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Diritto Amministrativo. Il titolo edilizio per silentium

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto Amministrativo. Il titolo edilizio per silentium

La natura vincolata e irrevocabile del permesso di costruire (cfr. art. 11 d.p.r. n. 380/2001) con il quale l’Amministrazione, al ricorrere dei presupposti di legge, rimuove i limiti all’esercizio dello ius aedificandi, esclude che allo stesso possa essere validamente apposta una condizione risolutiva dell’efficacia, in mancanza di qualunque previsione di legge in tal senso”.

In tal senso il T.A.R. Campania – Salerno, sez. I, nella recente sentenza n° 730 del 07.04.2015.

Più specificamente, il Tribunale salernitano ha chiarito che in presenza di un’istanza di permesso di costruire su un’area non assoggettata a vincoli l’inutile decorso del termine previsto per il rilascio si configura come silenzio assenso in conformità a quanto previsto dall’art. 20, comma 8, D.P.R. n° 380/2001, con la conseguenza che “un’eventuale sopravvenuto provvedimento, ove non meramente confermativo, avrebbe potuto essere adottato soltanto secondo i canoni, le garanzie procedimentali e gli speciali oneri di motivazione dell’autotutela, di cui ll’art. 21-nonies, legge n. 241/1990”.

All’evidenza, quindi, l’eventuale diniego di rilascio del permesso di costruire successivo alla formazione del silenzio assenso sulla relativa istanza si configurerebbe come illegittimo residuando, in capo all’Amministrazione, soltanto la possibilità di esercitare il potere di annullamento in autotutela.

Non pare inane precisare che il silenzio assenso sull’istanza di rilascio di permesso di costruire si forma anche nel caso in cui l’istanza sia stata inviata esclusivamente per via telematica – e, quindi, via PEC ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n° 445/2000 – fermo restando, ovviamente, la necessità che la stessa sia assistita da tutti i presupposti di legge [per un approfondimento: T.A.R. Abruzzo – Pescara, sez. I, 04.07.2014, n° 347].

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 839 del 2014, proposto da:  Rosetta Sproviero, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe D’Amico, con domicilio eletto in Salerno, Via Dogana Vecchia, 40;

contro

Comune di Montecorvino Pugliano, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Mele, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria Tar;

per l’annullamento

della condizione apposta al permesso di costruire n. 89/2013, nonché, ove occorra, dello stesso permesso di costruire in quanto reiterativo del titolo silentemente già conseguito ex art. 20, T.U. n. 380/2001

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Pugliano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La sig.ra Rosetta Sproviero è imprenditrice agricola, titolare di un’azienda agricola biologica, denominata “Agriturismo Vecchia Quercia”, in località Marsione di Montecorvino Pugliano. Concorrono a formare l’azienda un lotto di terreno di cui la ricorrente è proprietaria, nonché il contiguo fondo rustico con annessi immobili di cui invece la sig.ra Sproviero è divenuta affittuaria in virtù di contratto stipulato nel 2004, e rinegoziato nel 2008, per la durata di quindici anni.

L’intera superficie aziendale, di circa sei ettari, ricade in zona E1 (agricola semplice) del vigente P.U.C., ove l’edificabilità è strettamente funzionale alle attività agro-silvo-pastorali, esercitate dagli imprenditori agricoli a titolo principale; è altresì consentito l’impianto e l’ampliamento delle aziende agricole che svolgono, come nella specie, attività agrituristiche.

Nel perseguimento di un piano di sviluppo aziendale, la ricorrente, in data 17 settembre 2009 sottoponeva al Comune di Montecorvino Pugliano un progetto per l’ampliamento dell’azienda agricola, assentito con permesso di costruire n. 52/2011. Entrata in vigore, con la L.R. n. 1/2011, la novella della L.R. Campania 19/2009, la sig.ra Sproviero ha inteso avvalersi della previsione di cui all’art. 6-bis, co. 1, di detta legge (Interventi edilizi in zona agricola), il quale, nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, disponeva che “Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola”.

