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L’effetto estensivo dell’art. 587 c.p.p. e la sentenza irrevocabile di condanna. Parola alle S.U.

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L’effetto estensivo dell’art. 587 c.p.p. e la sentenza irrevocabile di condanna.  Parola alle S.U. 

A cura di Elsa CERULO

La Procura generale di Napoli, impugnando una sentenza della Corte d’appello di Napoli, ha sollevato una questione al giudice di legittimità in merito all’applicazione o meno dell’art. 587 c.p.p. al coimputato non appellante condannato con sentenza divenuta irrevocabile.

La corte d’appello di Napoli, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale favorevole all’imputato circa l’art. 587 c.p.p. ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione per entrambi gli imputati derogando al principio di intangibilità del giudicato.

Il ricorrente ha sottolineato come la decisione in appello, favorevole al coimputato definitivo, finirebbe per minare la certezza del giudicato e creare confusione nella sua esecuzione.

Infatti, è facile comprendere gli effetti di una simile decisione, basti pensare a come potrebbero essere di fatto caducate tutte le sentenze di condanna, già esecutive, per il solo fatto che un coimputato sia riuscito a beneficiare della prescrizione.

Secondariamente, tenendo conto che nel nostro ordinamento l’istituto della prescrizione non opera più oggettivamente ma soggettivamente, il ricorrente si duole di una errata applicazione dei precetti penali.

Infatti, sono diversi gli elementi strettamente collegati alla persona dell’imputato che incidono profondamente sull’an e sul quomodo della prescrizione, basti pensare all’istituto della recidiva oppure alle diverse tecniche difensive che allungano o accelerano i temi processuali; pertanto il limite posto dall’art. 587 c.p.p. sui motivi strettamente personali, verrebbe totalmente eluso.

La Corte di Cassazione, ripercorrendo il dibattito giurisprudenziale che ha ad oggetto la materia, il 2 febbraio 2017 ha rimesso la questione alle S.U. ponendo tale interrogativo: ”se l’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione operi in favore dei coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata prima dell’irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso ovvero – fermo restando il presupposto che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell’impugnazione – anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non impugnante.”

In attesa della pronuncia delle S.U. al quesito posto, è opportuno proporre una panoramica giurisprudenziale per un’approfondita ricostruzione degli orientamenti.

Le S.U. Cordobello dell’83 hanno ritenuto che l’effetto estensivo dell’impugnazione non possa trovare applicazione nell’ipotesi di una causa sopravvenuta di estinzione del reato se l’impugnazione è fondata su motivi esclusivamente personali dell’impugnante.

Diversamente,le S.U. Cacciapuoti del 95 hanno riconosciuto all’istituto dell’estensione dell’impugnazione natura di rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante rendendolo partecipe del beneficio conseguito dal coimputato.

Questi principi di diritto sono stati ripresi a sostegno delle diverse tesi giurisprudenziali.

Una tesi, favorevole al coimputato non appellante, ha ritenuto che la prescrizione del reato, maturata nel corso del giudizio di secondo grado, può essere estesa anche a favore dell’imputato non appellante a condizione che nei suoi confronti la sentenza non sia già divenuta esecutiva in quanto, il successivo decorso del tempo non può esplicare nessuna influenza sul consolidato giudicato di colpevolezza.

Anche recentemente, la quinta sezione della Corte di Cassazione, ha osservato come l’effetto estensivo dell’art. 587 c.p.p. si applica solo se la sentenza del coimputato non sia passata in giudicato, in quanto ritiene che la prescrizione ha natura strettamente personale, perché conseguenza diretta di scelte esclusivamente proprie del coimputato impugnante, non collegate a vizi di procedura.

Una importantissima pronuncia a Sezioni Unite del 2012 sembrava aver finalmente posto fine al dibattito affermando la non estensibilità dell’art.587 c.p.p. al coimputato quando la prescrizione si sia maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Tuttavia, tale pronuncia ha trovato un contrasto l’anno successivo nella sentenza Mikulic, per cui le SU. 2012 sembra che non abbiano espresso alcun magistero vincolante in relazione all’art.587 c.p.p.

Difatti, la sentenza Mikulic 2013, ha ammesso l’estensione della prescrizione al coimputato non impugnante sia se questa maturi in pendenza del giudizio sia se maturi antecedentemente.

La stessa dialettica giurisprudenziale si è posta anche nel caso del coimputato che ha proposto impugnazione inammissibile in quanto tardiva.

In questi termini quindi è stata posta la questione alle S.U. e sotto questo profilo essa pare ancora controversa, è certo quindi che il nodo centrale riguarda la natura oggettiva e soggettiva dell’istituto della prescrizione e quindi la sua collocazione tra i limiti ex art. 587 c.p.p. oppure no.

Non resta che attendere la battuta finale della Suprema Corte.