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Diritto Civile. È tenuto al pagamento della multa il proprietario che omette di indicare il nome del conducente

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto Civile. È tenuto al pagamento della multa il proprietario che omette di indicare il nome del conducente  

Nel caso che ci occupa, il Tribunale di Brescia respingeva l’appello dell’intimato proposto nei confronti del Ministero dell’Interno confermando il rigetto dell’opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Stradale di Brescia per non ottemperare, senza giustificato motivo, all’invito di fornire le indicazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che conduceva il veicolo di proprietà dell’intimato. Avverso tale rigetto veniva proposto ricorso per Cassazione dove si specificava che l’invio dei dati del conducente non era stato effettuato poiché si trattava di guida alternata.

Il giudice di legittimità con ordinanza del 17 giugno 2015, n. 12568  in tema di violazioni al Codice della Strada, ha ribadito che l’ipotesi di illecito amministrativo prevista dall’art. 126-bis ha ritenuto di sanzionare l’omissione della collaborazione che il cittadino – ed in particolare il proprietario del veicolo in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso in circolazione – deve prestare all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale al fine di consentirle di procedere agli accertamenti necessari per l’espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria, dovendosi tener conto che la violazione delle norme del C.d.S. può assumere rilevanza non solo amministrativa, ma anche penale.

Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 17 giugno 2015, n. 12568