A tal fine, in data 30 gennaio 2012, la ricorrente presentava una nuova istanza di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso (da pertinenza agricola a residenziale anche al fine di ampliare l’offerta ricettiva) dei due fabbricati rurali di cui è affittuaria, inalterati i parametri urbanistici già precedentemente assentiti con il permesso di costruire n. 52/2011. A corredo dell’istanza, la ricorrente dichiarava il proprio impegno alla realizzazione dell’attività agrituristica.

In data 28 ottobre 2013, l’U.T.C. rilasciava il richiesto permesso di costruire (n. 89/2013), per il cambio di destinazione d’uso delle pertinenze agricole degli immobili già oggetto del p.d.c. n. 52/2011 e di successiva s.c.i.a. n. 18221/2011, al fine di consentire lo sviluppo integrato dell’azienda agricola “Agriturismo Vecchia Quercia”, tuttavia subordinando l’efficacia del titolo “all’effettivo esercizio delle attività agrituristiche e solo per la loro durata”; sicché “in caso di mancato inizio delle attività agrituristiche entro il termine di validità del titolo edilizio o nel caso in cui le stesse dovessero cessare, le destinazioni d’uso degli immobili dovranno essere ricondotte a quanto previsto nel permesso di costruire n. 52/2001”.

La sig.ra Rosetta Sproviero, con ricorso depositato il 17 aprile 2014 – a seguito di trasposizione del ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato – chiedeva l’annullamento della condizione apposta al permesso di costruire n. 89/2013, nonché, ove occorra, dello stesso permesso di costruire in quanto reiterativo del titolo silentemente già conseguito ex art. 20, T.U. n. 380/2001.

Il ricorso è fondato. Infatti, come rilevato da parte ricorrente:

  1. a) nelle more dell’adozione del provvedimento impugnato, l’istanza di permesso di costruire in variante al p.d.c. n. 52/2011, presentata il 30 gennaio 2012, deve ritenersi definita per silenzio, ai sensi dell’art. 20, co. 8, D.P.R. 380/2001, il quale prevede che “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”;
  2. b) un eventuale sopravvenuto provvedimento, ove non meramente confermativo, avrebbe potuto essere adottato soltanto secondo i canoni, le garanzie procedimentali e gli speciali oneri di motivazione dell’autotutela, di cui all’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, i quali non risultano nella fattispecie rispettati;
  3. c) la natura vincolata e irrevocabile del permesso di costruire (cfr. art. 11, d.P.R. n. 380/2001), con il quale l’Amministrazione, al ricorrere dei presupposti di legge, rimuove i limiti all’esercizio dello ius aedificandi, esclude che allo stesso possa essere validamente apposta una condizione risolutiva dell’efficacia, in mancanza di qualunque previsione di legge in tal senso;
  4. d) la disciplina urbanistica stabilisce, per ciascuna tipologia di zona, le potenzialità edificatorie e le destinazioni d’uso ammesse; nel quadro così normativamente definito, la destinazione impressa costituisce una qualità stabile dell’immobile, insuscettibile di automatiche “retrocessioni” in funzione del concreto utilizzo;
  5. e) al privato si impone di connettere al bene un uso conforme al titolo, non già anche di farne effettivamente uso; le conclusioni raggiunte non mutano in considerazione dell’impegno unilaterale allo svolgimento dell’attività agrituristica, sottoscritto dalla ricorrente, ininfluente ai fini del rilascio del permesso e della assentibilità della destinazione che si vuole imprimere al bene;
  6. g) infine, la più recente normativa (art. 5, co. 9, decreto-legge n. 70/2011; art. 13-bis, decreto-legge n. 83/2012) dà conto della tendenza del Legislatore a rimuovere i limiti alla facoltà di mutamento della destinazione d’uso.

Assorbite le ulteriori censure, il ricorso deve pertanto essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (R.G. n. 839/2014), lo accoglie e, per l’effetto, annulla la condizione apposta al permesso di costruire n. 89/2013 rilasciato dal Comune di Montecorvino Pugliano.

Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Valeria Ianniello, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)