tra il neo introdotto istituto dell’indennizzo da ritardo e il più “classico” risarcimento del danno ingiusto da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento

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Tar Campania sull’actio finium regundorum tra il neo introdotto istituto dell’indennizzo da ritardo e il più “classico” risarcimento del danno ingiusto da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento

Il Tar Campania, con sentenza 23-02-2015, n. 1226, delinea a chiare lettere i confini tra il neo introdotto istituto dell’indennizzo da mero ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte ed il più tradizionale risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

L’art. 28, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. n. 98 del 2013, ha modificato l’art. 2-bis L.  241 del 1990, introducendo il comma  1-bis che riconosce il diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo  da  ritardo, ovvero, il  pagamento  di  una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. Tale importo è calcolato a partire dal giorno successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso. La disposizione si applica ai procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa  avviati ad istanza di parte iniziati a partire dal 21 agosto 2013.

La direttiva della Funzione Pubblica 9 gennaio 2014 contenente le linee guida per l’applicazione dell’art. 28 D.L. 69/2013  in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento ad istanza di parte aveva espressamente precisato che tale specie di indennizzo andava tenuta ben distinta da quella del danno da ritardo di cui al comma 1 dell’art. 2-bis della L. 241/1990: mentre quest’ultima, infatti, presuppone l’avvenuta prova dell’esistenza stessa del danno, del comportamento colposo o doloso dell’Amministrazione e dell’esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla p.a., la nuova fattispecie indennitaria è astrattamente applicabile in tutte quelle fattispecie in cui il procedimento, ad istanza di parte, debba concludersi entro un determinato periodo di tempo, indipendentemente dalla natura giuridica del  termine  apposto  e,  quindi, dalla circostanza che il termine abbia  un  carattere  perentorio  o ordinatorio.

Il Tar Campano, conformandosi a quanto compiutamente rilevato nella menzionata direttiva, condanna l’Amministrazione a corrispondere un equo indennizzo di trenta euro al giorno per il ritardo del Comune a provvedere sull’istanza di autorizzazione, presentata da un laboratorio di analisi, per l’esercizio di un punto prelievi esterno alla sua sede centrale, sulla base del rilievo che l’indennizzo introdotto con l’art. 28, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, va tenuto nettamente distinto da quello di cui al comma 1 dell’art. 2-bis, L. n. 241 del 1990. Mentre, infatti, il risarcimento presuppone l’integrazione, sul piano probatorio, di tutti gli elementi di cui all’art. 2043 c.c., la fattispecie dell’indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento. D’altra parte, proprio l’utilizzo del termine indennizzo, come precisato nella direttiva contenente le linee guida per l’applicazione della nuova fattispecie, consente di ritenere che  il pagamento della somma sia dovuto  anche nell’eventualità in cui la mancata emanazione del provvedimento  sia riconducibile  ad  un  comportamento  “scusabile”  e   astrattamente “lecito” dell’Amministrazione.

 

T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 23-02-2015, n. 1226

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5585 del 2014, proposto da:

Laboratorio Eurolab s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Kivel Mazuy, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci n.10;

contro

Comune di Recale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Perone, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G/8;

ASL Caserta, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Ragozzino e Giulio Colaiori, coi quali è domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;

Federlab, non costituita;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Recale sull’atto di diffida prot. n.6332 del 22.9.2014, con cui è stato sollecitato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un punto prelievi esterno del laboratorio chiesta in data 5.8.2014 con istanza prot. n.5435;

e per ottenere la condanna dello stesso comune a corrispondere all’instante un equo indennizzo ex art. 2 bis, comma 1, della L. n. 241 del 1990.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Recale e dell’ASL Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

  1. Con atto notificato il 7 novembre 2014 e depositato il 12 seguente, il Laboratorio Eurolab s.r.l. ha esposto di aver presentato al Comune di Recale, in data 5 agosto 2014, con prot. n.5435, istanza volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un punto di prelievo esterno alla sede del centro, in locali siti alla via Gibuti n.6. La società ricorrente ha rappresentato che, sebbene l’ASL Caserta – Dipartimento di prevenzione, a seguito di sopralluogo, abbia reputato sussistenti tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 7301/2001, rilasciando parere favorevole in data 10 settembre 2014, il suddetto Comune non ha completato il procedimento, sospendendolo con nota del 18 settembre 2014 per acquisire un ulteriore parere. Lamentando che, nonostante i vari solleciti e la notifica di un atto di diffida, il Comune di Recale non ha ancora definito la domanda, il centro ricorrente ha proposto il ricorso in trattazione, ex art. 117 c.p.a., al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ente locale sulla richiesta di autorizzazione e la condanna dello stesso comune a corrisponderle un equo indennizzo, ex art. 2 bis, comma 1 bis, della L. n. 241 del 1990, comma introdotto dall’art. 28, comma 9, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
  2. In data 17 dicembre 2014 Eurolab ha depositato l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Recale il 21 novembre 2014 con prot. n. 7932.
  3. Si sono costituiti in giudizio sia l’ASL Caserta che il Comune di Recale. Quest’ultimo ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’azione per l’insussistenza di un’ipotesi di silenzio-inadempimento, concludendo comunque per il rigetto delle domande attoree anche nel merito, ivi compresa la richiesta dell’indennizzo, stante la mancata prova del danno da ritardo e degli elementi costitutivi della responsabilità.
  4. Con successive memorie la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione riferita al silenzio, a seguito del rilascio del provvedimento favorevole, ma ha insistito nella domanda di indennizzo ex art. 2 bis, comma 1 bis, della L. n. 241 del 1990.
  5. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2015, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
  6. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale resistente in quanto l’accertamento della sussistenza della fattispecie del silenzio-inadempimento è questione che attiene non alle condizioni dell’azione ma al merito del giudizio proposto ex art. 117 c.p.a.
  7. In ogni caso, a seguito del rilascio dell’autorizzazione, in data 21 novembre 2014, ossia dopo la proposizione del ricorso, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto d’interesse, nella parte con cui è stato azionato il giudizio sul silenzio.
  8. Resta, invece, da scrutinare nel merito la domanda diretta a conseguire l’indennizzo per il ritardo.

