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Diritto Civile. Anche chi scivola su un chicco d’uva va risarcito

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Anche chi scivola su un chicco d’uva va risarcito

A stabilirlo è il Tribunale di Perugia, prima sezione civile, con una sentenza depositata il 27 novembre 2015. Il caso di specie riguardava la richiesta di risarcimento danni da parte di un soggetto, a seguito di un sinistro accaduto all’interno di un supermercato, dove l’attore era caduto a terra per la presenza di acqua non segnalata. Dalle prove testimoniali, invece, era emerso che quest’ultimo era caduto, scivolando, sopra un chicco d’uva, nei pressi del banco dove era esposta frutta e verdura.

Per il Tribunale, non c’è dubbio che il thema decidendum attiene alla tematica della responsabilità di un danno cagionato da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. i presupposti applicativi di quest’ultima sono costituiti dalla custodia, ossia da un potere di fatto ed effettivo di controllo e disponibilità della cosa, ergo nel caso di specie la S.p.a. … che aveva in custodia i locali dell’esercizio commerciale, ed il nesso causale, che consiste nella derivazione del danno dalla cosa che si ha in custodia. Si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva che trova giustificazione in virtù dei poteri che la particolare relazione con la res attribuisce al custode. Tale responsabilità è esclusa soltanto dal caso fortuito, che è un fattore non attinente al comportamento del responsabile, ma inevitabile ed imprevedibile, non attinente al comportamento del responsabile, né alla cosa, e la cui prova incombe sul danneggiante.