In tale parte il ricorso è fondato.

8.1. E’ noto che l’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, modificando l’art. 2-bis della L. n. 241 del 1990, con l’aggiunta del comma 1-bis, ha introdotto l’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte, prevedendo il pagamento di una somma pari a 30 Euro per ogni giorno di ritardo.

Contrariamente alla prospettazione del Comune resistente, la fattispecie dell’indennizzo da ritardo va nettamente distinta da quella prevista dal comma 1 dell’art. 2-bis della L. n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera c), della L. n. 69 del 2009, atteso che mentre il risarcimento presuppone la prova del danno, del comportamento colposo o doloso dell’Amministrazione nonchè del nesso di causalità, la fattispecie dell’indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento.

8.2. Nel caso di specie tale presupposto è sicuramente sussistente atteso che, come inizialmente comunicato dalla stessa amministrazione comunale (con nota prot. 6440 del 24.9.2014), il parere favorevole del Dipartimento di prevenzione dell’ASL Caserta, rilasciato ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 7301/2001, “è pervenuto in data 11.9.2014, pertanto i successivi trenta giorni decorrono da tale data e scadono il giorno 11.10.2014”.

8.3. Né può dubitarsi che la fattispecie in esame rientri nell’ambito dei procedimenti amministrativi relativi all’esercizio dell’attività d’impresa, relativamente ai quali il legislatore ha inteso circoscrivere gli effetti della nuova disposizione nella fase di prima attuazione (fino all’adozione del regolamento, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, L. n. 400 del 1988, che dovrà confermare, rimodulare, estendere o eliminare la disposizione in esame).

8.4. Sono prive di pregio anche le deduzioni difensive con le quali il Comune di Recale, facendo leva sull’art. 16, commi 3 e 4, della L. n. 241 del 1990, assume che l’ulteriore parere richiesto (con nota del 18 settembre 2014 prot. n. 6247) atterrebbe alla “salute dei cittadini”, con conseguente sospensione del procedimento. Osserva al riguardo il Collegio che, come già sopra chiarito, il parere obbligatorio previsto dalla già citata delibera di Giunta regionale n. 7301/2001 era già stato rilasciato dall’ASL Caserta in data 10 settembre 2014, previa verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla vigente normativa anche a tutela della salute dei cittadini. Invece, il quesito formulato dal Comune di Recale (con la menzionata nota del 18.9.2014) ha natura facoltativa ed è diretto ad acquisire chiarimenti giuridici circa la procedibilità dell’istanza alla luce delle disposizioni contenute nel decreto commissariale n. 109 del 19.11.2013, recante il Piano di riassetto della rete laboratoristica privata.

Pur essendo ammissibile che nella fase istruttoria l’amministrazione procedente possa chiedere pareri facoltativi o formulare quesiti giuridici, deve tuttavia escludersi che la relativa richiesta abbia effetti sospensivi sul decorso del termine di conclusione del procedimento, non rientrando il caso in esame nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 16 della L. n. 241 del 1990.

8.5. In conclusione, la domanda di riconoscimento dell’indennizzo va accolta, con conseguente condanna dell’amministrazione comunale, cui è imputabile il ritardo, a corrispondere al laboratorio ricorrente la somma forfettaria di 30,00 (trenta) Euro per ogni giorno di ritardo, a partire dal 12 ottobre 2014 fino al 21 novembre 2014, data in cui è stato adottato l’atto, per complessivi 1.230,00 (milleduecentotrenta) Euro.

  1. In considerazione della peculiarità e novità della controversia sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio, fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico del comune soccombente.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto condanna il Comune di Recale a corrispondere al centro ricorrente un equo indennizzo, a titolo di ritardo nella conclusione del procedimento, liquidato in complessivi 1.230,00 Euro, oltre alla refusione del contributo unificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore